Législation

Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc)

OAscRS 930.112In vigoreStato 20.04.201611 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF); in esecuzione della legge federale del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:

Art. 1Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile

1

 La presente ordinanza disciplina ai sensi della direttiva 2014/33/UE1 (direttiva UE sugli ascensori):

  1. a.

    l’immissione sul mercato e la messa in servizio di ascensori nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti;

  2. b.

    l’immissione sul mercato, la successiva messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di componenti di sicurezza per ascensori elencati all’allegato III della direttiva UE sugli ascensori nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.

2

 Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 della direttiva UE sugli ascensori.

3

 Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sugli ascensori. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 13–15 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza.

4

 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sugli ascensori che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza.

5

 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20102 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

  1. Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione), GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.
  2. RS 930.111

Art. 2Condizioni per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione

1

 Gli ascensori possono essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se:

  1. a.

    correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni;

  2. b.

    soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 paragrafo 1 della direttiva UE sugli ascensori1 e all’allegato I menzionato in tale disposizione; e

  3. c.

    i vani di corsa contengono solo le tubazioni o le installazioni necessarie alla sicurezza e al funzionamento dell’ascensore.

2

 I componenti di sicurezza per ascensori possono essere immessi sul mercato, messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se:

  1. a.

    correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni; e

  2. b.

    soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 paragrafo 2 della direttiva UE sugli ascensori e all’allegato I menzionato in tale disposizione.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

Art. 3Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità

1

 Alla valutazione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 14–17 della direttiva UE sugli ascensori1 e agli allegati I, II e IV–XII menzionati in tali disposizioni.

2

 L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 19 paragrafi 3–5 della direttiva UE sugli ascensori.

3

 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:

  1. a.

    essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);

  2. b.

    essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure

  3. c.

    essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

4

 Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
  2. RS 946.512

Art. 4Disposizioni concernenti gli operatori economici

1

 Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sugli ascensori1:

  1. a.

    installatori, articolo 7;

  2. b.

    fabbricanti, articolo 8;

  3. c.

    rappresentanti autorizzati, articolo 9;

  4. d.

    importatori, articolo 10;

  5. e.

    distributori, articolo 11.

2

 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 12 della direttiva UE sugli ascensori.

3

 L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 13 della direttiva UE sugli ascensori.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

Art. 5Definizione delle norme tecniche

La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.

Art. 6Sorveglianza del mercato

1

 La sorveglianza del mercato relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori è retta dagli articoli 19–29 OSPro1.

2

 Nel caso di componenti o impianti elettrici, la competenza in materia di sorveglianza del mercato è retta dalla legislazione sull’elettricità.

  1. RS 930.111

Art. 7Notifica di ascensori immessi sul mercato

1

 L’installatore dell’ascensore notifica agli organi di controllo designati in base alla LSPro dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), nei 30 giorni successivi all’immissione sul mercato, i nuovi ascensori che immette sul mercato.

2

 Le notifiche devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

  1. a.

    l’impresa che immette sul mercato gli ascensori;

  2. b.

    l’indirizzo del luogo di montaggio;

  3. c.

    la data dell’immissione sul mercato;

  4. d.

    a seconda del tipo di ascensore:

    1. 1.

      l’ambito di impiego (nell’impresa o fuori dell’impresa),

    2. 2.

      il tipo di trazione (elettrica o idraulica; con o senza sala macchine),

    3. 3.

      la corsa massima, il numero delle fermate e il carico nominale.

Art. 8Registro degli ascensori

1

 Il DEFR designa tra gli organi di controllo competenti per gli ascensori un organo che tiene un registro degli ascensori a scopo di sorveglianza del mercato (organo di registrazione).

2

 Il registro degli ascensori contiene le indicazioni necessarie all’adempimento dei compiti connessi alla sorveglianza del mercato, ma almeno le indicazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2.

3

 L’organo di registrazione trasmette agli altri organi di controllo competenti per gli ascensori, per gli ascensori che sono di loro competenza, le indicazioni di cui essi hanno bisogno per adempiere i loro compiti, ma almeno le indicazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2.

Art. 9Abrogazione di un altro atto normativo

[RU 1999 1875, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 6, 2005 4265, 2008 1785 all. 2 n. 2, 2010 2583 all. 4 n. II 7, 2011 1755 n. III]

L’ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori è abrogata.

Art. 10Disposizioni transitorie

1

 Gli ascensori immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo la sezione 2 dell’ordinanza del 23 giugno 19991 sugli ascensori possono essere messi in servizio anche dopo il 20 aprile 2016.

2

 I componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo la sezione 2 dell’ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori possono essere messi a disposizione sul mercato anche dopo il 20 aprile 2016.

3

 I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo la sezione 2 dell’ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori rimangono validi anche con la presente ordinanza.

4

 L’articolo 3 non è applicabile agli ascensori immessi sul mercato prima del 1° agosto 1999 o secondo l’articolo 18 dell’ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori e che vengono trasformati o rinnovati.

  1. [RU 1999 1875, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 6, 2005 4265, 2008 1785 all. 2 n. 2, 2010 2583 all. 4 n. II 7, 2011 1755 n. III]

Art. 11Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 20.04.2016. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).