Législation

Ordinanza del 26 giugno 2013 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (ODPS)

ODPSRS 935.011In vigoreStato 01.09.202318 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Professioni regolamentate soggette all’obbligo di dichiarazione1
  2. Sezione 2: Dichiarazione2–4
  3. Sezione 3: Procedura della SEFRI dopo la notifica della dichiarazione5–8
  4. Sezione 4: Trattamento di dati9
  5. Sezione 5Verifica delle qualifiche professionali da parte dell’autorità federale competente10–12
  6. Sezione 6: Uso dei titoli di formazione e dei titoli professionali13–14
  7. Sezione 7: Disposizioni penali15
  8. Sezione 8: Disposizioni finali16–18

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 capoverso 3, 2 capoverso 2, 5 capoverso 2, 6 e 7 capoverso 1 lettera b della legge federale del 14 dicembre 2012 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS), ordina:

Sezione 1 Professioni regolamentate soggette all’obbligo di dichiarazione

Art. 11

L’elenco delle professioni regolamentate può essere consultato all’indirizzo www.sefri.admin.ch > Formazione > Riconoscimento dei diplomi esteri > Prestatori di servizi.

Le professioni elencate sul sito internet della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) sono soggette all’obbligo di dichiarazione e alla verifica delle qualifiche conformemente alla LDPS.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 136).

Sezione 2: Dichiarazione

Art. 2Forma e contenuto della dichiarazione iniziale

1

 Il prestatore di servizi (di seguito: il prestatore) provvede alla dichiarazione mediante il sistema di dichiarazione accessibile sulla piattaforma Internet della SEFRI.1

2

 La dichiarazione contiene in particolare le seguenti indicazioni sul prestatore di servizi:

  1. a.

    nomi, cognomi, sesso, data di nascita, cittadinanza, numero del passaporto, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;

  2. b.

    la professione soggetta all’obbligo di dichiarazione che intende esercitare in Svizzera;

  3. c.

    il Cantone nel quale la prestazione di servizi verrà effettuata per la prima volta;

  4. d.

    l’inizio presumibile di quest’ultima;

  5. e.

    all’occorrenza, le informazioni concernenti la copertura assicurativa o altri tipi di protezione personale o collettiva relativi alla responsabilità professionale;

  6. f.

    la dichiarazione che non vi sono procedure pendenti a suo carico riguardanti la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione né un divieto provvisorio o definitivo di esercitare la professione.

3

 Il prestatore invia il modulo debitamente compilato per via elettronica direttamente sul portale internet della SEFRI, accompagnato dai documenti allegati secondo l’articolo 3.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 136).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 136).

Art. 3Documenti allegati

1

 La SEFRI richiede i seguenti documenti al prestatore mediante il sistema di dichiarazione:1

  1. a.

    una prova della sua cittadinanza;

  2. b.

    un’attestazione, in originale o in copia autenticata, che certifica che egli è legalmente stabilito in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) per esercitarvi le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche temporaneamente, al momento del rilascio dell’attestazione;

  3. c.

    una copia autenticata della prova delle sue qualifiche professionali;

  4. d.

    all’occorrenza, il documento che indica in quale misura la sua attività professionale è coperta dal punto di vista assicurativo o da altri tipi di protezione personale o collettiva relativi alla responsabilità professionale;

  5. e.

    la prova, in originale o in copia autenticata, che ha esercitato l’attività in questione nel suo Stato di residenza per almeno due anni nel corso dei dieci anni precedenti, se l’esercizio della professione e la formazione non sono regolamentati in tale Stato;

  6. f.

    la prova, in originale o in copia autenticata, dell’assenza di condanne, nel caso intenda esercitare una professione nel settore della sicurezza in base all’elenco pubblicato dalla SEFRI2.

2

 Per le professioni regolamentate senza ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica secondo l’articolo 4 LDPS non sono richiesti i documenti relativi alle qualifiche professionali di cui al capoverso 1 lettere c ed e.3

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2685).
  2. www.sefri.admin.ch > Formazione > Riconoscimento dei diplomi esteri > Prestatori di servizi.
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 21 ago. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2685).

Art. 4Rinnovo della dichiarazione

1

 Il prestatore deve rinnovare la dichiarazione:

  1. a.

    per ogni anno civile durante il quale intende di nuovo fornire una prestazione di servizi;

  2. b.

    in occasione di ogni modifica relativa ai dati dichiarati.

2

 Il rinnovo deve essere effettuato conformemente all’articolo 2; ad ogni rinnovo occorre allegare un’attestazione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b. Il prestatore fornisce, all’occorrenza, gli altri documenti allegati richiesti in merito alle modifiche intervenute.

Sezione 3: Procedura della SEFRI dopo la notifica della dichiarazione

Art. 5Verifica del dossier

1

 La SEFRI verifica se la dichiarazione e i documenti allegati sono completi.

2

 Essa avvisa immediatamente il prestatore, se possibile per via elettronica, in merito a eventuali complementi da fornire.

Art. 6Data della notifica della dichiarazione

La dichiarazione e il suo rinnovo sono considerati validamente notificati non appena il modulo di dichiarazione, debitamente compilato, firmato e accompagnato da tutti i documenti allegati richiesti, è pervenuto alla SEFRI.

Art. 7Avviso al prestatore

1

 La SEFRI conferma di aver ricevuto la dichiarazione e comunica al prestatore in che data essa è stata validamente notificata.

2

 Essa informa il prestatore sui termini applicabili alla procedura secondo la direttiva 2005/36/CE1.

3

 Essa comunica al prestatore le autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali e per l’esercizio della professione.

