Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6 capoverso 3, 10, 13 capoverso 2, 23 capoverso 2, 37 capoverso 3, 40 capoverso 2, 47 e 49 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi); visto l’articolo 46a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Art. 1Titoli federali di perfezionamento1
1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) rilascia il certificato relativo al titolo federale di perfezionamento e iscrive i titolari del titolo nel registro delle professioni psicologiche.
2 I titoli federali di perfezionamento sono firmati, a nome della Confederazione, dal direttore dell’UFSP.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 127).
Art. 2Durata ed entità del perfezionamento
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) determina la durata o l’entità della prestazione da fornire nell’ambito del perfezionamento nei settori di cui all’articolo 8 LPPsi.
Art. 3Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30 set. 2005, pag. 22, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato III, sezione A n. 1 dell’Accordo del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).L’equivalenza dei diplomi e dei titoli di perfezionamento rilasciati dagli Stati membri dell’UE e dell’AELS è valutata conformemente alla direttiva 2005/36/CE.
Art. 4Banca dati della Commissione delle professioni psicologiche
1 La segreteria della Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo) registra in una banca dati i seguenti dati riguardanti i titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l’articolo 3 LPPsi:
- a.
il cognome, il nome o i nomi, il cognome precedente o i cognomi precedenti;
- b.
la data di nascita e il sesso;
- c.
la lingua di corrispondenza;
- d.
la cittadinanza o le cittadinanze;
- e.
un numero di identificazione univoco;
- f.
l’indirizzo o gli indirizzi privati e professionali, il numero o i numeri di telefono e l’indirizzo elettronico o gli indirizzi elettronici;
- g.
il diploma estero riconosciuto con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché data del riconoscimento da parte della PsiCo.
2 Per i titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto conformemente all’articolo 9 capoverso 1 LPPsi, la segreteria della PsiCo rileva:
- a.
i dati di cui al capoverso 1 lettere a–f;
- b.
il titolo estero di perfezionamento riconosciuto con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento;
- c.
la data del riconoscimento da parte della PsiCo.
3 I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono messi regolarmente e gratuitamente a disposizione del DFI, per quanto siano necessari per la gestione del registro delle professioni psicologiche conformemente agli articoli 38–43 LPPsi.
Art. 5Accreditamento dei cicli di perfezionamento
1 Il DFI fissa i dettagli della procedura di accreditamento secondo gli articoli 14–21 LPPsi.
2 Sentite le organizzazioni responsabili, il DFI emana disposizioni per concretizzare il criterio di accreditamento di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettera b LPPsi (standard di qualità).
3 L’organo di accreditamento di cui all’articolo 35 LPPsi è l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità di cui all’articolo 22 della legge federale del 30 settembre 20111 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.2
- RS 414.20
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 127).
Art. 6Impiego del titolo di perfezionamento nella denominazione
1 I titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento o di un corrispondente titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono utilizzare le seguenti denominazioni professionali:
- a.
psicoterapeuta riconosciuto a livello federale;
- b.
psicologo dell’età evolutiva riconosciuto a livello federale;
- c.
psicologo clinico riconosciuto a livello federale;
- d.
neuropsicologo riconosciuto a livello federale;
- e.
psicologo della salute riconosciuto a livello federale.
2 I titolari di un titolo federale di perfezionamento possono pure denominarsi conformemente al tenore del loro titolo di perfezionamento federale.
3 I titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono pure denominarsi conformemente al tenore del loro titolo di perfezionamento e nella lingua dello Stato che lo ha rilasciato.
4 Se è possibile confondere il titolo estero di perfezionamento riconosciuto con un titolo federale, alla denominazione deve essere aggiunta tra parentesi la menzione del Paese d’origine del titolo estero.
5 Per l’impiego della denominazione di psicoterapeuta è fatto salvo l’articolo 12 capoverso 2bis primo periodo dell’ordinanza del 27 giugno 20071 sulle professioni mediche.
- RS 811.112.0
1 L’UFSP attesta, su domanda del titolare di un diploma in psicologia rilasciato da una scuola universitaria svizzera, che egli è autorizzato a utilizzare la denominazione professionale di psicologo in Svizzera.
2 L’UFSP attesta, su domanda del titolare di un titolo federale di perfezionamento in psicoterapia, che egli possiede i requisiti professionali necessari per esercitare la professione di psicoterapeuta sotto la propria responsabilità professionale in Svizzera.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 127).
1 Gli emolumenti per le prestazioni di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 nonché per la procedura di annuncio secondo l’articolo 23 capoverso 1 LPPsi sono retti dall’allegato.1
2 Laddove è fissato un quadro tariffario, l’emolumento si calcola in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.
3 In casi motivati, l’autorità che decide può chiedere un congruo anticipo delle spese.
4 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 127).
- RS 172.041.1
- Abrogato dal n. I dell’O del 13 dic. 2019, con effetto dal 1° feb. 2020 (RU 2020 127).
Art. 10Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2013.