L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso 1, 95 e 97 della Costituzione federale; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 27 marzo 2009; visto il parere del Consiglio federale del 26 agosto 2009, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1Campo d’applicazione
1 La presente legge si applica alle attività a rischio offerte a titolo professionale in zone montagnose, rocciose, di torrenti o di fiumi:
- a.
dove vi è il rischio di cadere o scivolare o esiste un rischio elevato di piene, cadute di massi e di ghiaccio o valanghe; e
- b.
per accedere alle quali sono necessarie conoscenze o misure di sicurezza particolari.
2 Sono sottoposti alla presente legge:
- a.
l’attività di guida alpina;
- b.
l’attività di maestro di sport sulla neve esercitata fuori dell’ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita;
- c.
- d.
il rafting e le discese in acque vive;
- e.
3 Il Consiglio federale può sottoporre alla presente legge altre attività a rischio analoghe; a tal proposito tiene conto dei pericoli oggettivi che esse comportano.
Art. 2Obblighi di diligenza
1 Chi offre un’attività sottoposta alla presente legge deve adottare le misure imposte dall’esperienza, possibili secondo lo stato della tecnica e commisurate alle condizioni date, affinché non siano messe in pericolo la vita e la salute dei partecipanti.
2 Egli deve segnatamente:
- a.
informare i clienti sui particolari rischi che possono derivare dalla pratica dell’attività scelta;
- b.
verificare che i clienti possiedano le attitudini necessarie per praticare l’attività scelta;
- c.
provvedere affinché il materiale non presenti difetti e le installazioni siano in buono stato;
- d.
verificare che le condizioni meteorologiche e le condizioni di innevamento siano adeguate;
- e.
provvedere affinché il personale sia sufficientemente qualificato;
- f.
provvedere affinché il numero di accompagnatori sia commisurato al grado di difficoltà e al pericolo;
- g.
rispettare l’ambiente e, in particolare, preservare gli spazi vitali della fauna e della flora.
Sezione 2: Autorizzazione
Art. 3Obbligo di autorizzazione
Chi offre un’attività sottoposta alla presente legge necessita di un’autorizzazione.
Art. 4Autorizzazione per le guide alpine
1 Le guide alpine ottengono l’autorizzazione se:
- a.
hanno conseguito l’attestato professionale federale di guida alpina conformemente all’articolo 43 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale o un equivalente certificato di capacità svizzero o estero; e
- b.
offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla presente legge.
2 Il Consiglio federale:
- a.
disciplina il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o esteri;
- b.
stabilisce quali attività di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c–e possono essere offerte dalle guide alpine in qualità di singoli offerenti.
- RS 412.10
Art. 5Autorizzazione per i maestri di sport sulla neve
1 I maestri di sport sulla neve ottengono l’autorizzazione di guidare clienti fuori dell’ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita se:
- a.
hanno conseguito l’attestato professionale federale di maestro di sport sulla neve conformemente all’articolo 43 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale o un equivalente certificato di capacità svizzero o estero; e
- b.
offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla presente legge.
2 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o esteri.
- RS 412.10
Art. 6Autorizzazione per gli offerenti di attività di cui
1 Le imprese che offrono attività di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c–e ottengono l’autorizzazione se:
- a.
sono certificate per le attività corrispondenti; e
- b.
offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla presente legge.
2 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di certificazione.
Art. 7Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità cantonale del luogo di domicilio o di sede del richiedente.
2 L’autorizzazione è rinnovata secondo una procedura semplificata.
3 L’autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è rinnovata se gli stessi adempiono le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e possono dimostrare di aver seguito una formazione continua adeguata.
4 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione concernenti il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione, in particolare anche il rilascio e il rinnovo di autorizzazioni a persone con dimora, domicilio o sede all’estero.
Art. 8Validità dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione rilasciata da un’autorità cantonale è valida su tutto il territorio svizzero.
2 L’autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è personale e non trasferibile.
3 Sono fatte salve le competenze dei Cantoni riguardo alle installazioni fisse destinate alla pratica delle attività sottoposte alla presente legge.
Art. 9Durata dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è valida per quattro anni.
2 L’autorizzazione rilasciata alle imprese che offrono attività di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c–e è valida per due anni.
3 Per le autorizzazioni rilasciate a persone con dimora, domicilio o sede all’estero può essere prevista una durata di validità più breve.
Art. 10Revoca dell’autorizzazione
L’autorità cantonale revoca l’autorizzazione se le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute.
1 I Cantoni riscuotono emolumenti per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell’autorizzazione.
2 Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare degli emolumenti1.
- Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).L’autorità cantonale comunica ai terzi che lo richiedono, anche se non dimostrano un interesse legittimo, se una persona dispone di un’autorizzazione.
Sezione 3: Obbligo di assicurazione e di informazione
1 Chi è titolare di un’autorizzazione secondo la presente legge deve, per esercitare le attività autorizzate, concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all’entità dei rischi connessi con la sua attività o fornire una garanzia finanziaria equivalente, nonché informarne i clienti.
2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo minimo della copertura assicurativa e i requisiti in materia di garanzie finanziarie.
Sezione 4: Restrizioni cantonali di accesso a determinate zone
I Cantoni possono vietare l’accesso a determinate zone, segnatamente per motivi inerenti alla protezione della natura o delle acque.
Sezione 5: Disposizioni penali
Art. 15Contravvenzioni
1 È punito con la multa sino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
- a.
fornisce dati incompleti, inesatti o fallaci allo scopo di ottenere un’autorizzazione;
- b.
senza autorizzazione, esercita l’attività di guida alpina o di maestro di sport sulla neve od offre attività di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c–e.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.
Art. 16Perseguimento penale
Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Sezione 6: Sostegno a persone giuridiche di diritto privato
La Confederazione può costituire persone giuridiche di diritto privato, sostenerle finanziariamente o parteciparvi. Lo scopo delle stesse deve consistere nel miglioramento della sicurezza delle attività sottoposte alla presente legge mediante l’introduzione di misure e controlli di sicurezza.
Sezione 7: Disposizioni finali
1 I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui la stessa non dichiari competente la Confederazione.
2 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
Art. 19Disposizioni transitorie
1 Le autorizzazioni cantonali rilasciate alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve in virtù del diritto cantonale previgente rimangono valide fino alla loro scadenza, ma al massimo per due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2 Le persone che all’entrata in vigore della presente legge esercitano già l’attività di guida alpina o di maestro di sport sulla neve e non dispongono di un’autorizzazione cantonale sono tenute a presentare una domanda di autorizzazione nel loro Cantone di domicilio entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3 Il Consiglio federale determina a partire da quando le imprese che offrono attività di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c–e e che sono già in attività all’entrata in vigore della presente legge devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla stessa.
Art. 20Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
DCF del 30 nov. 2012.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2014