Législation

Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr)

LMetrRS 941.20In vigoreStato 01.01.201327 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Diritto europeo

Atti dell’Unione europea che Législation em collega a LMetr.

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fanno fede soltanto i testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Indice
  1. Sezione 1: Oggetto1
  2. Sezione 2: Unità di misura legali2–3
  3. Sezione 3: Strumenti di misurazione4–13
  4. Sezione 4: Indicazione della quantità14
  5. Sezione 5: Definizione dell’ora15
  6. Sezione 6: Esecuzione16–18
  7. Sezione 7: Emolumenti19
  8. Sezione 8: Disposizioni penali20–24
  9. Sezione 9: Disposizioni finali25–27

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 125 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 2010, decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente legge disciplina:

  1. a.

    le unità di misura legali e la loro utilizzazione;

  2. b.

    l’immissione sul mercato e il controllo degli strumenti di misurazione;

  3. c.

    l’indicazione della quantità per i consumatori;

  4. d.

    l’ora ufficiale in Svizzera;

  5. e.

    i compiti della Confederazione e dei Cantoni in materia di metrologia.

Sezione 2: Unità di misura legali

Art. 2Principi

1

 Le unità di base sono quelle stabilite con la Risoluzione 12 dell’11a Conferenza generale dei pesi e delle misure del 1960 e con la Risoluzione 3 della 14a Conferenza generale dei pesi e delle misure del 1971 (Trattato del 20 maggio 18751 sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure). Esse comprendono le seguenti unità:

Grandezza

Denominazione dell’unità

Simbolo

a.

Lunghezza

metro

m

b.

Massa

chilogrammo

kg

c.

Tempo

secondo

s

d.

Intensità di corrente elettrica

ampere

A

e.

Temperatura termodinamica

kelvin

K

f.

Quantità di sostanza

mole

mol

g.

Intensità luminosa

candela

cd

2

 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può segnatamente:

  1. a.

    attribuire particolari denominazioni e simboli alle unità derivate dalle unità di base;

  2. b.

    stabilire ulteriori unità di misura per fini particolari e disciplinarne l’utilizzazione.

  1. RS 0.941.291

Art. 3Obbligo di utilizzare le unità di misura legali

1

 Le grandezze fisiche o chimiche sono espresse in unità di misura legali se usate negli ambiti seguenti:

  1. a.

    commercio e transazioni commerciali;

  2. b.

    salute dell’essere umano e dell’animale;

  3. c.

    protezione dell’ambiente;

  4. d.

    sicurezza pubblica;

  5. e.

    determinazione ufficiale di fatti.

2

 Il Consiglio federale può autorizzare l’utilizzazione di unità di misura diverse da quelle legali se tale utilizzazione è conforme all’uso e non vi si oppone alcun interesse pubblico preponderante.

Sezione 3: Strumenti di misurazione

Art. 4Definizioni

1

 Per strumenti di misurazione si intendono le misure materializzate, i materiali di riferimento, gli apparecchi per la misurazione e i sistemi destinati a determinare i valori di una grandezza fisica o chimica e i rispettivi metodi di misurazione.

2

 Per campione di riferimento si intende uno strumento di misurazione destinato a determinare, rappresentare, conservare o riprodurre uno o più valori di grandezza.

Art. 5Strumenti di misurazione sottoposti alla legge

Il Consiglio federale definisce quali strumenti di misurazione utilizzati negli ambiti di cui all’articolo 3 capoverso 1 sono sottoposti alla presente legge.

Art. 6Riferibilità

1

 I risultati delle misurazioni devono poter essere rapportati a un campione di riferimento appropriato attraverso una catena ininterrotta di misurazioni comparative.

2

 Il Consiglio federale può stipulare trattati internazionali sul riconoscimento reciproco dei campioni di riferimento nazionali.

Art. 7Immissione sul mercato

1

 Gli strumenti di misurazione possono essere immessi sul mercato soltanto se garantiscono un livello di sicurezza metrologica sufficientemente elevato quando utilizzati conformemente alle pertinenti disposizioni.

2

 Il Consiglio federale definisce i requisiti essenziali di sicurezza metrologica per gli strumenti di misurazione. Al riguardo tiene conto del diritto internazionale.

Art. 8Certificazione del rispetto dei requisiti essenziali

1

 Il rispetto dei requisiti essenziali è certificato mediante una procedura di ammissione, una procedura di valutazione della conformità o un’altra procedura equivalente.

2

 Il Consiglio federale emana disposizioni sulle procedure di cui al capoverso 1, nonché sulla marcatura degli strumenti di misurazione e sui documenti da redigere.

Art. 9Verifica della stabilità di misurazione

1

 Chi utilizza uno strumento di misurazione deve far verificare regolarmente la conformità ai requisiti delle caratteristiche metrologiche dello strumento.

2

 Il Consiglio federale può stabilire che occorre controllare anche l’assemblaggio, lo stato, l’utilizzazione o la funzionalità dello strumento.

3

 Il Consiglio federale emana disposizioni sul controllo della stabilità di misurazione, sulla frequenza dei controlli e sulla marcatura dello strumento di misurazione sottoposto a verifica.

