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Ordinanza del 6 luglio 2016 sul registro delle professioni psicologiche (Ordinanza sul registro LPPsi)

RS 935.816.3In vigoreStato 01.02.202022 articoli

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  • RU 2020 131in vigore il 01.02.2020
    modificato: art. 3, 6, 11, 12 · introdotto: art. 19 · abrogato: art. 21

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2: Dati, fornitura e iscrizione di dati3–8
  3. Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati9–17
  4. Sezione 4: Costi ed emolumenti18–19
  5. Sezione 5: Sicurezza dei dati20
  6. Sezione 6: Disposizioni finali21–22

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 40 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

1

 La presente ordinanza disciplina la gestione, il contenuto e l’utilizzazione del registro delle professioni psicologiche.

2

 Il registro delle professioni psicologiche contiene dati relativi a:

  1. a.

    i titolari di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto nei settori specialistici di cui all’articolo 8 LPPsi;

  2. b.

    i titolari di un’autorizzazione di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale;

  3. c.

    le persone che si sono annunciate secondo l’articolo 23 LPPsi.

Art. 2Autorità competenti

1

 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) gestisce il registro delle professioni psicologiche.

2

 Coordina la fornitura dei dati, in particolare quelli forniti dai servizi cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione di esercitare la professione.

3

 Concede i diritti individuali per il trattamento dei dati e l’accesso al registro delle professioni psicologiche.

Sezione 2: Dati, fornitura e iscrizione di dati

Art. 3Contenuto del registro

1

 Il registro delle professioni psicologiche contiene i seguenti dati relativi ai titolari di un titolo federale di perfezionamento e di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto nei settori specialistici di cui all’articolo 8 LPPsi:

  1. a.

    il cognome e i nomi, i cognomi precedenti;

  2. b.

    la data di nascita e il sesso;

  3. c.

    la lingua di corrispondenza;

  4. d.

    le cittadinanze;

  5. e.

    il numero d’identificazione della persona (GLN1);

  6. f.

    il diploma universitario in psicologia riconosciuto con Paese e data di rilascio del diploma;

  7. g.

    i titoli federali di perfezionamento con luogo e data di rilascio nonché il nome del ciclo di perfezionamento e la sua organizzazione responsabile;

  8. h.

    i titoli esteri di perfezionamento riconosciuti con Paese e data di rilascio, il nome del ciclo di perfezionamento e la sua organizzazione responsabile nonché la data del riconoscimento da parte della Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo);

  9. i.

    il numero d’identificazione delle imprese (IDI);

  10. j.

    la data del decesso.

2

 Per i titolari di un’autorizzazione di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale il registro contiene:2

  1. a.

    i dati di cui al capoverso 1;

  2. b.

    uno dei due seguenti stati dell’autorizzazione:

    1. 1. autorizzazione rilasciata,
    2. 2. nessuna autorizzazione;
  3. c.

    i Cantoni che hanno rilasciato l’autorizzazione (Cantoni di autorizzazione), con data di rilascio e, se del caso, la data della scadenza dell’autorizzazione;

  4. d.

    la base in virtù della quale è stata rilasciata l’autorizzazione secondo l’articolo 24 o 49 capoverso 3 LPPsi;

  5. e.

    l’indirizzo dello studio, i numeri di telefono e gli indirizzi elettronici;

  6. f.

    le competenze linguistiche secondo l’articolo 24 capoverso 1 lettera c LPPsi;

  7. g.

    le restrizioni dell’autorizzazione e gli oneri di cui all’articolo 25 LPPsi con la data e la relativa descrizione;

  8. h.

    il rifiuto o la revoca dell’autorizzazione di esercitare la professione secondo l’articolo 26 LPPsi con la data;

  9. i.

    le restrizioni dell’autorizzazione soppresse con la data della soppressione;

  10. j.

    i motivi del rifiuto o della revoca dell’autorizzazione di esercitare la professione;

  11. k.

    le misure disciplinari di cui all’articolo 30 LPPsi con la data e il motivo della decisione.

3

 Per i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni secondo l’articolo 23 LPPsi, il registro delle professioni psicologiche contiene:

  1. a.

    i dati di cui ai capoversi 1 lettere a–f e 2 lettera k;

  2. b.

    i Cantoni nei quali la persona interessata si è annunciata, con la data dell’annuncio;

  3. c.

    i titoli di perfezionamento verificati con data di emissione, luogo e Paese di rilascio nonché data del riconoscimento della verifica da parte della PsiCo.

