Législation

Ordinanza del 25 ottobre 2017 sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sugli apparecchi a gas, OAppG)

OAppGRS 930.116In vigoreStato 21.04.20189 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni; in esecuzione della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina:

Art. 1Oggetto, campo d’applicazione, pubblicazione, definizioni e diritto applicabile

1

 La presente ordinanza disciplina ai sensi del regolamento (UE) 2016/4261 (regolamento [UE] sugli apparecchi a gas):

  1. a.

    l’immissione sul mercato, la successiva messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi a gas nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti;

  2. b.

    l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di accessori per apparecchi a gas nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.

2

 Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 paragrafi 1–5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

3

 La Segreteria di Stato dell’economia pubblica i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione di carburanti gassosi.

4

 Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 23–25 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza.

5

 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza.

6

 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, agli apparecchi a gas e agli accessori per apparecchi a gas si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20102 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

  1. Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE, nella versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99.
  2. RS 930.111

Art. 2Condizioni per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio

1

 Gli apparecchi a gas possono essere immessi sul mercato, messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se:

  1. a.

    utilizzati correttamente o in modo ragionevolmente prevedibile, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e

  2. b.

    soddisfano i requisiti essenziali vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas1 e all’allegato I menzionato in tale disposizione.

2

 Gli accessori per apparecchi a gas possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:

  1. a.

    utilizzati correttamente o in modo ragionevolmente prevedibile, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e

  2. b.

    soddisfano i requisiti essenziali vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e all’allegato I menzionato in tale diposizione.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

Art. 3Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

1

 Alla valutazione della conformità degli apparecchi a gas e degli accessori per apparecchi a gas si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 13–15 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas1 e agli allegati I, III e V menzionati in tali disposizioni.

2

 L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 17 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

3

 All’apposizione delle iscrizioni sull’apparecchio a gas o sulla sua targhetta segnaletica nonché, eventualmente, sull’accessorio o sulla sua targhetta si applica l’articolo 18 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e l’allegato IV menzionato in tale disposizione.

4

 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il suo campo di competenza:

  1. a.

    essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);

  2. b.

    essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure

  3. c.

    essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

5

 Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
  2. RS 946.512

Art. 4Disposizioni concernenti gli operatori economici

1

 Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas1:

  1. a.

    fabbricanti: articolo 7;

  2. b.

    mandatari: articolo 8;

  3. c.

    importatori: articolo 9;

  4. d.

    distributori: articolo 10.

2

 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 11 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

3

 L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 12 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

Art. 5Definizione delle norme tecniche

La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.

Art. 6Sorveglianza del mercato

RS 930.111

La sorveglianza del mercato relativa agli apparecchi a gas e agli accessori per apparecchi a gas è retta dagli articoli 19–29 OSPro.

Art. 7Modifica di altri atti normativi

La mod. può essere consultata alla RU 2017 5865.

...

Art. 8Disposizioni transitorie

1

 Gli apparecchi a gas immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018 secondo il diritto anteriore possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dal 21 aprile 2018.

2

 Gli accessori per apparecchi a gas immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018 secondo il diritto anteriore possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato anche dal 21 aprile 2018.

Art. 9Entrata in vigore

1

 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 21 aprile 2018.

2

 L’articolo 3 capoverso 5 entra in vigore il 6 novembre 2017.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 21.04.2018. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).