Législation

Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB)

LCBRS 935.62In vigoreStato 01.01.201320 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione1
  2. Sezione 2: Protezione del titolo2–9
  3. Sezione 3: Segreto professionale10
  4. Sezione 4: Registro dei consulenti in brevetti11–15
  5. Sezione 5: Disposizioni penali16–17
  6. Sezione 6: Disposizioni finali18–20

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 95 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 2007, decreta:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

1

 La presente legge disciplina:

  1. a.

    i requisiti per l’uso dei titoli professionali di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» e «patent attorney»;

  2. b.

    il segreto professionale a cui sottostanno i consulenti in brevetti;

  3. c.

    la protezione dei titoli professionali di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» e «european patent attorney».

2

 Si applica alle persone che esercitano in Svizzera la consulenza o la rappresentanza in materia di brevetti, usando un titolo professionale di cui al capoverso 1 lettera a o c.

3

 La rappresentanza di parti in procedure dinanzi all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno la loro sede o il loro domicilio nel Principato del Liechtenstein è retta dall’articolo 8 del Trattato del 22 dicembre 19781 sui brevetti tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

  1. RS 0.232.149.514

Sezione 2: Protezione del titolo

Art. 2Consulente in brevetti

Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» deve:

  1. a.

    avere conseguito un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria (art. 4 e 5);

  2. b.

    avere superato l’esame federale per consulenti in brevetti o un esame estero riconosciuto per consulenti in brevetti (art. 6 e 7);

  3. c.

    avere svolto un’attività pratica (art. 9);

  4. d.

    disporre almeno di un recapito in Svizzera; e

  5. e.

    essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti (art. 11 segg.).

Art. 3Consulente in brevetti europei

Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» o «european patent attorney» deve essere iscritto nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 4Diplomi universitari svizzeri riconosciuti

1

 Il bachelor, il master, il diploma o la licenza in scienze naturali o in ingegneria di una scuola universitaria svizzera accreditata valgono come diplomi universitari svizzeri riconosciuti ai sensi della presente legge.

2

 Il Consiglio federale disciplina l’accreditamento delle scuole universitarie svizzere.

Art. 5Riconoscimento di diplomi universitari esteri

1

Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto:

  1. a.

    è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un’organizzazione sopranazionale; oppure

  2. b.

    è comprovata nel caso specifico.

2

 Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio.

3

 Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all’articolo 2 lettera a.

Art. 6Esame federale per consulenti in brevetti

1

 L’esame federale per consulenti in brevetti serve a comprovare le conoscenze tecniche necessarie per la qualifica professionale.

2

 Il Consiglio federale disciplina:

  1. a.

    le condizioni di ammissione all’esame;

  2. b.

    le materie d’esame;

  3. c.

    la procedura d’esame.

3

 Il Consiglio federale designa:

  1. a.

    il servizio incaricato di svolgere l’esame;

  2. b.

    il servizio incaricato di sorvegliare l’esame.

Art. 7Riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti

1

 Un esame estero per consulenti in brevetti è riconosciuto se la sua equivalenza con un esame federale per consulenti in brevetti:

  1. a.

    è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un’organizzazione sopranazionale; oppure

  2. b.

    è comprovata nel caso specifico.

2

 Il Consiglio federale designa il servizio competente per il riconoscimento.

3

 Se non riconosce un esame estero per consulenti in brevetti, il servizio competente decide come può essere soddisfatto il requisito di cui all’articolo 2 lettera b.

Art. 8Delega di compiti a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato

1

 Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato di:

  1. a.

    svolgere l’esame federale per consulenti in brevetti;

  2. b.

    decidere in merito al riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti;

  3. c.

    emanare le decisioni relative al superamento dell’esame federale o al riconoscimento di un esame estero per consulenti in brevetti.

2

 Le organizzazioni e le persone di cui al capoverso 1 possono riscuotere emolumenti per le loro decisioni e prestazioni. I loro regolamenti sugli emolumenti sottostanno all’approvazione del Consiglio federale.

3

 Contro le decisioni di organizzazioni e di persone di cui al capoverso 1 può essere interposto ricorso all’Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione1.

  1. Nuova espr. giusta il n. I 31 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).

Art. 9Attività pratica

1

 L’attività pratica di cui all’articolo 2 lettera c deve essere svolta sotto la vigilanza di un consulente in brevetti iscritto nel registro (art. 11 segg.) o di una persona con una qualifica professionale equivalente.