  1. GLN è l’acronimo di: «Global Location Number».
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).

Art. 4Ufficio federale della sanità pubblica

1

 L’UFSP iscrive nel registro delle professioni psicologiche:

  1. a.

    per i titolari di un titolo federale di perfezionamento nei settori specialistici di cui all’articolo 8 LPPsi, i dati di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–g e j;

  2. b.

    per i titolari di un’autorizzazione di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale, l’indicazione se esistono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2.

2

 L’UFSP registra i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 6 capoverso 2 in un settore sicuro, separato dal resto del registro delle professioni psicologiche.

Art. 5Commissione delle professioni psicologiche

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).

La PsiCo iscrive nel registro delle professioni psicologiche:

  1. a.

    per i titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto, i dati di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–f e h; e

  2. b.

    per le persone annunciate secondo l’articolo 23 capoverso 1 LPPsi, i dati di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–e e 3 lettera c.

Art. 6Cantoni

1

 Le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro delle professioni psicologiche:

  1. a.

    per i titolari di un’autorizzazione di esercitare la professione, i dati di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere b–h;

  2. b.

    per i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni secondo l’articolo 23 LPPsi, la data dell’annuncio.

2

 Le autorità cantonali competenti comunicano senza indugio all’UFSP i dati degni di particolare protezione seguenti concernenti gli psicoterapeuti che esercitano la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale:1

  1. a.

    le restrizioni dell’autorizzazione soppresse e la data della soppressione;

  2. b.

    il motivo del rifiuto o della revoca dell’autorizzazione di esercitare la professione con la data;

  3. c.

    gli avvertimenti con il motivo e la data;

  4. d.

    gli ammonimenti con il motivo e la data;

  5. e.

    la comminazione di una multa con la data, il motivo e l’importo della multa;

  6. f.

    i divieti temporanei di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale, con il motivo e la data della decisione nonché la data di inizio e di fine del divieto;

  7. g.

    il divieto definitivo di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale, con il motivo e la data della decisione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).

Art. 7Ufficio federale di statistica

L’Ufficio federale di statistica (UST) iscrive nel registro delle professioni psicologiche il numero IDI per tutte le persone iscritte che gestiscono una propria impresa.

Art. 8Organizzazioni responsabili del perfezionamento

Le organizzazioni responsabili del perfezionamento forniscono all’UFSP i dati di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–d nonché f e g concernenti:

  1. a.

    i titolari di un titolo di perfezionamento in psicoterapia considerato titolo federale secondo l’articolo 49 capoversi 1e 2 LPPsi;

  2. b.

    i titolari di un titolo federale di perfezionamento nei settori specialistici di cui all’articolo 8 LPPsi.

Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati

Art. 9Qualità dei dati

1

 Il Dipartimento federale dell’interno può stabilire i requisiti di qualità e il formato dei dati da fornire.

2

 I fornitori di dati garantiscono che i dati nel loro settore di competenza vengano trattati secondo le prescrizioni.

3

 Garantiscono in particolare che solo dati corretti e completi vengano iscritti nel registro delle professioni psicologiche oppure forniti o comunicati ai servizi competenti.

Art. 10Comunicazione dei dati accessibili al pubblico

1

 I dati accessibili al pubblico possono essere consultati attraverso Internet o su richiesta.

2

 I dati accessibili al pubblico solo su richiesta sono designati come tali nell’allegato 1.

Art. 11Accesso tramite un’interfaccia standard

1

 L’UFSP consente ai seguenti utenti di accedere ai dati accessibili al pubblico tramite un’interfaccia standard:

  1. a.

    i fornitori di dati;

  2. b.

    i servizi pubblici e privati incaricati dell’adempimento di compiti legali oppure in grado di dimostrare di avere un compito d’interesse pubblico.

2

 I fornitori di dati ottengono l’accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati necessari all’adempimento dei loro compiti nell’ambito della LPPsi.

3

 I servizi pubblici e privati ottengono l’accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati necessari all’adempimento dei loro compiti. L’accesso è concesso solo su richiesta scritta.1

4

 L’UFSP pubblica in Internet un elenco dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b che hanno accesso ai dati tramite l’interfaccia standard.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).

