Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)
RS 922.0 · LCP · 32 articoli
Legge sulla caccia (RS 922.0) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 12, modificato (RO 2023 631) in vigore dal 01.12.2023
- Art. 7a, modificato (RO 2023 631) in vigore dal 01.12.2023
- Art. 12, modificato (RO 2023 631) in vigore dal 01.12.2023
- Art. 22, modificato (RO 2022 491) in vigore dal 01.09.2023
- Art. 21, modificato (RO 2020 2743) in vigore dal 01.01.2022
- Art. 21, modificato (RO 2017 249) in vigore dal 01.05.2017
Cosa si sta preparando
Revisioni in consultazione che potrebbero modificare questa legge:
Estratto del testo (32 articoli)
1 La presente legge si prefigge di: a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico; b. proteggere le specie animali minacciate; c. ridurre a u…
La legge concerne gli animali seguenti viventi in Svizzera allo stato selvatico: a. uccelli; b. predatori; c. artiodattili; d. leporidi; e. castori, marmotte e scoiattoli.…
1 I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia secondo i principi della sostenibilità e, per quanto necessario, coordinano reciprocamente la pianificazione. Tengono conto delle condizioni locali, nonché delle esigenze dell…
1 Chiunque voglia cacciare deve avere un’autorizzazione del Cantone. 2 L’autorizzazione è rilasciata a chi abbia dimostrato, in un esame stabilito dal Cantone, di possedere le conoscenze necessarie. 3 I Canto…
1 Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue: a. cervo dal 1° febbraio al 31 luglio b. cinghiale dal 1° febbraio al 30 giugno c. daino, cervo Sika e muflone dal…
1 I Cantoni possono mettere in libertà selvaggina soltanto se è assicurato un biotopo adeguato ed è garantita una protezione sufficiente. 2 Non possono essere messi in libertà animali che causano danni…
1 Tutti gli animali di cui all’articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette). 2 e 3 4 I Cantoni provvedono a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli uccelli s…
1 Previo consenso dell’Ufficio federale, i Cantoni possono prevedere una regolazione degli effettivi di: a. stambecchi, dal 1° agosto al 30 novembre; b.…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
