Législation

Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)

RS 916.341 · OBM · 41 articoli

Ordinanza sul bestiame da macello (RS 916.341) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

🔔 Seguire questa legge nel mio monitoraggio, essere avvisato a ogni modifica →

Estratto del testo (41 articoli)

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina, per quanto concerne il mercato del bestiame da macello e della carne, la classificazione della qualità, i mercati pubblici, i provvedimenti volti a sgravare il mercato, l’importazione nel quadro di…

Art. 2, Classificazione della qualità

1 Tutti gli animali vivi delle specie bovina e ovina offerti sui mercati pubblici sorvegliati e tutti gli animali macellati delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina sono sottoposti alla classi…

Art. 3, Classificazione neutrale della qualità

1 Nei macelli seguenti l’organizzazione incaricata effettua una classificazione neutrale della qualità degli animali macellati conformemente all’articolo 26 capoverso 1 lettera a: a. per gli ani…

Art. 4, Criteri per la classificazione della qualità

1 I criteri per la classificazione della qualità di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina sono costituiti dall’età, dalla carnosità e dal tessuto grasso. Possono essere pres…

Art. 5, Sistemi di valutazione e di classificazione

1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) disciplina, sulla base dei criteri di cui all’articolo 4, i sistemi di valutazione e di classificazione. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O de…

Art. 5 a

1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) disciplina la determinazione del peso di macellazione di animali della specie bovina, suina, equina, ovina e caprina. 2 Esso può prevedere deroghe al…

Art. 6, Designazione

Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 ( RU 2006 2539 ). Designazione 1 L’organizzazione incaricata secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera b designa, per ogni anno civile, i mercati pubbl…

Art. 7, Esecuzione e sorveglianza

1 L’organizzazione incaricata informa le cerchie interessate sugli animali annunciati, portati sul mercato, venduti all’asta e quelli assegnati nel quadro dello sgombero del mercato. Essa registra inoltre il…

Vedere tutti i 41 articoli →

Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).