Art. 12Impiego dei dati a scopi statistici e di ricerca

1

 L’UFSP mette a disposizione dei seguenti servizi i dati del registro delle professioni psicologiche accessibili al pubblico:

  1. a.

    l’UST, annualmente e gratuitamente per scopi statistici;

  2. b.

    servizi pubblici e privati, in forma anonimizzata, per scopi di ricerca, purché dimostrino che il progetto di ricerca è d’interesse pubblico e che i dati sono necessari al progetto.

2

 Mette i dati a disposizione dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b unicamente su domanda scritta.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).

Art. 13Comunicazione dei dati personali degni di particolare protezione alle autorità cantonali

1

 Le autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione possono chiedere per via elettronica informazioni sui dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 6 capoverso 2.

2

 L’UFSP comunica all’autorità cantonale i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 6 capoverso 2 mediante un collegamento securizzato.

Art. 14Comunicazione dei dati personali degni di particolare protezione alla persona interessata

1

 La persona iscritta nel registro delle professioni psicologiche può chiedere all’UFSP per via elettronica o per scritto informazioni sui dati degni di particolare protezione di cui all’articolo 6 capoverso 2 che la concernono.

2

 Per ottenere le informazioni per via elettronica deve chiedere all’UFSP un nome utente e una password.

3

 L’UFSP comunica alla persona interessata i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 6 capoverso 2 che la concernono mediante un collegamento securizzato.

Art. 15Modifica dei dati

1

 L’UFSP, la PsiCo, i Cantoni e l’UST sono responsabili dei dati che iscrivono nel registro delle professioni psicologiche in virtù degli articoli 4, 5, 6 capoverso 1 e 7.

2

 I Cantoni presentano all’UFSP una domanda per via elettronica per modificare i dati che hanno comunicato in virtù dell’articolo 6 capoverso 2.

3

 Le organizzazioni responsabili del perfezionamento presentano all’UFSP una domanda per via elettronica per modificare i dati che hanno comunicato in virtù dell’articolo 8.

4

 Tutte le modifiche sono messe a verbale.

Art. 16Domanda di modifica da parte delle persone interessate

1

 Le persone iscritte nel registro delle professioni psicologiche possono presentare una domanda per via elettronica per modificare i dati inesatti o mancanti che le concernono.

2

 A tal fine devono chiedere all’UFSP un nome utente e una password.

Art. 17Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro delle professioni psicologiche

1

 Le iscrizioni nel registro delle professioni psicologiche sono cancellate o eliminate e anonimizzate secondo l’articolo 43 LPPsi.

2

 L’UFSP adotta le disposizioni necessarie per garantire la cancellazione e l’eliminazione dei dati in tempo utile.

Sezione 4: Costi ed emolumenti

Art. 18Ripartizione dei costi

1

 L’UFSP assicura la programmazione, la gestione e l’ulteriore sviluppo del registro delle professioni psicologiche.

2

 Sostiene i costi non coperti da emolumenti.

3

 I costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia standard secondo l’articolo 11 sono a carico degli utenti.

Art. 19Emolumenti

1

 Gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b sono tenuti al pagamento dei seguenti emolumenti, a dipendenza dell’onere:

  1. a.

    un emolumento unico di 2000 franchi al massimo per la consulenza, per la programmazione dell’interfaccia standard, il certificato e l’istruzione degli utenti; e

  2. b.

    un emolumento annuo di 5000 franchi al massimo per il supporto, il rinnovo del certificato, l’ampliamento delle capacità del server e la garanzia della qualità dei dati.

2

 Gli utenti che nel contempo forniscono dati sono esentati dal pagamento degli emolumenti.

2bis

 Per il trattamento della domanda e l’emanazione di decisioni secondo l’articolo 11 capoverso 3 è riscosso un emolumento a dipendenza dell’onere.1

3

 Gli emolumenti per l’utilizzazione dei dati secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera b sono calcolati a dipendenza dell’onere risultante dal trattamento e dall’anonimizzazione dei dati.

3bis

 Quando l’emolumento è calcolato a dipendenza dell’onere, la tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.2

4

 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).
  3. RS 172.041.1

Sezione 5: Sicurezza dei dati

Art. 20

Tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni psicologiche adottano le misure tecniche e organizzative necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati siano protetti contro la perdita, nonché contro il trattamento, la consultazione o la sottrazione da parte di persone non autorizzate.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 211

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 13 dic. 2019, con effetto dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).

Art. 22Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).