Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr), ordina:
Sezione 1 Orientamento della ricerca agronomica
1 La ricerca della Confederazione nel settore dell’agricoltura e della filiera alimentare persegue gli obiettivi seguenti:
- a.
promuovere un’agricoltura multifunzionale nonché un’agricoltura e una filiera alimentare competitive;
- b.
contribuire alla sicurezza alimentare e alla salute umana, animale e dell’ambiente;
- c.
favorire un utilizzo ecologicamente sostenibile delle risorse nonché contribuire a preservare e a promuovere la biodiversità come pure a sviluppare e curare paesaggi rurali diversificati.
2 Essa è in particolare orientata alle esigenze:
- a.
delle persone e delle organizzazioni attive nell’agricoltura, nella filiera alimentare, nella formazione e nella consulenza agricola;
- b.
- c.
3 La ricerca è svolta tenendo conto del contesto nazionale e internazionale.
Sezione 2 Stazione di ricerca agronomica Agroscope
Agroscope è la stazione di ricerca agronomica di cui all’articolo 114 LAgr.
1 Agroscope ha i seguenti compiti:
- a.
attività nel settore ricerca e sviluppo a favore dell’agricoltura e della filiera alimentare;
- b.
fornitura di basi decisionali in riferimento alla legislazione federale e di perizie, svolgimento di valutazioni e monitoraggio ai sensi della ricerca del settore pubblico secondo l’articolo 16 della legge federale del 14 dicembre 20121 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione;
- c.
adempimento di compiti esecutivi nell’ambito della legislazione sull’agricoltura e di convenzioni con altri uffici federali.
2 Sempreché interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano, Agroscope si adopera affinché i risultati della propria attività siano accessibili agli interessati e al pubblico, in particolare mediante la consulenza, la collaborazione in seno alle stazioni sperimentali, l’insegnamento, le pubblicazioni orientate alla pratica e scientifiche, le perizie, le manifestazioni e le offerte di formazione continua.
- RS 420.1
Art. 4Organizzazione
1 Agroscope è attiva nelle seguenti sedi:
- a.
campus di ricerca centrale di Posieux;
- b.
centri di ricerca regionali di Changins e Reckenholz;
- c.
stazioni sperimentali decentrate.
2 Il campus di ricerca centrale è la sede principale del Consiglio di direzione e il centro per le infrastrutture di laboratorio e la tecnologia di ricerca. È competente per i seguenti settori:
- a.
- b.
derrate alimentari e alimentazione;
- c.
3 I centri di ricerca regionali sono competenti per i seguenti settori:
- a.
selezione vegetale e sviluppo di varietà;
- b.
agroecologia e risorse naturali;
- c.
- d.
sistemi di coltivazione per le colture campicole.
4 Le stazioni sperimentali decentrate sono competenti per la ricerca orientata all’applicazione e alla pratica nel rispettivo contesto regionale e climatico. Collaborano con servizi cantonali, associazioni di categoria nonché istituzioni di ricerca e di consulenza. Possono essere istituite a tempo determinato.
5 Il direttore dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) assume la guida strategica di Agroscope.
6 L’UFAG emana un regolamento interno che disciplina la conduzione, l’organizzazione, i compiti e le competenze di Agroscope.
Art. 5Consiglio Agroscope
1 Il Consiglio Agroscope emana raccomandazioni sull’orientamento strategico di Agroscope nel settore ricerca e sviluppo.
2 Il direttore dell’UFAG presiede il Consiglio Agroscope. Convoca e dirige le riunioni.
3 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) nomina gli altri membri del Consiglio Agroscope. Nel Consiglio Agroscope devono essere rappresentate le cerchie interessate, in particolare la pratica agricola, la ricerca agronomica e l’Amministrazione federale.
4 I membri del Consiglio Agroscope non hanno diritto a indennizzi.
5 Il DEFR emana un regolamento che disciplina l’organizzazione, la composizione, i compiti e le competenze del Consiglio Agroscope.
Art. 6Collaborazione
1 Agroscope collabora con altre istituzioni, segnatamente con amministrazioni e altre autorità, istituzioni di ricerca pubbliche e private, istituti di formazione, organizzazioni professionali o specializzate, istituzioni di consulenza agricola, nonché con attori dell’agricoltura e della filiera alimentare, degli altri settori dell’economia e della società civile.
2 Collabora inoltre con la comunità scientifica nazionale e internazionale, in particolare nel quadro di progetti di ricerca e sviluppo. A tale scopo si adopera per ottenere i mezzi finanziari necessari presso organi di promozione della ricerca a livello nazionale e internazionale.
Art. 7Diritti sui beni immateriali
1 Agroscope decide in merito all’esercizio dei diritti sui beni immateriali che appartengono alla Confederazione.
2 Qualora Agroscope collabori con terzi, le questioni della proprietà e dell’esercizio dei diritti sui beni immateriali devono essere disciplinate contrattualmente.
Art. 8Trattamento dei dati
1 Agroscope può trattare dati personali sempreché ciò sia necessario per l’adempimento dei suoi compiti.
2 In particolare possono essere effettuati i seguenti trattamenti di dati:
- a.
collegamento e analisi di letteratura rilevante per la ricerca sulla base di dati personali accessibili a chiunque;
- b.
gestione di una banca dati delle pubblicazioni e pubblicazione delle registrazioni.