Art. 10Obblighi per l’utilizzazione di strumenti di misurazione

Chi utilizza uno strumento di misurazione deve assicurarsi che:

  1. a.

    sia marcato secondo gli articoli 8 capoverso 2 e 9 capoverso 3;

  2. b.

    la stabilità di misurazione sia verificata nel rispetto dei termini previsti;

  3. c.

    sia adatto all’utilizzazione prevista;

  4. d.

    sia utilizzato correttamente.

Art. 11Obblighi di annunciare e di informare

Il Consiglio federale può prevedere obblighi di annunciare e di informare per chi immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione oppure per chi certifica la loro conformità.

Art. 12Controlli successivi

Gli organi esecutivi verificano il rispetto degli articoli 7−11 durante l’intero periodo di utilizzazione degli strumenti di misurazione.

Art. 13Competenze degli organi esecutivi

1

 Gli organi esecutivi hanno diritto all’informazione e all’assistenza gratuite e al libero accesso agli strumenti di misurazione.

2

 Gli organi esecutivi possono ritirare dal mercato gli strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti e vietarne o limitarne l’immissione sul mercato o l’utilizzazione.

3

 Il Consiglio federale disciplina gli obblighi degli utilizzatori di strumenti di misurazione in caso di controlli e i provvedimenti degli organi esecutivi quando gli strumenti di misurazione non soddisfano i requisiti.

Sezione 4: Indicazione della quantità

Art. 14

1

 Chiunque offre in vendita ai consumatori merci o servizi misurabili è tenuto a indicarne la quantità in unità di misura legali.

2

 Il Consiglio federale può, in casi particolari, stabilire deroghe all’obbligo d’indicare la quantità, segnatamente quando lo svolgimento della transazione ne risulterebbe eccessivamente complicato.

3

 Esso fissa contenuto e forma dell’indicazione della quantità.

4

 Esso può emanare prescrizioni sul contenuto effettivo e sull’imballaggio.

Sezione 5: Definizione dell’ora

Art. 15

1

 In Svizzera vige l’ora dell’Europa centrale. Essa corrisponde al tempo universale coordinato aumentato di un’ora.

2

 Il Consiglio federale può introdurre l’ora legale per adeguare l’ora a quella vigente nei Paesi vicini. L’ora legale corrisponde all’ora dell’Europa centrale aumentata di un’ora.

Sezione 6: Esecuzione

Art. 16Esecuzione da parte dei Cantoni

1

 Ai Cantoni compete la verifica della stabilità di misurazione e dell’indicazione della quantità, nonché l’esecuzione dei controlli successivi.

2

 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio i compiti e le competenze dei Cantoni.

3

 Esso può delegare ai Cantoni ulteriori compiti esecutivi nell’ambito dell’immissione sul mercato.

4

 La Confederazione vigila sull’esecuzione.

Art. 17Normative cantonali

1

 I Cantoni disciplinano le competenze territoriali e materiali dei propri organi esecutivi.

2

 Essi designano un’autorità di vigilanza.

3

 Fatta salva l’approvazione dell’Istituto federale di metrologia, possono costituire regioni comuni di esecuzione o di vigilanza.

Art. 18Esecuzione da parte della Confederazione

1

 L’ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione.

2

 Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell’articolo 16 capoverso 1.

3

 L’Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza.

Sezione 7: Emolumenti

Art. 19

1

 Gli organi esecutivi riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni previste negli articoli 16 e 18.

2

 Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare:

  1. a.

    il loro ammontare;

  2. b.

    le modalità di riscossione;

  3. c.

    la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti;

  4. d.

    la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.

3

 Al riguardo, esso tiene conto del principio di equivalenza e del principio della copertura dei costi.

4

 Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante.

5

 Può prevedere che i Cantoni e le persone di cui all’articolo 18 capoverso 3 versino una quota forfettaria degli emolumenti da loro riscossi all’Istituto federale di metrologia per le sue prestazioni.

Sezione 8: Disposizioni penali

Art. 20Strumenti di misurazione non conformi alle prescrizioni, violazione dell’obbligo d’informazione

1

 È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

  1. a.

    immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti della presente legge;

  2. b.

    nega agli organi esecutivi informazioni, assistenza o libero accesso agli strumenti di misurazione.

2

 La pena è della multa fino a 5000 franchi se l’autore ha agito per negligenza.

Art. 21Violazione delle prescrizioni sull’indicazione della quantità

1

 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

  1. a.

    omette l’indicazione della quantità prescritta;

  2. b.

    immette sul mercato merci preimballate che non sono conformi alle norme sul contenuto effettivo.

2

 La pena è della multa fino a 10 000 franchi se l’autore ha agito per negligenza.

Art. 22Punibilità secondo la legge federale sugli ostacoli tecnici

RS 946.51

In caso di falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzati di marchi di conformità, si applicano le disposizioni penali previste dagli articoli 23–28 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio.

Art. 23Infrazioni commesse nell’azienda

RS 313.0

Alle infrazioni commesse nell’azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

Art. 24Competenza

1

 Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

2

 L’Istituto federale di metrologia può denunciare le infrazioni alle autorità cantonali competenti.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 26Modifica del diritto vigente

Le mod. possono essere consultate alla RU 2012 6235.

...

Art. 27Referendum ed entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

DCF del 16 dic. 2011.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2013

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2013. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).