Ordinanza del 29 ottobre 2025 sull’allevamento di animali (OAlle)
RS 916.310 · 87 articoli
OAlle (RS 916.310) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Estratto del testo (87 articoli)
1 La presente ordinanza disciplina: a. il riconoscimento di organizzazioni di allevamento e di imprese di allevamento; b. il sostegno di misure zootecniche. 2 Disciplina altresì: a. l’utilizzo di dati per scopi scientifici; b…
Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. programma zootecnico : b. area geografica : c. caratteristica zootecnica : d. valore genetico : e. razza : f. caratteristica della razza : g. genitore : h. regina : i.…
1 Un’organizzazione di allevamento è riconosciuta, su richiesta, per la gestione di una razz…
1 Un’organizzazione di allevamento o un’impresa di allevamento per suini da allevamento ibridi è riconosciuta, su richiesta, per la gestione di un…
Con la domanda di riconoscimento di cui all’articolo 3 capoverso 1 le organizzazioni di allevamento che tengono il libro genealogico sull’origine…
1 Nel libro genealogico possono essere iscritti: a. animali di razza pura; b. incroci; c. animali di ascendenza sconosciuta se presentano caratteristiche tipiche della razza. 2 Per ogni animale vanno regi…
1 La registrazione delle caratteristiche zootecniche deve essere effettuata secondo metodi riconosciuti internazionalmente se questi sono disponibili. 2 Per la valutazione…
1 Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento devono disporre di un regolamento per ogni razza o incrocio che gestiscono. 2 Nel regolamento occorre perlomeno: a. stabilire l’area geografica; b. definire l…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
