L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 95 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 2007, decreta:
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente legge disciplina:
- a.
i requisiti per l’uso dei titoli professionali di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» e «patent attorney»;
- b.
il segreto professionale a cui sottostanno i consulenti in brevetti;
- c.
la protezione dei titoli professionali di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» e «european patent attorney».
2 Si applica alle persone che esercitano in Svizzera la consulenza o la rappresentanza in materia di brevetti, usando un titolo professionale di cui al capoverso 1 lettera a o c.
3 La rappresentanza di parti in procedure dinanzi all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno la loro sede o il loro domicilio nel Principato del Liechtenstein è retta dall’articolo 8 del Trattato del 22 dicembre 19781 sui brevetti tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- RS 0.232.149.514
Sezione 2: Protezione del titolo
Art. 2Consulente in brevetti
Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» deve:
- a.
avere conseguito un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria (art. 4 e 5);
- b.
avere superato l’esame federale per consulenti in brevetti o un esame estero riconosciuto per consulenti in brevetti (art. 6 e 7);
- c.
avere svolto un’attività pratica (art. 9);
- d.
disporre almeno di un recapito in Svizzera; e
- e.
essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti (art. 11 segg.).
Art. 3Consulente in brevetti europei
Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» o «european patent attorney» deve essere iscritto nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’Ufficio europeo dei brevetti.
Art. 4Diplomi universitari svizzeri riconosciuti
1 Il bachelor, il master, il diploma o la licenza in scienze naturali o in ingegneria di una scuola universitaria svizzera accreditata valgono come diplomi universitari svizzeri riconosciuti ai sensi della presente legge.
2 Il Consiglio federale disciplina l’accreditamento delle scuole universitarie svizzere.
Art. 5Riconoscimento di diplomi universitari esteri
1Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto:
- a.
è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un’organizzazione sopranazionale; oppure
- b.
è comprovata nel caso specifico.
2 Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio.
3 Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all’articolo 2 lettera a.
Art. 6Esame federale per consulenti in brevetti
1 L’esame federale per consulenti in brevetti serve a comprovare le conoscenze tecniche necessarie per la qualifica professionale.
2 Il Consiglio federale disciplina:
- a.
le condizioni di ammissione all’esame;
- b.
- c.
3 Il Consiglio federale designa:
- a.
il servizio incaricato di svolgere l’esame;
- b.
il servizio incaricato di sorvegliare l’esame.
Art. 7Riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti
1 Un esame estero per consulenti in brevetti è riconosciuto se la sua equivalenza con un esame federale per consulenti in brevetti:
- a.
è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un’organizzazione sopranazionale; oppure
- b.
è comprovata nel caso specifico.
2 Il Consiglio federale designa il servizio competente per il riconoscimento.
3 Se non riconosce un esame estero per consulenti in brevetti, il servizio competente decide come può essere soddisfatto il requisito di cui all’articolo 2 lettera b.
Art. 8Delega di compiti a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato
1 Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato di:
- a.
svolgere l’esame federale per consulenti in brevetti;
- b.
decidere in merito al riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti;
- c.
emanare le decisioni relative al superamento dell’esame federale o al riconoscimento di un esame estero per consulenti in brevetti.
2 Le organizzazioni e le persone di cui al capoverso 1 possono riscuotere emolumenti per le loro decisioni e prestazioni. I loro regolamenti sugli emolumenti sottostanno all’approvazione del Consiglio federale.
3 Contro le decisioni di organizzazioni e di persone di cui al capoverso 1 può essere interposto ricorso all’Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione1.
- Nuova espr. giusta il n. I 31 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).
Art. 9Attività pratica
1 L’attività pratica di cui all’articolo 2 lettera c deve essere svolta sotto la vigilanza di un consulente in brevetti iscritto nel registro (art. 11 segg.) o di una persona con una qualifica professionale equivalente.
