Législation

Ordinanza del 12 aprile 2000 sulle monete (OMon)

OMonRS 941.101In vigoreStato 01.03.202110 articoli

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  • RU 2021 46in vigore il 01.03.2021
    modificato: art. 6 · introdotto: art. 7a
  • RU 2018 3149in vigore il 01.01.2019
    modificato: art. 2
  • RU 2012 6089atto di base OOPin vigore il 01.12.2012
    modificato: art. 5
  • RU 2006 1799atto di base Ordinanza concernente la messa fuori corso delle monete da un centesimoin vigore il 01.01.2007
    modificato: art. 2

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge federale del 22 dicembre 1999 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento, ordina:

Art. 1Denominazioni ufficiali e abbreviazioni

Le denominazioni ufficiali e le abbreviazioni dell’unità monetaria svizzera sono:

  1. a.

    in tedesco: Franken (Fr.) e Rappen (Rp.);

  2. b.

    in francese: franc (fr.) e centime (c.);

  3. c.

    in italiano: franco (fr.) e centesimo (ct.);

  4. d.

    in romancio: franc (fr.) e rap (rp.);

  5. e.

    sul piano internazionale: CHF, conformemente alla norma ISO N° 4217.

Art. 2Valori nominali e caratteristiche delle monete circolanti

1

 Le monete circolanti hanno i seguenti valori nominali e le seguenti caratteristiche:

Valore nominale

Diametro
(millimetri)

Peso
(grammi)

Segni del
contorno

Lega

  5 fr.

31

13,2

Leggenda in rilievo

Cupro-nickel

  2 fr.

27

  8,8

Dentellatura

Cupro-nickel

  1 fr.

23

  4,4

Dentellatura

Cupro-nickel

 ½ fr.

18

  2,2

Dentellatura

Cupro-nickel

20 c.

21

  4

Liscio

Cupro-nickel

10 c.

19

  3

Liscio

Cupro-nickel

  5 c.

17

  1,8

Liscio

Alluminio
bronzo.1

2

 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) stabilisce la composizione esatta delle leghe delle monete, nonché le tolleranze applicabili alle leghe e alle dimensioni delle monete.2

  1. Nuovo testo giusta l’art. 2 dell’O del 12 apr. 2006 concernente la messa fuori corso delle monete da un centesimo, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1799).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3149).

Art. 3Messa fuori corso

1

 Le monete circolanti, le monete commemorative e le monete d’investimento emesse dalla Confederazione hanno potere liberatorio fino alla loro messa fuori corso.

2

 La messa fuori corso di monete soggiace a disposizioni speciali. Il DFF stabilisce la tariffa per il ritiro di monete messe fuori corso dopo la scadenza del termine fissato per il cambio.

Art. 4Programma di coniazione

Il DFF stabilisce d’intesa con la Banca nazionale svizzera il programma di coniazione delle monete circolanti.

Art. 5Approvvigionamento di monete

1

 La Banca nazionale svizzera funge da ufficio centrale per l’approvvigionamento di monete. La Posta Svizzera e le Ferrovie federali svizzere aiutano la Banca Nazionale svizzera a mettere in circolazione monete circolanti e a ritirare monete circolanti, monete commemorative e monete d’investimento. Possono demandare l’adempimento di questo obbligo a imprese che controllano direttamente.2 In linea di principio, la Banca nazionale svizzera, la Posta Svizzera e le Ferrovie federali svizzere mettono in circolazione e ritirano monete al valore nominale. Per le monete circolanti non utilizzate dall’acquirente nel traffico dei pagamenti e di costo superiore al valore nominale, il DFF stabilisce un prezzo che copra le spese.1

3

 Le casse della Posta Svizzera e delle Ferrovie federali svizzere cambiano le monete entro i limiti della loro liquidità di cassa.

4

 I grandi consumatori e i grandi fornitori di moneta possono essere assoggettati a condizioni speciali.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 24 ott. 2012 sull’organizzazione della Posta Svizzera, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6089).

Art. 6Ritiro dalla circolazione1

1

 La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione le monete logore, danneggiate o messe fuori corso.

2

 Le monete logore e danneggiate sono rimborsate al loro valore nominale.

3

 La Banca nazionale svizzera accetta le monete danneggiate soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a.

    si può escludere qualsiasi pericolo per il personale derivante dai lavori relativi all’accettazione e al controllo delle monete;

  2. b.

    le monete danneggiate sono prive di sostanze e di materiali estranei;

  3. c.

    le monete danneggiate sono riconoscibili singolarmente come monete e sono adatte agli apparecchi automatici.

4

 La Banca nazionale svizzera consegna le monete riportate che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 3 alla Zecca federale. Quest’ultima le elimina correttamente. Chi riporta le monete può chiederne la restituzione a proprie spese.

5

 In caso di sospetto, la Zecca federale verifica l’autenticità delle monete consegnate.

6

 Per i lavori straordinari eseguiti in relazione all’accettazione e alla preparazione del controllo delle monete danneggiate, la Banca nazionale svizzera può riscuotere un compenso in funzione del tempo impiegato che deduce dal valore nominale da rimborsare.

7

 In caso di controversie, l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) emana una decisione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 46).

Art. 7Monete false

1

 La Banca nazionale svizzera, la Posta Svizzera, le Ferrovie federali svizzere e gli uffici di polizia trasmettono all’Ufficio federale di polizia le monete contraffatte, alterate o sospette che sono loro consegnate o presentate, e indicano il nome e l’indirizzo del portatore come pure, se è il caso, tutte le circostanze utili all’inchiesta (indizi di reato).

2

 L’Ufficio federale di polizia esamina se vi è indizio di reato contro le prescrizioni in materia di protezione delle monete. Per il rimanente, l’Ufficio federale di polizia procede secondo le norme della procedura penale federale.

3

 La Zecca federale verifica l’autenticità delle monete sospette e allestisce descrizioni tecniche. Essa rende inutilizzabili le monete contraffatte o alterate. La Zecca federale esegue le decisioni delle autorità giudiziarie e amministrative competenti che concernono la distruzione di monete contraffatte o alterate.

4

 Se la moneta sospetta risulta autentica, la Banca nazionale svizzera la cambia al suo valore nominale.

Art. 7aConvenzioni con la Banca nazionale svizzera1

1

 Il DFF può concludere convenzioni con la Banca nazionale svizzera al fine di disciplinare la collaborazione e il coordinamento negli ambiti dell’emissione e della circolazione delle monete.

2

 Può delegare all’AFF la conclusione di convenzioni tecnico-amministrative che non implicano importanti oneri finanziari.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 46).

Art. 8Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

  1. a.

    l’ordinanza del 19 novembre 19971 sulle monete;

  2. b.

    il decreto del Consiglio federale del 1° aprile 19712 concernente la messa fuori corso delle monete d’argento;

  3. c.

    l’ordinanza del 2 luglio 19803 sulla sostituzione delle monete di cinque centesimi.

  1. [RU 1997 2757, 1999 704 n. II 32]
  2. [RU 1971 366 1293]
  3. [RU 1980 895, 1981 498]

Art. 9Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2000.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.03.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).