Législation

Ordinanza del 30 ottobre 2002 concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)

RS 919.117.72 · OOCOP · 17 articoli

Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori (RS 919.117.72) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (17 articoli)

Art. 1

1 Le misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori possono essere estese nei seguenti ambiti: a. la promozione della qualità; b. le campagne di promozione e di commercializzazione della…

Art. 2, Forma giuridica

1 Per richiedere l’estensione di misure di solidarietà, un’organizzazione di categoria dev’essere un’associazione di persone organizzata corporativamente ed adempiere le condizioni previste dall’articolo 8 LAgr. 2 Per…

Art. 3, Rappresentanza del prodotto

Un prodotto o gruppo di prodotti può essere rappresentato soltanto da un’unica organizzazione di categoria o da un’unica organizzazione di produttori, ad eccezione dei prodotti recanti una designazione ai…

Art. 4, Rappresentatività delle organizzazioni di categoria

Un’organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se: a. i suoi membri producono, trasformano ed eventualmente commercializzano almeno la metà delle quantità del prodotto…

Art. 5, Rappresentatività delle organizzazioni di produttori

Un’organizzazione di produttori è considerata rappresentativa se: a. i suoi membri producono almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato…

Art. 6, Gestione dell’offerta

Se la richiesta d’estensione verte su misure volte ad adeguare la produzione o l’offerta alle esigenze del mercato, gli statuti dei gruppi di produttori o eventualmente quelli dell’organizzazione di categoria pe…

Art. 7, Procedura decisionale

1 Spetta all’assemblea dei rappresentanti dell’organizzazione di categoria o dell’organizzazione di produttori accettare una misura di solidarietà e richiedere al Consiglio federale la sua estensione. 2 Un’organ…

Art. 8, Principio e contenuto

1 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori inoltrano le domande all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale). 2 Le domande devono contenere: a. una descrizione della misura di…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).