2 La durata dell’attività pratica è di tre anni a tempo pieno per i titolari di un master, di un diploma, di una licenza o di un diploma equivalente riconosciuto e di quattro anni a tempo pieno per i titolari di un bachelor o di un diploma equivalente riconosciuto. Almeno un anno di attività pratica deve avere un legame con la Svizzera.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:
- a.
gli obiettivi e i contenuti dell’attività pratica;
- b.
i requisiti che deve soddisfare una persona addetta alla vigilanza e non iscritta nel registro dei consulenti in brevetti;
- c.
i requisiti geografici e di contenuto in merito al legame dell’attività pratica con la Svizzera.
Sezione 3: Segreto professionale
1 Il consulente in brevetti è tenuto senza limiti di tempo alla riservatezza circa i segreti che gli sono stati confidati in ambito professionale o di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio della sua professione.
2 Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.
Sezione 4: Registro dei consulenti in brevetti
Art. 11Tenuta del registro
L’IPI tiene il registro dei consulenti in brevetti. Il registro può essere tenuto in forma elettronica.
Art. 12Iscrizione nel registro
1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, l’IPI iscrive nel registro dei consulenti in brevetti le persone che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2. Rilascia un attestato a conferma dell’avvenuta iscrizione.
2 Il richiedente deve dimostrare con documenti idonei di adempiere i requisiti di cui all’articolo 2.
3 Il Consiglio federale può autorizzare l’IPI a disciplinare la comunicazione elettronica nell’ambito delle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
4 Il fascicolo degli atti e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.
1 Se il comportamento in affari di un consulente in brevetti dà luogo a querele, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può, dopo aver sentito l’interessato:
- a.
- b.
autorizzare l’IPI a escluderlo, temporaneamente o definitivamente, dalla funzione di consulente in brevetti.
2 Per giudicare il comportamento in affari ai sensi del capoverso 1, si tiene conto dell’insieme dell’attività economica del consulente in brevetti, sia in Svizzera che all’estero.
3 Il DFGP può ordinare la pubblicazione dell’ammonimento o dell’esclusione nonché la cancellazione dell’iscrizione dal registro dei consulenti in brevetti.
Art. 14Contenuto del registro
1 L’IPI iscrive i consulenti in brevetti nel registro con le indicazioni seguenti:
- a.
- b.
il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo d’origine o la cittadinanza;
- c.
il recapito o l’indirizzo d’affari in Svizzera; e
- d.
eventualmente il nome del datore di lavoro.
2 I consulenti in brevetti comunicano senza indugio all’IPI il mutamento dei dati che li riguardano affinché l’iscrizione nel registro possa essere adeguata.
Art. 15Pubblicità del registro
1 Chiunque può consultare il registro e ottenere informazioni sul suo contenuto.
2 L’IPI può rendere accessibile a terzi il contenuto del registro mediante procedura di richiamo elettronica.
Sezione 5: Disposizioni penali
Art. 16Uso abusivo del titolo
1 È punito con la multa chiunque nei suoi documenti commerciali, nelle sue comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d’affari in Svizzera:
- a.
usa il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» senza essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti;
- b.
usa il titolo professionale di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» o «european patent attorney» oppure usa una denominazione con la quale tale titolo potrebbe essere confuso, senza essere iscritto nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’Ufficio europeo dei brevetti.
2 È fatto salvo l’uso di un titolo professionale secondo l’articolo 9 della legge liechtensteinese del 9 dicembre 19921 sui consulenti in brevetti, per la rappresentanza di parti in procedure dinanzi all’IPI da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno il loro domicilio o la loro sede nel Principato del Liechtenstein.
- Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 n. 43.
Art. 17Perseguimento penale
Il perseguimento penale compete ai Cantoni.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 18Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 19Disposizione transitoria
1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell’entrata in vigore della presente legge:
- a.
ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un’attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l’articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure
- b.
ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un’attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera.
2 La domanda va presentata entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
3 Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b.
4 L’IPI rilascia un attestato a conferma dell’avvenuta iscrizione.
Art. 20Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
DCF dell’11 mag. 2011.Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 2011