2

 La durata dell’attività pratica è di tre anni a tempo pieno per i titolari di un master, di un diploma, di una licenza o di un diploma equivalente riconosciuto e di quattro anni a tempo pieno per i titolari di un bachelor o di un diploma equivalente riconosciuto. Almeno un anno di attività pratica deve avere un legame con la Svizzera.

3

 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

  1. a.

    gli obiettivi e i contenuti dell’attività pratica;

  2. b.

    i requisiti che deve soddisfare una persona addetta alla vigilanza e non iscritta nel registro dei consulenti in brevetti;

  3. c.

    i requisiti geografici e di contenuto in merito al legame dell’attività pratica con la Svizzera.

Sezione 3: Segreto professionale

Art. 10

1

 Il consulente in brevetti è tenuto senza limiti di tempo alla riservatezza circa i segreti che gli sono stati confidati in ambito professionale o di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio della sua professione.

2

 Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.

Sezione 4: Registro dei consulenti in brevetti

Art. 11Tenuta del registro

L’IPI tiene il registro dei consulenti in brevetti. Il registro può essere tenuto in forma elettronica.

Art. 12Iscrizione nel registro

1

 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, l’IPI iscrive nel registro dei consulenti in brevetti le persone che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2. Rilascia un attestato a conferma dell’avvenuta iscrizione.

2

 Il richiedente deve dimostrare con documenti idonei di adempiere i requisiti di cui all’articolo 2.

3

 Il Consiglio federale può autorizzare l’IPI a disciplinare la comunicazione elettronica nell’ambito delle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

4

 Il fascicolo degli atti e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.

Art. 13Vigilanza

1

 Se il comportamento in affari di un consulente in brevetti dà luogo a querele, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può, dopo aver sentito l’interessato:

  1. a.

    ammonirlo;

  2. b.

    autorizzare l’IPI a escluderlo, temporaneamente o definitivamente, dalla funzione di consulente in brevetti.

2

 Per giudicare il comportamento in affari ai sensi del capoverso 1, si tiene conto dell’insieme dell’attività economica del consulente in brevetti, sia in Svizzera che all’estero.

3

 Il DFGP può ordinare la pubblicazione dell’ammonimento o dell’esclusione nonché la cancellazione dell’iscrizione dal registro dei consulenti in brevetti.

Art. 14Contenuto del registro

1

 L’IPI iscrive i consulenti in brevetti nel registro con le indicazioni seguenti:

  1. a.

    la data dell’iscrizione;

  2. b.

    il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo d’origine o la cittadinanza;

  3. c.

    il recapito o l’indirizzo d’affari in Svizzera; e

  4. d.

    eventualmente il nome del datore di lavoro.

2

 I consulenti in brevetti comunicano senza indugio all’IPI il mutamento dei dati che li riguardano affinché l’iscrizione nel registro possa essere adeguata.

Art. 15Pubblicità del registro

1

 Chiunque può consultare il registro e ottenere informazioni sul suo contenuto.

2

 L’IPI può rendere accessibile a terzi il contenuto del registro mediante procedura di richiamo elettronica.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 16Uso abusivo del titolo

1

 È punito con la multa chiunque nei suoi documenti commerciali, nelle sue comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d’affari in Svizzera:

  1. a.

    usa il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» senza essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti;

  2. b.

    usa il titolo professionale di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» o «european patent attorney» oppure usa una denominazione con la quale tale titolo potrebbe essere confuso, senza essere iscritto nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’Ufficio europeo dei brevetti.

2

 È fatto salvo l’uso di un titolo professionale secondo l’articolo 9 della legge liechtensteinese del 9 dicembre 19921 sui consulenti in brevetti, per la rappresentanza di parti in procedure dinanzi all’IPI da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno il loro domicilio o la loro sede nel Principato del Liechtenstein.

  1. Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 n. 43.

Art. 17Perseguimento penale

Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 19Disposizione transitoria

1

 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell’entrata in vigore della presente legge:

  1. a.

    ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un’attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l’articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure

  2. b.

    ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un’attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera.

2

 La domanda va presentata entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

3

 Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b.

4

 L’IPI rilascia un attestato a conferma dell’avvenuta iscrizione.

Art. 20Referendum ed entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

DCF dell’11 mag. 2011.

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 2011

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2013. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).