L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:
Art. 1Scopo, oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza mira a impedire la propagazione dell’anemia infettiva equina dalla Romania.
2 Essa disciplina:
- a.
l’importazione di equidi e dei loro sperma, ovuli, embrioni e prodotti a base di sangue dalla Romania;
- b.
la riesportazione di equidi di cui alla lettera a dalla Svizzera verso gli Stati membri dell’Unione europea (UE) o la Norvegia entro 90 giorni dall’importazione.
3 Essa non si applica all’importazione di equidi provenienti dalle aziende situate al di fuori della Romania e che transitano senza interruzioni attraverso la Romania sulle strade principali o autostrade.
Art. 2Divieto di importazione
1 È vietata l’importazione di equidi addomesticati o selvatici dalle regioni della Romania stabilite nell’allegato.
2 È vietata l’importazione dalla Romania dei seguenti prodotti animali:
- a. sperma di equidi;
- b. ovuli ed embrioni di equidi;
- c. prodotti a base di sangue di equidi.
1 L’USAV può autorizzare l’importazione di equidi di cui all’articolo 2 capoverso 1 se l’importatore prova che sono rispettate le condizioni degli articoli 2–4 della decisione 2010/346/UE1.
2 Esso può autorizzare l’importazione di prodotti animali di cui all’articolo 2 capoverso 2, se l’importatore prova che sono rispettate le condizioni dell’articolo 5 della decisione 2010/346/UE.
3 Le domande per un’autorizzazione di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere inoltrate per scritto all’USAV almeno 10 giorni prima della data d’importazione prevista.
- Decisione della Commissione, del 18 giugno 2010, recante misure di protezione nei confronti dell’anemia infettiva equina in Romania (2010/346/UE), GU L 155 del 22.06.2010, pag. 48; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1886, GU L 290 dell’11.11.2019, pag. 26.
Art. 4Provvedimenti dopo l’importazione
1 Dopo l’importazione, gli equidi importati in virtù di un’autorizzazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 devono essere trasportati direttamente nell’azienda di destinazione.
2 Gli equidi da allevamento e da reddito devono essere isolati nell’azienda di destinazione per almeno 30 giorni sotto il controllo di un veterinario ufficiale. Gli animali devono essere tenuti a una distanza di almeno 200 metri dagli altri equidi o nel rispetto di requisiti specifici per la lotta contro gli insetti (in condizioni tali da garantire la protezione contro i vettori di infezione).
3 Gli equidi da allevamento e da reddito devono essere sottoposti a un test di Coggins per rilevare l’eventuale presenza di anticorpi. Il test deve essere effettuato su un campione di sangue prelevato non prima del 28° giorno dall’inizio del periodo di isolamento. L’isolamento deve essere mantenuto fino a quando non sarà disponibile il risultato del test. In caso di esito positivo si applicano i provvedimenti di cui all’articolo 206 dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie, in caso di esito negativo è possibile sospendere l’isolamento.
4 Sono esentati dai provvedimenti di cui ai capoversi 2 e 3 i cavalli di cui la competente autorità rumena ha autorizzato l’esportazione conformemente all’articolo 3 della decisione 2010/346/UE2 per partecipare in Svizzera a manifestazioni internazionali di sport equestre.
- RS 916.401
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 1.
Art. 5Riesportazione entro 90 giorni
1 Durante un periodo di 90 giorni dall’importazione, la riesportazione di equidi importati in virtù di un’autorizzazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 in uno Stato membro dell’UE o in Norvegia è permessa solo se nei 10 giorni precedenti la riesportazione gli equidi sono stati sottoposti a un test di Coggins con risultato negativo.
2 La riesportazione deve essere notificata all’autorità veterinaria competente del Paese di destinazione, mediante il sistema dʼinformazione TRACES, almeno 36 ore prima dell’ora di arrivo.
3 L’animale deve essere accompagnato da un certificato sanitario conformemente al modello riprodotto nell’allegato III della direttiva 2009/156/CEE1.
- Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1840, GU L 280 del 18.10.2016, pag. 33.
Art. 6Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’USAV del 13 settembre 20101 concernente i provvedimenti di lotta contro l’anemia infettiva equina in equidi provenienti dalla Romania è abrogata.
- [RU 2010 4045, 2013 2127]
Art. 7Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2020.
Allegati
- Regioni della Romania da cui sono vietate le importazioni di equidi
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.