Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 136 capoversi 4 e 5, nonché 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr), ordina:
Sezione 1 Oggetto e campo di applicazione
La presente ordinanza disciplina:
- a.
gli obiettivi e i compiti:
- 1.
della centrale di consulenza nazionale,
- 2.
dei servizi di consulenza dei Cantoni,
- 3.
dei servizi di consulenza di organizzazioni o istituzioni sovraregionali o nazionali attive in ambiti speciali (servizi di consulenza delle organizzazioni);
- b.
i requisiti del personale specializzato della centrale di consulenza e dei servizi di consulenza;
- c.
gli aiuti finanziari alla centrale di consulenza e ai servizi di consulenza delle organizzazioni;
- d.
gli aiuti finanziari per progetti di consulenza e per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi.
Sezione 2 Obiettivi e compiti della consulenza
Art. 2Obiettivi della consulenza
1 La consulenza sostiene le persone secondo l’articolo 136 capoverso 1 LAgr nei loro sforzi per:
- a.
produrre generi alimentari sani di alta qualità;
- b.
essere competitive e orientarsi al mercato;
- c.
salvaguardare le risorse naturali e il paesaggio e promuovere la loro protezione;
- d.
svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dello spazio rurale;
- e.
promuovere la qualità della vita e la posizione sociale delle persone attive nell’agricoltura.
- f.
attuare le misure di politica agricola.
2 La consulenza fornisce segnatamente un contributo affinché l’agricoltura possa incrementare, con spirito professionale, innovativo e imprenditoriale, la creazione di valore aggiunto nello spazio rurale nonché le prestazioni sostenibili delle aziende.
3 La consulenza promuove in particolare:
- a.
il perfezionamento professionale e lo sviluppo personale delle persone secondo l’articolo 136 capoverso 1 LAgr;
- b.
la diffusione di informazioni adeguate alla pratica per le persone attive nell’agricoltura e per l’esecuzione;
- c.
lo scambio di conoscenze tra la ricerca e la pratica nonché all’interno del settore agricolo e di quello dell’economia domestica rurale;
- d.
la collaborazione dell’agricoltura con altri settori nell’ambito dello sviluppo dello spazio rurale, della sicurezza alimentare e della salvaguardia delle risorse naturali.
4 La consulenza tiene conto delle condizioni quadro della politica agricola e delle particolarità di politica regionale.
Art. 3Coordinamento
Le istituzioni di cui all’articolo 1 lettera a coordinano i loro compiti al fine di ottenere il massimo beneficio possibile della consulenza per la filiera agroalimentare.
Art. 4Compiti della centrale di consulenza
La centrale di consulenza ha i compiti seguenti:
- a.
elabora e valuta metodi per la consulenza e il perfezionamento professionale nonché appronta basi e dati;
- b.
introduce i consulenti alla loro professione e si occupa del loro perfezionamento professionale;
- c.
elabora informazioni e conoscenze provenienti dalla ricerca, dalla pratica, dall’amministrazione pubblica, dai mercati e dalle organizzazioni, sviluppa documentazione e mezzi ausiliari orientati all’applicazione e li diffonde;
- d.
sostiene i servizi di consulenza dei Cantoni e di organizzazioni nonché altre organizzazioni nel loro sviluppo organizzativo e di gruppo nonché in relazione a progetti innovativi;
- e.
promuove la collaborazione tra ricerca, formazione, consulenza e pratica nella filiera agroalimentare assumendo a tal fine funzioni di rete.
1 Agridea è la centrale di consulenza agricola nazionale ai sensi dell’articolo 136 capoverso 3 LAgr.
2 È organizzata come associazione. I membri sono segnatamente tutti i Cantoni.
3 Agridea sostiene in particolare i suoi membri e i servizi di consulenza dei Cantoni.
4 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), la Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura e Agridea stipulano di volta in volta per quattro anni una convenzione quadro nella quale definiscono i campi d’attività prioritari, gli ambiti tematici e le attività specifiche di Agridea nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 4.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 717).
Art. 6Compiti dei servizi di consulenza dei Cantoni e di organizzazioni
1 I servizi di consulenza dei Cantoni e di organizzazioni sono attivi negli ambiti seguenti:
- a.
salvaguardia delle risorse naturali e del paesaggio nonché conseguimento di obiettivi ambientali;
- b.
sviluppo dello spazio rurale e potenziamento di catene del valore;
- c.
accompagnamento del cambiamento strutturale;
- d.
produzione sostenibile e qualità dei prodotti;
- e.
economia aziendale, economia domestica, tecnologia agricola, digitalizzazione, orientamento al mercato e competitività;
- f.
sviluppo della professionalità, dello spirito imprenditoriale e promozione dell’innovazione
2 Lavorano nelle categorie di prestazioni seguenti:
- a.
acquisizione di basi e dati;
- b.
informazione e documentazione;
- c.
manifestazioni informative e per il perfezionamento professionale;
- d.
consulenza individuale e moderazione in piccoli gruppi;
- e.
sostegno nella realizzazione di progetti e processi;
- f.
interconnessione di ricerca, formazione e consulenza con la pratica nella filiera agroalimentare.
