Législation

Ordinanza dell’USAV del 16 marzo 2022 che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione della malattia di Newcastle

RS 916.443.117Non più in vigoreStato 18.03.20227 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Oggetto1
  2. Sezione 2Zone di protezione e di sorveglianza per il pollame da cortile e per tutti gli altri uccelli in cattività nonché esportazione da queste zone2–6
  3. Sezione 3Entrata in vigore e durata di validità7

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visti gli articoli 24 capoverso 3 lettera a e 57 capoverso 2 lettera b della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie; visto l’articolo 88 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE); visti gli articoli 5 capoverso 4 e 25 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

1

 La presente ordinanza stabilisce l’estensione delle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’articolo 88 capoverso 1 OFE e disciplina l’esportazione da queste zone dei seguenti animali e prodotti animali:

  1. a.

    pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e tutti gli altri uccelli in cattività;

  2. b.

    uova da cova;

  3. c.

    carne di pollame;

  4. d.

    uova da consumo e di trasformazione e prodotti ottenuti da uova di trasformazione;

  5. e.

    sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile.

2

 Sono fatti salvi i provvedimenti di lotta ordinari secondo l’OFE.

Sezione 2 Zone di protezione e di sorveglianza per il pollame da cortile e per tutti gli altri uccelli in cattività nonché esportazione da queste zone

Art. 2Zone di protezione e di sorveglianza

Le zone di protezione e di sorveglianza per il pollame da cortile e per tutti gli altri uccelli in cattività nonché i Cantoni e Comuni interessati sono elencati nell’allegato.

Art. 3Esportazione di pollame da cortile vivo, di galline ovaiole giovani, di pulcini di un giorno, di tutti gli altri uccelli in cattività e di uova da cova dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia

1

 L’esportazione dalle zone di protezione e di sorveglianza di pollame da cortile vivo, di galline ovaiole giovani, di pulcini di un giorno, di tutti gli altri uccelli in cattività e di uova da cova verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia è vietata.

2

 Il veterinario cantonale può autorizzare l’esportazione ai fini della macellazione diretta se l’autorità del luogo di destinazione ha dato il suo consenso.

Art. 4Esportazione di carne di pollame, uova da consumo e di trasformazione, di prodotti ottenuti da uova di trasformazione nonché di sottoprodotti di origine animale dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia

1

 L’esportazione di carne di pollame dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia è vietata, a meno che essa non sia stata sottoposta a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6871.

2

 L’esportazione dalle zone di protezione e di sorveglianza di uova da consumo e di trasformazione e di prodotti ottenuti da uova di trasformazione verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia è vietata. L’esportazione di prodotti ottenuti da uova di trasformazione è ammessa se le uova sono state sottoposte a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.

3

 L’esportazione di sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, inclusi lettiere e letame, dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia è vietata, a meno che:

  1. a.

    i sottoprodotti di origine animale siano sottoposti a un metodo di trasformazione ammesso secondo l’allegato IV capitolo III del regolamento (UE) n. 142/20112 o a un altro trattamento termico validato che uccide gli agenti patogeni della malattia di Newcastle; e

  2. b.

    l’autorità del luogo di destinazione abbia dato il suo consenso.

4

 L’esportazione di carne di pollame, prodotti ottenuti da uova di trasformazione e sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, inclusi lettiere e letame, secondo i capoversi 1–3 necessita dell’autorizzazione del veterinario cantonale.

  1. Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.
  2. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1973, GU L 402 del 15.11.2021, pag. 4.

Art. 5Certificati sanitari per le partite verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia

Il pollame da cortile destinato alla macellazione diretta, la carne di pollame, i prodotti ottenuti da uova di trasformazione e i sottoprodotti di origine animale provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza, al momento dell’esportazione verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia devono essere accompagnati da un certificato sanitario che attesti il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6Esportazione di animali e di prodotti animali dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi

1

 L’esportazione di animali e di prodotti animali di cui all’articolo 1 capoverso 1 dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi è vietata.

2

 Il veterinario cantonale autorizza l’esportazione di prodotti animali di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere c–e dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi se:

  1. a.

    l’esportatore presenta i documenti che consentono la tracciabilità dei prodotti animali, incluse tutte le fasi di produzione;

  2. b.

    le aziende detentrici di pollame da cui l’esportatore ha acquistato i prodotti animali o i loro prodotti di base di origine animale si trovano al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza oppure sono state sottoposte all’esame per accertare la presenza della malattia di Newcastle e questʼultimo ha dato esito negativo;

  3. c.

    per i sottoprodotti di origine animale sono rispettati i requisiti di cui all’articolo 4 capoverso 3;

  4. d.

    sono rispettate le condizioni per l’importazione del Paese di destinazione;

  5. e.

    sono rispettate le condizioni per il transito di eventuali Paesi di transito; e

  6. f.

    sulla base dell’attuale situazione epizootica non vi sono motivi che impediscono l’esportazione.

Sezione 3 Entrata in vigore e durata di validità

Art. 7

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 18 marzo 2022 alle 00.00.

2

 Ha effetto sino al 19 aprile 2022.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 18.03.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).