Législation

Ordinanza del 30 novembre 2011 che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo

RS 935.221In vigoreStato 01.02.201211 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 della legge federale del 30 settembre 2011 che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo, ordina:

Art. 1Principio

Beneficiano in modo prioritario dell’aiuto finanziario i progetti che, orientati all’innovazione, basati sulla cooperazione e sullo sviluppo delle conoscenze, accelerano l’adattamento delle strutture nel turismo svizzero alle condizioni del mercato mondiale.

Art. 2Condizioni

1

 I progetti rafforzano la competitività se servono a:

  1. a.

    sviluppare o introdurre nuovi prodotti e canali di distribuzione;

  2. b.

    migliorare la qualità delle prestazioni;

  3. c.

    creare strutture competitive; o

  4. d.

    migliorare la formazione e il perfezionamento1.

2

 I progetti devono contribuire allo sviluppo sostenibile del turismo svizzero, in particolare al miglioramento dell’efficienza delle risorse, e rispettare le norme ambientali vigenti in Svizzera. I progetti che hanno effetti dannosi per l’ambiente non beneficiano dell’aiuto finanziario.

3

 I progetti devono creare posti di lavoro, aumentarne l’attrattiva o garantire a lungo termine la sicurezza dei posti di lavoro a rischio.

  1. Dal 1° gen. 2017: e la formazione continua. Vedi art. 2 cpv. 1 lett. d della LF del 30 set. 2011 che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo (RS 935.22).

Art. 3Pianificazione e realizzazione interaziendale

I progetti sono considerati pianificati e realizzati a livello interaziendale se:

  1. a.

    vi collaborano almeno due imprese di diverse classi di attività economica ai sensi della nomenclatura generale delle attività economiche1 o un numero superiore di imprese della stessa classe di attività economica; e

  2. b.

    le relazioni d’affari eccedono l’usuale e ricorrente rapporto cliente-fornitore.

  1. La nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA 2008) può essere consultata nel sito Internet dell’Ufficio federale di statistica all’indirizzo: www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/infothek/nomenklaturen.html

Art. 4Progetti modello

1

 I progetti modello, oltre a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2 e 3, devono:

  1. a.

    fungere da esempio per tutta la Svizzera;

  2. b.

    essere conformi alle direttive e alle strategie cantonali in materia di politica del turismo.

2

 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può indicare i temi prioritari per il turismo svizzero, tenendo conto delle esigenze e degli interessi dei Cantoni e delle organizzazioni turistiche nazionali.

Art. 5Domanda di aiuto finanziario

1

 La domanda di aiuto finanziario dev’essere presentata alla SECO in tre copie.

2

 La domanda deve contenere:

  1. a.

    il nome, la professione e l’indirizzo del richiedente o la ragione sociale e la sede dell’impresa richiedente;

  2. b.

    una descrizione completa del progetto;

  3. c.

    la prova dell’utilità economica del progetto;

  4. d.

    una pianificazione pluriennale di profitti e perdite;

  5. e.

    un elenco dettagliato dei costi;

  6. f.

    la prova dei mezzi propri e dei crediti garantiti;

  7. g.

    la prova del contributo del progetto allo sviluppo sostenibile del turismo svizzero, in particolare al miglioramento dell’efficienza delle risorse;

  8. h.

    la prova della sostenibilità ambientale del progetto;

  9. i

    la prova del carattere interaziendale della pianificazione e della realizzazione del progetto;

  10. j.

    uno schema dell’organizzazione del progetto con la designazione delle competenze e delle responsabilità;

  11. k.

    informazioni relative all’inizio e alla conclusione del progetto;

  12. l.

    nel caso di progetti modello la prova dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 4.

3

 La SECO può richiedere altra documentazione.

Art. 6Costi computabili

Sono computabili soltanto i costi direttamente riconducibili all’innovazione, alla cooperazione o allo sviluppo delle conoscenze.

Art. 7Scambio di informazioni

Per lo scambio di informazioni può essere impiegato al massimo il 15 per cento del credito d’impegno.

Art. 8Modalità di pagamento

Il primo versamento ha luogo al momento dell’inizio del progetto e l’ultimo dopo la consegna del rapporto finale completo e del conteggio finale.

Art. 9Rapporto, conteggio e termine di conservazione

1

 I beneficiari dell’aiuto, una volta conclusi i lavori, devono presentare alla SECO:

  1. a.

    un rapporto finale sull’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 3 della legge federale del 30 settembre 2011 che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo;

  2. b.

    un conteggio finale dettagliato.

2

 I beneficiari devono conservare, per eventuali controlli da parte delle autorità federali, tutti i documenti contabili unitamente ai documenti giustificativi originali, per cinque anni a partire dalla data di presentazione del conteggio finale.

Art. 10Diritto previgente: abrogazione

[RU 2003 3749]

L’ordinanza del 15 ottobre 2003 concernente la promozione dell’innovazione e della collaborazione nel turismo è abrogata.

Art. 11Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2012.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2012. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).