Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso 1 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, ordina:
Art. 1Scopo e oggetto
1 La presente ordinanza si prefigge di limitare le conseguenze economiche della lotta contro l’epidemia di coronavirus (COVID-19) nel settore vitivinicolo mediante la concessione di un sostegno finanziario straordinario alle aziende che declassano vini a denominazione di origine controllata (DOC) dell’annata 2019 e di quelle precedenti in vini da tavola.
2 Il sostegno finanziario è concesso sotto forma di contributi alle aziende che soddisfano le condizioni e le esigenze di cui agli articoli 3 e 4.
Art. 2Sostegno finanziario e contributi
1 Il sostegno finanziario della Confederazione è limitato a 10 milioni di franchi. Tale importo comprende le spese per i controlli specifici di cui all’articolo 8 capoverso 1, fatta salva la durata del controllo di cui all’articolo 8 capoverso 3.
2 Il sostegno finanziario della Confederazione è ripartito tra i Cantoni proporzionalmente alla loro superficie viticola annunciata per il 2019 ai sensi dell’articolo 30b capoverso 3 dell’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino.
3 I Cantoni, attraverso un sostegno cantonale, possono attribuire contributi alle aziende del loro Cantone le cui offerte non possono essere considerate a causa dell’esaurimento del sostegno finanziario della Confederazione.
4 Il contributo massimo per litro di vino DOC declassato in vino da tavola ammonta a 2 franchi.
- RS 916.140
Art. 3Esigenze relative ai vini DOC declassati
1 I contributi sono versati esclusivamente per i vini DOC svizzeri che:
- a.
adempiono le prescrizioni dell’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino e dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sulle bevande;
- b.
dal 1° aprile 2020 sono stati declassati in vino da tavola e registrati nella contabilità di cantina con la menzione «vino il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente»;
- c.
sono commercializzati prima del 30 giugno 2022 con la denominazione «vino da tavola» o come vini industriali.
2 I vini il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente devono essere immagazzinati separatamente e i contenitori devono riportare la menzione «vino il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente».
3 I vini il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente non possono essere utilizzati per il taglio di vini DOC o con indicazione geografica tipica.
- RS 916.140
- RS 817.022.12
Art. 4Aventi diritto ai contributi
- Hanno diritto ai contributi le cantine (aziende):
- a.
sottoposte al controllo della vendemmia secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino;
- b.
controllate dall’organo di controllo federale secondo l’articolo 34 dell’ordinanza sul vino;
- c.
che soddisfano le esigenze relative al controllo e al pagamento degli emolumenti ai sensi degli articoli 34 capoverso 1, 34e e 38 dell’ordinanza sul vino; e
- d.
situate in un Cantone che per il 2020 ha ridotto le rese massime per unità di superficie ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 lettera e dell’ordinanza sul vino di almeno 200g/m2 per i vini bianchi e 200g/m2 per i vini rossi rispetto alle rese massime di cui all’articolo 21 capoverso 6 dell’ordinanza sul vino.
- RS 916.140
Art. 5Bando d’asta e offerte
1 L’attribuzione dei contributi avviene mediante bando d’asta.
2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) pubblica il bando d’asta sul suo sito Internet.
3 L’offerente può presentare offerte per determinati quantitativi, corrispondenti ai quantitativi di vino che è disposto a declassare. Nell’offerta va indicato quale contributo l’offerente richiede per tali quantitativi.
4 Le offerte devono essere presentate all’UFAG, entro il termine stabilito nel bando d’asta, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito Internet dell’UFAG.
5 L’offerente può presentare al massimo tre offerte.
6 Un’offerta deve contemplare un volume di almeno 2 000 litri di vino.
7 Scaduto il termine di presentazione, l’offerta non può più essere modificata né ritirata.
Art. 6Attribuzione dei contributi
1 I contributi della Confederazione sono attribuiti nel primo turno tra le offerte delle aziende situate in uno stesso Cantone, nel limite del sostegno finanziario ripartito secondo l’articolo 2 capoverso 2, in ordine crescente a partire dall’offerta con il contributo per litro più basso. Se il sostegno attribuito a questo Cantone non è esaurito al primo turno, i contributi della Confederazione sono attribuiti in un secondo turno, senza considerare la ripartizione di cui all’articolo 2 capoverso 2, in ordine crescente a partire dall’offerta con il contributo per litro più basso.
2 L’UFAG decide in merito all’attribuzione dei contributi e comunica agli aventi diritto la decisione di attribuzione.
3 Se le offerte più alte che possono essere prese in considerazione superano l’importo rimanente del sostegno finanziario, i volumi delle offerte vengono ridotti proporzionalmente.
4 L’UFAG mette a disposizione dei Cantoni l’elenco delle aziende situate sul suo territorio in cui le offerte non possono essere considerate completamente o in parte a causa dell’esaurimento del sostegno finanziario della Confederazione.
5 I Cantoni attribuiscono i loro contributi in base al loro preventivo in ordine crescente a partire dall’offerta con il contributo per litro più basso. Informano il Controllo svizzero del commercio dei vini e l’UFAG delle loro decisioni di attribuzione.
6 Se la somma del volume ai sensi del capoverso 3 e del volume di attribuzione del Cantone è inferiore al volume minimo secondo l’articolo 5 capoverso 6, l’offerente può ritirare la sua offerta.
Art. 7Versamento di contributi
1 L’azienda è tenuta a presentare all’UFAG, entro il 30 settembre 2020, i seguenti documenti:
- a.
un estratto della contabilità di cantina che indica i vini DOC il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente;
- b.
le fatture dei vini DOC declassati in vini da tavola già commercializzati;
- c.
i contratti che l’azienda e gli acquirenti hanno concluso per i vini da commercializzare entro il 30 giugno 2022.
2 L’UFAG esamina i documenti presentati e versa il contributo all’azienda.
3 L’UFAG inoltra una copia dei documenti all’organo di controllo.
1 Nell’ambito dei suoi controlli di routine secondo l’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino o nel quadro dei controlli specifici secondo la presente ordinanza, l’organo di controllo verifica, su mandato dell’UFAG, il rispetto delle esigenze di cui all’articolo 3 e la tracciabilità dei vini DOC il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente, dall’azienda all’acquirente finale o all’addetto alla trasformazione finale. I controlli vanno effettuati entro il 30 novembre 2022.
2 In caso d’infrazione dell’articolo 3 o delle esigenze relative alla tracciabilità dei vini DOC il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente, l’organo di controllo informa immediatamente l’UFAG. Entro il 31 marzo 2023 redige un rapporto finale all’attenzione dell’UFAG concernente le infrazioni riscontrate.
3 Le spese di controllo sono in linea di principio a carico dell’UFAG e sono fatturate applicando un’aliquota oraria di 130 franchi. Le spese per un controllo specifico superiore a quattro ore sono a carico dell’azienda. Sono considerati tempo di lavoro anche gli spostamenti e le attese.
- RS 916.140
Art. 9Restituzione del contributo
I contributi indebitamente riscossi devono essere restituiti.
L’UFAG esegue la presente ordinanza.
Art. 11Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2023.