Art. 7Requisiti del personale specializzato
Il personale specializzato di Agridea e dei servizi di consulenza di organizzazioni ha acquisito le più recenti competenze tecniche e qualifiche metodologiche-didattiche necessarie all’esercizio dell’attività.
Sezione 3 Aiuti finanziari
Art. 8Aiuti finanziari per Agridea1
1 Nell’ambito dei crediti autorizzati, sulla base della convenzione quadro di cui all’articolo 5 capoverso 4, l’UFAG concede ad Agridea aiuti finanziari per eseguire i compiti di cui all’articolo 4.
2 La concessione degli aiuti finanziari è disciplinata sotto forma di un contratto tra l’UFAG e Agridea. Questo disciplina in particolare:
- a.
l’importo dell’aiuto finanziario e le tranche annuali;
- b.
i campi d’attività prioritari, gli ambiti tematici e le attività specifiche oggetto del sostegno;
- c.
le esigenze qualitative per quanto riguarda l’attuazione della strategia imprenditoriale e il conseguimento degli obiettivi aziendali di Agridea;
- d.
la durata dell’aiuto finanziario;
- e.
3 Agridea fa un resoconto annuale all’UFAG sulle sue attività e sull’impiego dei mezzi finanziari. A tal fine gli mette a disposizione i seguenti documenti:
- a.
- b.
- c.
il preventivo per l’anno successivo;
- d.
il programma d’attività per l’anno successivo;
- e.
il rapporto annuale sul programma d’attività dell’anno precedente, sull’attuazione della strategia imprenditoriale e sul conseguimento degli obiettivi aziendali.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 717).
Art. 9Aiuti finanziari per i servizi di consulenza delle organizzazioni
1 Nell’ambito dei crediti autorizzati, l’UFAG concede aiuti finanziari ai servizi di consulenza di organizzazioni se:
- a.
sono attivi almeno in un’intera regione linguistica o a livello nazionale;
- b.
sono attivi in ambiti speciali in cui Agridea e i servizi di consulenza dei Cantoni non lo sono principalmente; e
- c.
coordinano il loro lavoro con Agridea e con i servizi di consulenza dei Cantoni o con organizzazioni specializzare intercantonali.
2 L’UFAG stipula un contratto con l’organizzazione. Questo disciplina l’importo e la durata dell’aiuto finanziario nonché il resoconto annuale.
3 L’organizzazione presenta all’UFAG un rapporto annuale sul conseguimento degli obiettivi stabiliti nel contratto e sull’impiego dei mezzi finanziari.
Art. 10Aiuti finanziari per progetti di consulenza
1 Nell’ambito dei crediti autorizzati, l’UFAG, su richiesta, può concedere aiuti finanziari per l’esecuzione di progetti di consulenza.
2 I progetti di consulenza sono finalizzati allo sviluppo di nuovi contenuti o metodi di consulenza.
3 Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono in particolare la rilevanza dal profilo della politica agricola o i benefici attesi per la pratica, la qualità dal profilo metodologico del procedimento, la diffusione sovraregionale o nazionale dei risultati nonché la competenza tecnica dei richiedenti.
4 Gli aiuti finanziari ammontano al 50 per cento al massimo dei costi comprovati. I costi infrastrutturali non sono computabili.
5 L’UFAG stipula un contratto con il richiedente. Questo disciplina l’importo e la durata dell’aiuto finanziario nonché il resoconto.
6 Nel resoconto si informa sullo stato del progetto e sull’impiego dei mezzi finanziari.
Art. 11Aiuti finanziari per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi
1 L’UFAG, su richiesta, può concedere aiuti finanziari a promotori provenienti dalla filiera agroalimentare per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi.
2 Gli accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi sono finalizzati a consentire al promotore di pianificare progetti innovativi e di verificarne la fattibilità, in particolare nell’ottica di progetti di sviluppo regionale secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettera c LAgr e di progetti sulle risorse secondo gli articoli 77a e 77b LAgr.1
3 Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono:
- a.
l’orientamento degli obiettivi del progetto, delle fasi d’intervento e dei gruppi target ai requisiti per lo sviluppo di un progetto innovativo, in particolare ai requisiti dei progetti di cui al capoverso 2;
- b.
le competenze e le responsabilità dei promotori; e
- c.
il preventivo con la comprova dei fondi propri del promotore.
4 Gli aiuti finanziari ammontano al 50 per cento al massimo dei costi per gli accertamenti preliminari, ma al massimo a 20 000 franchi.
5 L’UFAG emana una decisione.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 717).
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 12Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 14 novembre 20071 sulla consulenza agricola è abrogata.
- [RU 2007 6215; 2015 1757; 2017 6105]
Art. 13Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.