Législation

Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)

RS 935.81 · 52 articoli

LPPsi (RS 935.81) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (52 articoli)

Art. 1

1 La presente legge si prefigge di: a. proteggere la salute; b. proteggere da inganni e raggiri le persone che ricorrono a prestazioni nel settore della psicologia. 2 A tal fine disciplina: a. i diplomi in psicologia rilasciati da sc…

Art. 2, Diplomi di scuole universitarie svizzere riconosciuti

Sono riconosciuti conformemente alla presente legge i diplomi di master, le licenze e i diplomi in psicologia rilasciati da una scuola universitaria svizzera che ha diritto ai sus…

Art. 3, Riconoscimento di diplomi esteri

1 Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge: a. è prevista da un accordo s…

Art. 4, Denominazione professionale di psicologo

Chiunque abbia conseguito un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge può utilizzare la denominazione professionale di psicologo o psicologa.…

Art. 5, Obiettivi

1 Il perfezionamento estende e approfondisce le conoscenze, le capacità e la competenza sociale acquisite durante la formazione dispensata in una scuola universitaria, affinché i diplomati possano esercitare la loro attivit…

Art. 6, Durata

1 Il perfezionamento dura da un minimo di due anni a un massimo di sei. 2 In caso di perfezionamento a tempo parziale, la durata si protrae proporzionalmente. 3 Il Consiglio federale determina la durata del perfezionamento per…

Art. 7, Ammissione

1 Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge. 2 Chi vuole seguire un ciclo di perfezionamento accreditato in psicoterapia dev…

Art. 8, Titoli federali di perfezionamento

1 I titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia: a. psicoterapia; b. psicologia dell’età evolutiva; c. psicologia clinica; d. neuropsicologia. e.…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).