Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 13 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (LDerr), ordina:
Sezione 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica alle uova di volatili in guscio, ai prodotti di uova essiccati e ad altri prodotti di uova delle voci di tariffa riportate nell’allegato 1 numero 5 dell’ordinanza del 26 ottobre 20112 sulle importazioni agricole.
- Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 9 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).
- RS 916.01
Sezione 2 Importazione
Art. 2Contingente doganale di uova di volatili in guscio1
Il contingente doganale n. 09 (uova di volatili in guscio) è suddiviso nei seguenti contingenti doganali parziali:
- a.
contingente doganale parziale n. 09.1 (uova di consumo di galline Gallus domesticus);
- b.
contingente doganale parziale n. 09.2 (uova di trasformazione di galline Gallus domesticus);
- c.
contingente doganale parziale n. 09.3 (uova da cova che non provengono da galline Gallus domesticus).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 684).
Art. 2aContingenti doganali parziali n. 09.1 e 09.21
1 Le quote dei contingenti doganali parziali n. 09.1 e 09.2 sono attribuite in funzione dell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.
2 Il contingente doganale parziale n. 09.1 è liberato come segue:
- a.
il 65 per cento dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- b.
il 35 per cento dal 1° settembre al 31 dicembre.
- Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 684).
Art. 2bContingente doganale parziale n. 09.31
La ripartizione del contingente doganale parziale n. 09.3 non è disciplinata. Tutte le importazioni possono essere effettuate all’aliquota di dazio del contingente (ADC).
- Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 684).
Art. 3Contingenti doganali per prodotti di uova1
La ripartizione dei contingenti doganali n. 10 (prodotti di uova essiccati) e 11 (altri prodotti di uova) non è disciplinata.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 684).
1 Per ogni persona e per giorno di mercato possono essere importati all’ADC al massimo 50 chilogrammi lordi di uova di consumo provenienti da zone estere di confine, per la vendita a mercati, senza che il quantitativo importato venga computato sul contingente doganale parziale.
2 Per l’importazione di uova di consumo provenienti dalle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex si applica il regolamento del 1° dicembre 19332 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche. Le uova di consumo importate da tali zone franche non vengono computate sul contingente doganale parziale n. 09.1.
3 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)3 esegue il presente articolo.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 684).
- RS 0.631.256.934.953
- Fussnotentext
Art. 5Disposizioni per uova di trasformazione secondo l’impiego1
Le uova di trasformazione importate ADC devono essere trasformate in prodotti di uova; la trasformazione deve essere documentata. Alle importazioni si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 14 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane e degli articoli 50 e seguenti dell’ordinanza del 1° novembre 20063 sulle dogane.
- Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 58 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
- RS 631.0
- RS 631.01
Sezione 3 Stampigliatura delle uova di galline Gallus domesticus
1 Le uova indigene devono essere stampigliate singolarmente prima della messa in commercio, quelle estere prima della loro importazione. Fanno eccezione le uova da cova e le uova vendute dai produttori direttamente ai consumatori e le uova completamente colorate.1
2 La stampigliatura deve indicare, in caratteri latini alti almeno 2 mm, il nome del Paese di produzione, in tutte lettere oppure in forma abbreviata e comprensibile. Come abbreviazione è ammesso esclusivamente il codice Alpha 2 secondo l’elenco dei Paesi per la statistica del commercio estero della Svizzera2.3
3 L’esecuzione delle presenti disposizioni è disciplinata dalla legislazione in materia di derrate alimentari. L’UDSC4 le applica nell’ambito dell’imposizione doganale, le autorità cantonali preposte al controllo delle derrate alimentari negli altri casi.5
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3061).
- www.bazg.admin.ch > Temi > Statistica del commercio estero > Metodi / Metadati > Metadati > Partner commerciali > Elenco dei Paesi
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 684).
- La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
- Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 58 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
Sezione 4 Contributi
Art. 7Contributi a provvedimenti di valorizzazione
1 In caso di eccedenze stagionali possono essere versati contributi, entro i limiti dei crediti stanziati, per azioni di spezzatura e di riduzione dei prezzi di uova svizzere destinate al consumo.
2 Tutte le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone con domicilio o sede in Svizzera possono partecipare alle azioni.
3 Sentite le cerchie interessate, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) decide sull’importo del contributo, la durata dell’azione, il quantitativo minimo di uova di consumo spezzate o ridotte di prezzo e sulla procedura di assegnazione. Pubblica le azioni sul suo sito Internet.1
4 I contributi non devono superare un terzo del valore di mercato del prodotto agricolo all’inizio dell’azione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 684).
- Abrogato dall’all. 9 n. 13 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).
Sezione 5 Disposizioni finali
L’UFAG esegue la presente ordinanza, per quanto essa non preveda altrimenti.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 684).
- Abrogato dal n. IV 73 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Art. 11Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente il mercato delle uova è abrogata.
- [RU 1999 126, 2001 2513, 2002 2841]
Art. 12Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.