Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr)
RS 916.51 · ODAgr · 18 articoli
Ordinanza sulle dichiarazioni agricole (RS 916.51) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 8, modificato (RO 2007 6441) in vigore dal 01.01.2008
Estratto del testo (18 articoli)
1 La presente ordinanza si applica ai seguenti prodotti importati: a. carne di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina, ad eccezione dei cinghiali, di coniglio domestico, di pollame domestico, ad eccezione delle g…
1 Chiunque consegni ai consumatori prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 1 ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera deve dichiarare questi prodotti all’atto della consegna conformemente a…
1 La carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne devono essere dichiarati utilizzando, a seconda del caso, la menzione «Può essere stato prodotto con…
Le uova e i preparati di uova devono essere dichiarati utilizzando la menzione «Provenienti da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera».…
1 La dichiarazione deve essere conforme alle disposizioni degli articoli 26–28 dell’ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso. 2 In caso di prodotti preimballati, la dichiar…
1 La prova che un prodotto non è ottenuto mediante metodi di produzione vietati in Svizzera è fornita se: a. è possibile ricostruire completamente il flusso delle merci…
1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) determina in un elenco (elenco dei Paesi) i Paesi in cui vigono divieti legali di metodi di produzione che corrispondono ai divieti legali di metodi di produzione menziona…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
