Législation

Ordinanza del 5 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (Ordinanza sulle indicazioni di quantità, OIQ)

RS 941.204 · OIQ · 42 articoli

Ordinanza sulle indicazioni di quantità (RS 941.204) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (42 articoli)

Art. 1, Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina: a. le indicazioni di quantità destinate ai consumatori per la vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati; b. i requisiti delle bottiglie impiegate come…

Art. 2, Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per: a. merce misurabile b. imballaggio preconfezionato c. vendita di merce sfusa d. imballaggio multiplo e. quantità nominale f. contenuto effettivo g. quantità netta h. peso sgocciola…

Art. 3, Determinazione della quantità

1 Nel commercio, la quantità della merce misurabile è determinata in base al peso, al volume, alla superficie, alla lunghezza o al numero di pezzi. È determinante la quantità netta della merce. 2 Se le c…

Art. 4, Indicazione della quantità

1 La quantità deve essere indicata in unità legali secondo l’ordinanza del 23 novembre 1994 sulle unità o in base al numero di pezzi. 2 L’indicazione della quantità deve essere precisa. Non è consentito ind…

Art. 5, Misurazione della quantità

1 Nella vendita di merce sfusa la quantità è misurata mediante strumenti di misurazione conformi ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizio…

Art. 6, Controllo dell’indicazione di quantità di merce parzialmente imballata

RS 941.210 Chi offre merce parzialmente imballata, confezionata in assenza del consumatore, deve mettere a disposizione del consumatore nel punto di vendita uno s…

Art. 7, Ubicazione dell’indicazione di quantità

La quantità può essere indicata altrove che sulla merce, a condizione che la concordanza tra l’indicazione e la merce possa essere garantita.…

Art. 7 a, Ortaggi da fiore sotto pellicola protettiva trasparente

Gli ortaggi da fiore come carciofi, cavolfiori e broccoli sotto pellicola protettiva trasparente possono essere venduti secondo le disposizioni sulla vendita di merce sfusa an…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).