  1. Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 225 del 30.9.2005, pag. 22), nella versione che vincola la Svizzera conformemente all’all. III Sez. A n. 1 dell’Acc. del 21 giu. 1999 sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

Art. 8Trasmissione alle autorità competenti

1

 La SEFRI trasmette senza indugio la dichiarazione e i documenti allegati all’autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali (art. 3 cpv. 1 LDPS) oppure all’autorità competente per l’esercizio della professione (art. 4 cpv. 1 lett. a LDPS).

2

 Essa mette in copia l’autorità competente per l’esercizio della professione del Cantone in cui la prestazione di servizi verrà effettuata per la prima volta.

Sezione 4: Trattamento di dati

Art. 9

1

 La SEFRI raccoglie i dati di cui agli articoli 2–4 e li conserva in forma elettronica.

2

 Essa trasmette i dati, compresi i documenti allegati di cui all’articolo 3, per via elettronica o per posta, all’autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali e all’autorità competente per l’esercizio della professione.

3

 Essa può rendere accessibili i dati all’autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali e all’autorità competente per l’esercizio della professione mediante una procedura online, nella misura in cui la dichiarazione e i documenti allegati non contengono dati personali degni di particolare protezione.

4

 I dati sono conservati per dieci anni a partire dalla notifica della dichiarazione.

Sezione 5 Verifica delle qualifiche professionali da parte dell’autorità federale competente

Art. 10Verifica, decisione e informazione

1

 L’autorità federale competente verifica le qualifiche professionali.

2

 Essa comunica al prestatore, entro un mese al massimo a partire dalla notifica della dichiarazione:

  1. a.

    che le sue qualifiche professionali sono sufficienti; o

  2. b.

    che le sue qualifiche professionali divergono in modo sostanziale dalle esigenze svizzere per l’esercizio della professione regolamentata e che è necessaria una prova attitudinale; in tal caso l’autorità menziona le conoscenze e le competenze mancanti.

3

 Se le qualifiche professionali del prestatore sono sufficienti, l’autorità adotta le disposizioni necessarie per permettere all’autorità cantonale di comunicare al prestatore, entro un mese al massimo a partire dalla data della notifica della dichiarazione (art. 6), che egli può avviare la sua attività professionale.

Art. 11Ritardo nella verifica delle qualifiche professionali

1

 Se l’autorità federale incaricata della verifica delle qualifiche professionali constata, in base alla dichiarazione e ai documenti allegati, che sarà in ritardo nel prendere una decisione a causa di alcuni documenti mancanti, essa ne informa il prestatore entro un mese al massimo a partire dalla notifica della dichiarazione.

2

 L’autorità federale competente indica i motivi del ritardo e il tempo necessario per giungere a una decisione.

3

 Prima della fine del secondo mese a partire dalla ricezione del complemento d’informazione, l’autorità comunica al prestatore la sua decisione secondo l’articolo 10 capoverso 2 e adotta, all’occorrenza, le disposizioni di cui all’articolo 10 capoverso 3.

Art. 12Prova attitudinale

1

 L’autorità federale competente organizza la prova attitudinale in modo tale da permettere di iniziare la prestazione di servizi entro il mese successivo alla decisione secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera b.

2

 Essa informa in tempo utile l’autorità cantonale competente in merito al superamento della prova.

3

 Il mancato superamento della prova attitudinale viene comunicato al prestatore dall’autorità federale competente entro il mese successivo alla decisione secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera b. L’autorità federale competente offre al prestatore la possibilità di ripetere la prova attitudinale il più presto possibile.

4

 Il definitivo mancato superamento della prova attitudinale è comunicato all’autorità competente del Cantone nel quale la prestazione di servizi sarebbe stata effettuata per la prima volta.

Sezione 6: Uso dei titoli di formazione e dei titoli professionali

Art. 13Titoli di formazione

1

 Il prestatore può usare il suo titolo di formazione nella lingua dello Stato d’origine.

2

 Se esiste il rischio di confusione con un titolo di formazione svizzero o se il titolo estero è identico al titolo svizzero, il prestatore deve indicare tra parentesi il Paese d’origine del titolo di formazione.

3

 L’uso dei titoli di formazione svizzeri è vietato.

Art. 14Titolo professionale

1

 Il prestatore può usare il titolo professionale utilizzato in Svizzera purché:

  1. a.

    le sue qualifiche siano state verificate ai sensi dell’articolo 3 capoversi 2 o 3 LDPS;

  2. b.

    egli possa pretendere un riconoscimento automatico delle sue qualifiche professionali in applicazione del titolo III capo III della direttiva 2005/36/CE1.

2

 Negli altri casi il prestatore usa il titolo professionale del suo Stato di residenza, nella lingua ufficiale di tale Stato. Se esiste il rischio di confusione con un titolo professionale svizzero o se il titolo estero è identico al titolo svizzero, il prestatore deve indicare tra parentesi il Paese d’origine del titolo professionale.

  1. Si veda la nota relativa all’art. 7 cpv. 2.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 15Violazione di un obbligo di dichiarazione

È punito con la multa ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b LDPS ogni prestatore che fornisce una prestazione di servizi senza rispettare l’obbligo di dichiarazione ai sensi degli articoli 2–4.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 16Esecuzione

La SEFRI esegue la presente ordinanza, purché non ne siano competenti altre autorità federali o cantonali.

Art. 17Modifica del diritto vigente

Il diritto vigente è modificato conformemente alle disposizioni dell’allegato 2.

Art. 18Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2013.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.09.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).