3 Le conoscenze nel settore ricerca e sviluppo sono confidenziali finché i risultati non sono resi accessibili al pubblico.
1 Agroscope riscuote tasse per le prestazioni che fornisce e le relative spese.
2 Le tasse sono stabilite in base all’ordinanza del 16 giugno 20061 sulle tasse UFAG.
3 Per le pubblicazioni le tasse sono stabilite in base all’ordinanza del 19 novembre 20142 sugli emolumenti per le pubblicazioni.
- RS 910.11
- RS 172.041.11
Sezione 3 Aiuti finanziari
Art. 10Ambiti d’applicazione
L’UFAG può versare aiuti finanziari nel quadro della ricerca della Confederazione nel settore dell’agricoltura e della filiera alimentare per l’elaborazione di conoscenze scientifiche e basi tecniche per:
- a.
la pratica, la formazione e la consulenza nel settore dell’agricoltura e della filiera alimentare;
- b.
decisioni di politica agricola;
- c.
l’esecuzione di compiti legali.
Art. 11Aiuti finanziari a istituzioni di ricerca private d’importanza nazionale
1 L’UFAG può concedere aiuti finanziari a istituzioni di ricerca private, non commerciali, d’importanza nazionale con sede legale in Svizzera.
2 Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono in particolare:
- a.
la fornitura di prestazioni di ricerca di alta qualità in settori tecnici specifici;
- b.
il contributo alla creazione di valore aggiunto scientifico nei settori tecnici interessati;
- c.
la complementarietà con le attività di ricerca presso le scuole universitarie e Agroscope.
3 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento della spesa totale per l’esercizio dell’istituzione di ricerca.
Art. 12Aiuti finanziari per progetti di ricerca
1 L’UFAG può concedere aiuti finanziari a istituzioni di ricerca pubbliche e private per progetti di ricerca.
2 Gli aiuti finanziari vengono concessi per progetti di ricerca realizzati da un’istituzione di ricerca o congiuntamente da almeno due istituzioni di ricerca.
3 Criteri determinanti per la concessione e l’importo degli aiuti finanziari sono in particolare:
- a.
la qualità scientifica del progetto di ricerca proposto;
- b.
le qualifiche scientifiche dei ricercatori;
- c.
il grado dell’interesse pubblico;
- d.
i benefici attesi per la pratica nel settore dell’agricoltura e della filiera alimentare nonché per l’adempimento dei compiti dell’UFAG.
4 Gli aiuti finanziari per progetto ammontano al massimo al 50 per cento dei costi comprovati computabili. Sono computabili i costi per le spese effettivamente occasionate nell’ambito dei progetti sostenuti e necessarie per la loro adeguata realizzazione.
Art. 13Aiuti finanziari per progetti pilota e di dimostrazione
1 L’UFAG può concedere aiuti finanziari a consorzi per progetti pilota e di dimostrazione.
2 I progetti pilota sono progetti che sfruttano conoscenze scientifiche provenienti dalla ricerca, si svolgono in condizioni simili alla pratica e forniscono conoscenze importanti ai fini dell’applicazione pratica.
3 I progetti di dimostrazione sono progetti che contribuiscono a rendere noti nuovi prodotti, mettendone in pratica l’applicazione nel quadro del progetto e rendendoli accessibili a un ampio pubblico.
4 I consorzi secondo il capoverso 1 devono essere composti da più partner attivi all’interno del sistema della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura, le cui competenze e conoscenze si completano a vicenda. Nel caso dei progetti pilota, almeno uno dei partner deve essere un’istituzione di ricerca.
5 Non vengono concessi aiuti finanziari per misure specifiche delle aziende o per altre misure che potrebbero avere un effetto distorsivo della concorrenza.
6 Criteri determinanti per la concessione e l’importo degli aiuti finanziari sono in particolare:
- a.
la funzione di modello del progetto;
- b.
la qualità metodologica della procedura;
- c.
il grado dell’interesse pubblico;
- d.
i benefici attesi per la pratica nel settore dell’agricoltura e della filiera alimentare;
- e.
la partecipazione adeguata, anche finanziaria, di utilizzatori finali e moltiplicatori;
- f.
la competenza tecnica dei partner del progetto.
7 Gli aiuti finanziari per progetto ammontano al massimo al 50 per cento dei costi comprovati computabili. Sono computabili i costi effettivamente cagionati dai progetti sostenuti e necessari per una loro realizzazione conforme all’obiettivo.
Art. 14Disposizioni comuni
1 Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 11–13 sono concessi entro i limiti del credito stanziato.
2 Se l’UFAG decide di concedere un aiuto finanziario, stipula un contratto con il beneficiario. Il contratto disciplina l’importo dell’aiuto finanziario, la sua durata e il resoconto.
3 Le questioni della proprietà e dell’esercizio dei diritti sui beni immateriali sono disciplinate contrattualmente.
Sezione 4 Disposizioni finali
L’UFAG esegue la presente ordinanza.
Art. 16Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 23 maggio 20121 concernente la ricerca agronomica è abrogata.
- RU 2012 3431; 2015 4019, 4539
Art. 17Modifica di un altro atto normativo
- La mod. può essere consultata nell’RU 2024 652
Art. 18Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.