Législation

Legge federale del 22 dicembre 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP)

LUMPRS 941.10In vigoreStato 01.01.202013 articoli

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  • RU 2020 3769in vigore il 01.01.2020
    modificato: art. 8
  • RU 2019 3769in vigore il 01.01.2020
    modificato: art. 4, 9
  • RU 2015 4009in vigore il 01.01.2016
    introdotto: art. 4a
  • RU 2006 3459in vigore il 01.01.2007
    modificato: art. 11

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Unità monetaria e mezzi legali di pagamento1–3
  2. Sezione 2: Regime monetario4–6
  3. Sezione 3: Regime dei biglietti7–9
  4. Sezione 4: Depositi a vista presso la Banca nazionale svizzera10
  5. Sezione 5: Disposizioni penali11
  6. Sezione 6: Referendum ed entrata in vigore12

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 99, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 1999, decreta:

Sezione 1: Unità monetaria e mezzi legali di pagamento

Art. 1Unità monetaria

L’unità monetaria svizzera è il franco. Esso si divide in cento centesimi.

Art. 2Mezzi legali di pagamento

Sono mezzi legali di pagamento:

  1. a.

    le monete emesse dalla Confederazione;

  2. b.

    i biglietti di banca emessi dalla Banca nazionale svizzera;

  3. c.

    i depositi a vista in franchi presso la Banca nazionale svizzera.

Art. 3Obbligo di accettazione

1

 Chiunque è tenuto ad accettare in pagamento fino a cento monete circolanti svizzere. Le monete circolanti, commemorative e d’investimento sono accettate al valore nominale e senza limitazione di somma dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione.

2

 Chiunque deve accettare in pagamento senza limitazione di somma i biglietti di banca svizzeri.

3

 Il titolare di un conto presso la Banca nazionale svizzera è tenuto ad accettare senza limitazione di somma i depositi a vista in franchi presso questo istituto.

Sezione 2: Regime monetario

Art. 4Emissione delle monete circolanti

1

 La Confederazione può mantenere una Zecca federale.

2

 La Confederazione conia ed emette monete circolanti per soddisfare le esigenze del traffico dei pagamenti.

3

 Il Consiglio federale decide quali monete circolanti coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.

4

 Il Consiglio federale stabilisce l’effigie e le proprietà delle monete circolanti. Ne determina il valore nominale d’intesa con la Banca nazionale svizzera.

5

 Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza il cambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete danneggiate, logore o false.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019 (Termine per il cambio dei biglietti di banca), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3769, FF 2018 897).

Art. 4aPrestazioni commerciali1

1

 La Zecca federale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:

  1. a.

    sono strettamente correlate ai compiti principali;

  2. b.

    non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e

  3. c.

    non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

2

 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per determinate prestazioni, a condizione di non entrare in concorrenza con l’economia privata.

  1. Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4009; FF 2014 8061).

Art. 5Circolazione delle monete

1

 La Banca nazionale svizzera provvede al fabbisogno di monete circolanti e ritira le monete eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.

2

 La Banca nazionale svizzera può, al fine di garantire l’approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui le monete devono essere consegnate e ritirate.

3

 Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per le monete distrutte, perdute o false.

Art. 6Monete commemorative e d’investimento

1

 La Confederazione può coniare per il fabbisogno numismatico e a fini d’investimento ulteriori monete circolanti di particolare pregio, nonché monete commemorative e monete d’investimento. Il valore d’emissione di queste monete può essere superiore a quello nominale.

2

 Il Dipartimento competente1 stabilisce il valore nominale, l’effigie e le proprietà delle monete commemorative e d’investimento. Esso decide quali monete commemorative e d’investimento coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.

  1. Attualmente il Dipartimento federale delle finanze.

Sezione 3: Regime dei biglietti

Art. 7Emissione dei biglietti

1

 La Banca nazionale svizzera mette in circolazione biglietti di banca secondo le necessità del traffico dei pagamenti. Ne stabilisce il valore nominale e la foggia.

2

 Essa ritira i biglietti eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.

3

 La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione i biglietti logori e danneggiati.

4

 Essa può, al fine di garantire l’approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui i biglietti sono consegnati e ritirati.

Art. 8Sostituzione dei biglietti

1

 La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il controvalore del biglietto danneggiato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.1

2

 Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per i biglietti distrutti, perduti o falsi.

  1. Nuovo testo giusta la LF del 21 giu. 2019 (Termine per il cambio dei biglietti di banca), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 3769, FF 2018 897).

Art. 9Ritiro dei biglietti

1

 La Banca nazionale svizzera può ritirare determinati tagli, tipi e serie di biglietti.

2

 Le casse pubbliche della Confederazione accettano in pagamento al loro valore nominale, nei sei mesi che seguono la data della prima pubblicazione, i biglietti ritirati.

3

 Senza pregiudizio delle disposizioni del capoverso 4, la Banca nazionale svizzera è tenuta a cambiare al loro valore nominale i biglietti ritirati che sono stati emessi dal 1976 e appartenenti alla sesta serie di biglietti o a una serie successiva. È fatto salvo l’articolo 8.1

4

 Trascorsi 25 anni a contare dalla prima pubblicazione del ritiro, il controvalore dei biglietti ritirati non presentati per il cambio è attribuito come segue:

  1. a.

    il 90 per cento è attribuito per un quinto al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili; un terzo dell’importo rimanente del 90 per cento del controvalore è attribuito alla Confederazione e due terzi ai Cantoni;

  2. b.

    il 10 per cento è attribuito alla Banca nazionale svizzera per l’adempimento dell’obbligo di cambio di cui al capoverso 3.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019 (Termine per il cambio dei biglietti di banca), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3769, FF 2018 897).
  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019 (Termine per il cambio dei biglietti di banca), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3769, FF 2018 897).

Sezione 4: Depositi a vista presso la Banca nazionale svizzera

Art. 10

[RU 1954 613, 1979 983 1376, 1993 399, 1997 2252, 1998 2847 all. n. 7, 2000 1144 all. n. 4, 2004 297 n. I 6. RU 2004 1985 all. n. I 2]. Vedi ora la L del 3 ott. 2003 (RS 951.11).

La Banca nazionale svizzera stabilisce le condizioni alle quali gli operatori del traffico dei pagamenti possono gestire i depositi a vista in franchi presso la Banca stessa in virtù della legge del 23 dicembre 1953 sulla Banca nazionale.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 11

1

 Chiunque, contrariamente alle prescrizioni dell’articolo 99 della Costituzione federale e della presente legge, emette o mette in circolazione monete o biglietti di banca in franchi svizzeri, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1

2

 Le infrazioni sono sottoposte alla giurisdizione federale.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Sezione 6: Referendum ed entrata in vigore

Art. 12

1

 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

DCF del 12 apr. 2000.

Data dell’entrata in vigore: 1° maggio 2000

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).