Législation

Ordinanza del 20 maggio 2020 concernente il sostegno finanziario straordinario per il declassamento dei vini a denominazione di origine controllata in vini da tavola in relazione al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 declassamento dei vini)

RS 916.141Non più in vigoreStato 01.06.202011 articoli

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Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso 1 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, ordina:

Art. 1Scopo e oggetto

1

 La presente ordinanza si prefigge di limitare le conseguenze economiche della lotta contro l’epidemia di coronavirus (COVID-19) nel settore vitivinicolo mediante la concessione di un sostegno finanziario straordinario alle aziende che declassano vini a denominazione di origine controllata (DOC) dell’annata 2019 e di quelle precedenti in vini da tavola.

2

 Il sostegno finanziario è concesso sotto forma di contributi alle aziende che soddisfano le condizioni e le esigenze di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 2Sostegno finanziario e contributi

1

 Il sostegno finanziario della Confederazione è limitato a 10 milioni di franchi. Tale importo comprende le spese per i controlli specifici di cui all’articolo 8 capoverso 1, fatta salva la durata del controllo di cui all’articolo 8 capoverso 3.

2

 Il sostegno finanziario della Confederazione è ripartito tra i Cantoni proporzionalmente alla loro superficie viticola annunciata per il 2019 ai sensi dell’articolo 30b capoverso 3 dell’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino.

3

 I Cantoni, attraverso un sostegno cantonale, possono attribuire contributi alle aziende del loro Cantone le cui offerte non possono essere considerate a causa dell’esaurimento del sostegno finanziario della Confederazione.

4

 Il contributo massimo per litro di vino DOC declassato in vino da tavola ammonta a 2 franchi.

  1. RS 916.140

Art. 3Esigenze relative ai vini DOC declassati

1

 I contributi sono versati esclusivamente per i vini DOC svizzeri che:

  1. a.

    adempiono le prescrizioni dell’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino e dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sulle bevande;

  2. b.

    dal 1° aprile 2020 sono stati declassati in vino da tavola e registrati nella contabilità di cantina con la menzione «vino il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente»;

  3. c.

    sono commercializzati prima del 30 giugno 2022 con la denominazione «vino da tavola» o come vini industriali.

2

 I vini il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente devono essere immagazzinati separatamente e i contenitori devono riportare la menzione «vino il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente».

3

 I vini il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente non possono essere utilizzati per il taglio di vini DOC o con indicazione geografica tipica.

  1. RS 916.140
  2. RS 817.022.12

Art. 4Aventi diritto ai contributi

  1. Hanno diritto ai contributi le cantine (aziende):
  2. a.

    sottoposte al controllo della vendemmia secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino;

  3. b.

    controllate dall’organo di controllo federale secondo l’articolo 34 dell’ordinanza sul vino;

  4. c.

    che soddisfano le esigenze relative al controllo e al pagamento degli emolumenti ai sensi degli articoli 34 capoverso 1, 34e e 38 dell’ordinanza sul vino; e

  5. d.

    situate in un Cantone che per il 2020 ha ridotto le rese massime per unità di superficie ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 lettera e dell’ordinanza sul vino di almeno 200g/m2 per i vini bianchi e 200g/m2 per i vini rossi rispetto alle rese massime di cui all’articolo 21 capoverso 6 dell’ordinanza sul vino.

  1. RS 916.140

Art. 5Bando d’asta e offerte

1

 L’attribuzione dei contributi avviene mediante bando d’asta.

2

 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) pubblica il bando d’asta sul suo sito Internet.

3

 L’offerente può presentare offerte per determinati quantitativi, corrispondenti ai quantitativi di vino che è disposto a declassare. Nell’offerta va indicato quale contributo l’offerente richiede per tali quantitativi.

4

 Le offerte devono essere presentate all’UFAG, entro il termine stabilito nel bando d’asta, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito Internet dell’UFAG.

5

 L’offerente può presentare al massimo tre offerte.

6

 Un’offerta deve contemplare un volume di almeno 2 000 litri di vino.

7

 Scaduto il termine di presentazione, l’offerta non può più essere modificata né ritirata.

Art. 6Attribuzione dei contributi

1

 I contributi della Confederazione sono attribuiti nel primo turno tra le offerte delle aziende situate in uno stesso Cantone, nel limite del sostegno finanziario ripartito secondo l’articolo 2 capoverso 2, in ordine crescente a partire dall’offerta con il contributo per litro più basso. Se il sostegno attribuito a questo Cantone non è esaurito al primo turno, i contributi della Confederazione sono attribuiti in un secondo turno, senza considerare la ripartizione di cui all’articolo 2 capoverso 2, in ordine crescente a partire dall’offerta con il contributo per litro più basso.

2

 L’UFAG decide in merito all’attribuzione dei contributi e comunica agli aventi diritto la decisione di attribuzione.

3

 Se le offerte più alte che possono essere prese in considerazione superano l’importo rimanente del sostegno finanziario, i volumi delle offerte vengono ridotti proporzionalmente.

4

 L’UFAG mette a disposizione dei Cantoni l’elenco delle aziende situate sul suo territorio in cui le offerte non possono essere considerate completamente o in parte a causa dell’esaurimento del sostegno finanziario della Confederazione.

5

 I Cantoni attribuiscono i loro contributi in base al loro preventivo in ordine crescente a partire dall’offerta con il contributo per litro più basso. Informano il Controllo svizzero del commercio dei vini e l’UFAG delle loro decisioni di attribuzione.

6

 Se la somma del volume ai sensi del capoverso 3 e del volume di attribuzione del Cantone è inferiore al volume minimo secondo l’articolo 5 capoverso 6, l’offerente può ritirare la sua offerta.

Art. 7Versamento di contributi

    1 L’azienda è tenuta a presentare all’UFAG, entro il 30 settembre 2020, i seguenti documenti:

  1. a.

    un estratto della contabilità di cantina che indica i vini DOC il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente;

  2. b.

    le fatture dei vini DOC declassati in vini da tavola già commercializzati;

  3. c.

    i contratti che l’azienda e gli acquirenti hanno concluso per i vini da commercializzare entro il 30 giugno 2022.

2 L’UFAG esamina i documenti presentati e versa il contributo all’azienda.

3 L’UFAG inoltra una copia dei documenti all’organo di controllo.

Art. 8Controllo

1

 Nell’ambito dei suoi controlli di routine secondo l’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino o nel quadro dei controlli specifici secondo la presente ordinanza, l’organo di controllo verifica, su mandato dell’UFAG, il rispetto delle esigenze di cui all’articolo 3 e la tracciabilità dei vini DOC il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente, dall’azienda all’acquirente finale o all’addetto alla trasformazione finale. I controlli vanno effettuati entro il 30 novembre 2022.

2

 In caso d’infrazione dell’articolo 3 o delle esigenze relative alla tracciabilità dei vini DOC il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente, l’organo di controllo informa immediatamente l’UFAG. Entro il 31 marzo 2023 redige un rapporto finale all’attenzione dell’UFAG concernente le infrazioni riscontrate.

3

 Le spese di controllo sono in linea di principio a carico dell’UFAG e sono fatturate applicando un’aliquota oraria di 130 franchi. Le spese per un controllo specifico superiore a quattro ore sono a carico dell’azienda. Sono considerati tempo di lavoro anche gli spostamenti e le attese.

  1. RS 916.140

Art. 9Restituzione del contributo

I contributi indebitamente riscossi devono essere restituiti.

Art. 10Esecuzione

L’UFAG esegue la presente ordinanza.

Art. 11Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2023.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.06.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).