Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF); in esecuzione della legge federale del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:
Art. 1Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina ai sensi della direttiva 2014/33/UE1 (direttiva UE sugli ascensori):
- a.
l’immissione sul mercato e la messa in servizio di ascensori nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti;
- b.
l’immissione sul mercato, la successiva messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di componenti di sicurezza per ascensori elencati all’allegato III della direttiva UE sugli ascensori nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.
2 Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 della direttiva UE sugli ascensori.
3 Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sugli ascensori. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 13–15 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza.
4 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sugli ascensori che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza.
5 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20102 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).
- Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione), GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.
- RS 930.111
Art. 2Condizioni per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione
1 Gli ascensori possono essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se:
- a.
correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni;
- b.
soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 paragrafo 1 della direttiva UE sugli ascensori1 e all’allegato I menzionato in tale disposizione; e
- c.
i vani di corsa contengono solo le tubazioni o le installazioni necessarie alla sicurezza e al funzionamento dell’ascensore.
2 I componenti di sicurezza per ascensori possono essere immessi sul mercato, messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se:
- a.
correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni; e
- b.
soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 paragrafo 2 della direttiva UE sugli ascensori e all’allegato I menzionato in tale disposizione.
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
Art. 3Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità
1 Alla valutazione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 14–17 della direttiva UE sugli ascensori1 e agli allegati I, II e IV–XII menzionati in tali disposizioni.
2 L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 19 paragrafi 3–5 della direttiva UE sugli ascensori.
3 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:
- a.
essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);
- b.
essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
- c.
essere altrimenti abilitati dal diritto federale.
4 Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD.
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
- RS 946.512
Art. 4Disposizioni concernenti gli operatori economici
1 Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sugli ascensori1:
- a.
installatori, articolo 7;
- b.
- c.
rappresentanti autorizzati, articolo 9;
- d.
importatori, articolo 10;
- e.
distributori, articolo 11.
2 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 12 della direttiva UE sugli ascensori.
3 L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 13 della direttiva UE sugli ascensori.
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
Art. 5Definizione delle norme tecniche
La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.
Art. 6Sorveglianza del mercato
1 La sorveglianza del mercato relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori è retta dagli articoli 19–29 OSPro1.
2 Nel caso di componenti o impianti elettrici, la competenza in materia di sorveglianza del mercato è retta dalla legislazione sull’elettricità.
- RS 930.111
Art. 7Notifica di ascensori immessi sul mercato
1 L’installatore dell’ascensore notifica agli organi di controllo designati in base alla LSPro dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), nei 30 giorni successivi all’immissione sul mercato, i nuovi ascensori che immette sul mercato.
2 Le notifiche devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a.
l’impresa che immette sul mercato gli ascensori;
- b.
l’indirizzo del luogo di montaggio;
- c.
la data dell’immissione sul mercato;
- d.
a seconda del tipo di ascensore:
- 1.
l’ambito di impiego (nell’impresa o fuori dell’impresa),
- 2.
il tipo di trazione (elettrica o idraulica; con o senza sala macchine),
- 3.
la corsa massima, il numero delle fermate e il carico nominale.
Art. 8Registro degli ascensori
1 Il DEFR designa tra gli organi di controllo competenti per gli ascensori un organo che tiene un registro degli ascensori a scopo di sorveglianza del mercato (organo di registrazione).
2 Il registro degli ascensori contiene le indicazioni necessarie all’adempimento dei compiti connessi alla sorveglianza del mercato, ma almeno le indicazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2.
3 L’organo di registrazione trasmette agli altri organi di controllo competenti per gli ascensori, per gli ascensori che sono di loro competenza, le indicazioni di cui essi hanno bisogno per adempiere i loro compiti, ma almeno le indicazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2.
Art. 9Abrogazione di un altro atto normativo
[RU 1999 1875, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 6, 2005 4265, 2008 1785 all. 2 n. 2, 2010 2583 all. 4 n. II 7, 2011 1755 n. III]L’ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori è abrogata.
Art. 10Disposizioni transitorie
1 Gli ascensori immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo la sezione 2 dell’ordinanza del 23 giugno 19991 sugli ascensori possono essere messi in servizio anche dopo il 20 aprile 2016.
2 I componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo la sezione 2 dell’ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori possono essere messi a disposizione sul mercato anche dopo il 20 aprile 2016.
3 I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo la sezione 2 dell’ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori rimangono validi anche con la presente ordinanza.
4 L’articolo 3 non è applicabile agli ascensori immessi sul mercato prima del 1° agosto 1999 o secondo l’articolo 18 dell’ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori e che vengono trasformati o rinnovati.
- [RU 1999 1875, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 6, 2005 4265, 2008 1785 all. 2 n. 2, 2010 2583 all. 4 n. II 7, 2011 1755 n. III]
Art. 11Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.