Législation

Ordinanza del 15 marzo 2013 sulle professioni psicologiche (OPPsi)

OPPsiRS 935.811In vigoreStato 01.02.202010 articoli

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  • RU 2020 127in vigore il 01.02.2020
    modificato: art. 1, 5, 7, 8 · abrogato: art. 9

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6 capoverso 3, 10, 13 capoverso 2, 23 capoverso 2, 37 capoverso 3, 40 capoverso 2, 47 e 49 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi); visto l’articolo 46a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Art. 1Titoli federali di perfezionamento1

1

 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) rilascia il certificato relativo al titolo federale di perfezionamento e iscrive i titolari del titolo nel registro delle professioni psicologiche.

2

 I titoli federali di perfezionamento sono firmati, a nome della Confederazione, dal direttore dell’UFSP.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 127).

Art. 2Durata ed entità del perfezionamento

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) determina la durata o l’entità della prestazione da fornire nell’ambito del perfezionamento nei settori di cui all’articolo 8 LPPsi.

Art. 3Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30 set. 2005, pag. 22, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato III, sezione A n. 1 dell’Accordo del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

L’equivalenza dei diplomi e dei titoli di perfezionamento rilasciati dagli Stati membri dell’UE e dell’AELS è valutata conformemente alla direttiva 2005/36/CE.

Art. 4Banca dati della Commissione delle professioni psicologiche

1

 La segreteria della Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo) registra in una banca dati i seguenti dati riguardanti i titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l’articolo 3 LPPsi:

  1. a.

    il cognome, il nome o i nomi, il cognome precedente o i cognomi precedenti;

  2. b.

    la data di nascita e il sesso;

  3. c.

    la lingua di corrispondenza;

  4. d.

    la cittadinanza o le cittadinanze;

  5. e.

    un numero di identificazione univoco;

  6. f.

    l’indirizzo o gli indirizzi privati e professionali, il numero o i numeri di telefono e l’indirizzo elettronico o gli indirizzi elettronici;

  7. g.

    il diploma estero riconosciuto con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché data del riconoscimento da parte della PsiCo.

2

 Per i titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto conformemente all’articolo 9 capoverso 1 LPPsi, la segreteria della PsiCo rileva:

  1. a.

    i dati di cui al capoverso 1 lettere a–f;

  2. b.

    il titolo estero di perfezionamento riconosciuto con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento;

  3. c.

    la data del riconoscimento da parte della PsiCo.

3

 I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono messi regolarmente e gratuitamente a disposizione del DFI, per quanto siano necessari per la gestione del registro delle professioni psicologiche conformemente agli articoli 38–43 LPPsi.

Art. 5Accreditamento dei cicli di perfezionamento

1

 Il DFI fissa i dettagli della procedura di accreditamento secondo gli articoli 14–21 LPPsi.

2

 Sentite le organizzazioni responsabili, il DFI emana disposizioni per concretizzare il criterio di accreditamento di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettera b LPPsi (standard di qualità).

3

 L’organo di accreditamento di cui all’articolo 35 LPPsi è l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità di cui all’articolo 22 della legge federale del 30 settembre 20111 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.2

  1. RS 414.20
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 127).

Art. 6Impiego del titolo di perfezionamento nella denominazione

1

 I titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento o di un corrispondente titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono utilizzare le seguenti denominazioni professionali:

  1. a.

    psicoterapeuta riconosciuto a livello federale;

  2. b.

    psicologo dell’età evolutiva riconosciuto a livello federale;

  3. c.

    psicologo clinico riconosciuto a livello federale;

  4. d.

    neuropsicologo riconosciuto a livello federale;

  5. e.

    psicologo della salute riconosciuto a livello federale.

2

 I titolari di un titolo federale di perfezionamento possono pure denominarsi conformemente al tenore del loro titolo di perfezionamento federale.

3

 I titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono pure denominarsi conformemente al tenore del loro titolo di perfezionamento e nella lingua dello Stato che lo ha rilasciato.

4

 Se è possibile confondere il titolo estero di perfezionamento riconosciuto con un titolo federale, alla denominazione deve essere aggiunta tra parentesi la menzione del Paese d’origine del titolo estero.

5

 Per l’impiego della denominazione di psicoterapeuta è fatto salvo l’articolo 12 capoverso 2bis primo periodo dell’ordinanza del 27 giugno 20071 sulle professioni mediche.

  1. RS 811.112.0

Art. 7Attestazione1

1

 L’UFSP attesta, su domanda del titolare di un diploma in psicologia rilasciato da una scuola universitaria svizzera, che egli è autorizzato a utilizzare la denominazione professionale di psicologo in Svizzera.

2

 L’UFSP attesta, su domanda del titolare di un titolo federale di perfezionamento in psicoterapia, che egli possiede i requisiti professionali necessari per esercitare la professione di psicoterapeuta sotto la propria responsabilità professionale in Svizzera.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 127).

Art. 8Emolumenti

1

 Gli emolumenti per le prestazioni di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 nonché per la procedura di annuncio secondo l’articolo 23 capoverso 1 LPPsi sono retti dall’allegato.1

2

 Laddove è fissato un quadro tariffario, l’emolumento si calcola in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.

3

 In casi motivati, l’autorità che decide può chiedere un congruo anticipo delle spese.

4

 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 127).
  2. RS 172.041.1

Art. 91

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 13 dic. 2019, con effetto dal 1° feb. 2020 (RU 2020 127).

Art. 10Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2013.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).