Législation

Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)

RS 922.0 · LCP · 32 articoli

Legge sulla caccia (RS 922.0) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

Cosa si sta preparando

Revisioni in consultazione che potrebbero modificare questa legge:

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Estratto del testo (32 articoli)

Art. 1, Scopo

1 La presente legge si prefigge di: a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico; b. proteggere le specie animali minacciate; c. ridurre a u…

Art. 2, Campo di applicazione

La legge concerne gli animali seguenti viventi in Svizzera allo stato selvatico: a. uccelli; b. predatori; c. artiodattili; d. leporidi; e. castori, marmotte e scoiattoli.…

Art. 3, Principi

1 I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia secondo i principi della sostenibilità e, per quanto necessario, coordinano reciprocamente la pianificazione. Tengono conto delle condizioni locali, nonché delle esigenze dell…

Art. 4, Autorizzazione di caccia

1 Chiunque voglia cacciare deve avere un’autorizzazione del Cantone. 2 L’autorizzazione è rilasciata a chi abbia dimostrato, in un esame stabilito dal Cantone, di possedere le conoscenze necessarie. 3 I Canto…

Art. 5, Specie cacciabili e periodi di protezione

1 Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue: a. cervo dal 1° febbraio al 31 luglio b. cinghiale dal 1° febbraio al 30 giugno c. daino, cervo Sika e muflone dal…

Art. 6, Messa in libertà di selvaggina

1 I Cantoni possono mettere in libertà selvaggina soltanto se è assicurato un biotopo adeguato ed è garantita una protezione sufficiente. 2 Non possono essere messi in libertà animali che causano danni…

Art. 7, Specie protette

1 Tutti gli animali di cui all’articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette). 2 e 3 4 I Cantoni provvedono a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli uccelli s…

Art. 7 a, Regolazione degli effettivi di stambecchi e lupi e finanziamento delle misure

1 Previo consenso dell’Ufficio federale, i Cantoni possono prevedere una regolazione degli effettivi di: a. stambecchi, dal 1° agosto al 30 novembre; b.…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).