Législation

Ordinanza del 9 giugno 2006 concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr)

RS 916.010 · OPSAgr · 33 articoli

Ordinanza sulla promozione dello smercio (RS 916.010) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (33 articoli)

Art. 1, Scopo

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2017 6115 ). Scopo La presente ordinanza si prefigge, mediante il versamento di aiuti finanziari, di incrementare i ricavi sui mercati dell’agricolt…

Art. 1 a, Provvedimenti sostenuti

Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2017 6115 ). Provvedimenti sostenuti 1 Beneficiano del sostegno i progetti che, in particolare, contengono i seguenti provvedimenti: a. concezione, produz…

Art. 2, Provvedimenti non sostenuti Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2017 6115 ).

Non beneficiano del sostegno: a. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen.…

Art. 3, Prodotti agricoli

1 Sono considerati prodotti agricoli ai sensi della presente ordinanza: a. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2017 6115 ). i prodotti valorizzabili derivanti dalla p…

Art. 4, Spese computabili

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2017 6115 ). Spese computabili 1 Per spese computabili s’intendono le spese nell’ambito dell’articolo 1 a capoverso 1, effettivamente occasionate e…

Art. 5, Mezzi finanziari propri

1 I progetti devono essere finanziati in misura sufficiente con mezzi finanziari propri. 2 Non sono considerati mezzi finanziari propri segnatamente: a. le entrate di attività commerciali nell’ambito del proge…

Art. 6

Abrogato dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 ( RU 2013 3951 ).…

Art. 7, Identità visiva comune

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2017 6115 ). Identità visiva comune 1 I progetti sono sostenuti soltanto se i provvedimenti fanno chiaramente riferimento all’origine svizzera dei p…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).