Législation

Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)

RS 915.1In vigoreStato 01.01.202613 articoli

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  • RU 2025 717in vigore il 01.01.2026
    modificato: art. 5, 8, 11

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Indice
  1. Sezione 1Oggetto e campo di applicazione1
  2. Sezione 2Obiettivi e compiti della consulenza2–7
  3. Sezione 3Aiuti finanziari8–11
  4. Sezione 4Disposizioni finali12–13

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 136 capoversi 4 e 5, nonché 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr), ordina:

Sezione 1 Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    gli obiettivi e i compiti:

    1. 1.

      della centrale di consulenza nazionale,

    2. 2.

      dei servizi di consulenza dei Cantoni,

    3. 3.

      dei servizi di consulenza di organizzazioni o istituzioni sovraregionali o nazionali attive in ambiti speciali (servizi di consulenza delle organizzazioni);

  2. b.

    i requisiti del personale specializzato della centrale di consulenza e dei servizi di consulenza;

  3. c.

    gli aiuti finanziari alla centrale di consulenza e ai servizi di consulenza delle organizzazioni;

  4. d.

    gli aiuti finanziari per progetti di consulenza e per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi.

Sezione 2 Obiettivi e compiti della consulenza

Art. 2Obiettivi della consulenza

1

 La consulenza sostiene le persone secondo l’articolo 136 capoverso 1 LAgr nei loro sforzi per:

  1. a.

    produrre generi alimentari sani di alta qualità;

  2. b.

    essere competitive e orientarsi al mercato;

  3. c.

    salvaguardare le risorse naturali e il paesaggio e promuovere la loro protezione;

  4. d.

    svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dello spazio rurale;

  5. e.

    promuovere la qualità della vita e la posizione sociale delle persone attive nell’agricoltura.

  6. f.

    attuare le misure di politica agricola.

2

 La consulenza fornisce segnatamente un contributo affinché l’agricoltura possa incrementare, con spirito professionale, innovativo e imprenditoriale, la creazione di valore aggiunto nello spazio rurale nonché le prestazioni sostenibili delle aziende.

3

 La consulenza promuove in particolare:

  1. a.

    il perfezionamento professionale e lo sviluppo personale delle persone secondo l’articolo 136 capoverso 1 LAgr;

  2. b.

    la diffusione di informazioni adeguate alla pratica per le persone attive nell’agricoltura e per l’esecuzione;

  3. c.

    lo scambio di conoscenze tra la ricerca e la pratica nonché all’interno del settore agricolo e di quello dell’economia domestica rurale;

  4. d.

    la collaborazione dell’agricoltura con altri settori nell’ambito dello sviluppo dello spazio rurale, della sicurezza alimentare e della salvaguardia delle risorse naturali.

4

 La consulenza tiene conto delle condizioni quadro della politica agricola e delle particolarità di politica regionale.

Art. 3Coordinamento

Le istituzioni di cui all’articolo 1 lettera a coordinano i loro compiti al fine di ottenere il massimo beneficio possibile della consulenza per la filiera agroalimentare.

Art. 4Compiti della centrale di consulenza

La centrale di consulenza ha i compiti seguenti:

  1. a.

    elabora e valuta metodi per la consulenza e il perfezionamento professionale nonché appronta basi e dati;

  2. b.

    introduce i consulenti alla loro professione e si occupa del loro perfezionamento professionale;

  3. c.

    elabora informazioni e conoscenze provenienti dalla ricerca, dalla pratica, dall’amministrazione pubblica, dai mercati e dalle organizzazioni, sviluppa documentazione e mezzi ausiliari orientati all’applicazione e li diffonde;

  4. d.

    sostiene i servizi di consulenza dei Cantoni e di organizzazioni nonché altre organizzazioni nel loro sviluppo organizzativo e di gruppo nonché in relazione a progetti innovativi;

  5. e.

    promuove la collaborazione tra ricerca, formazione, consulenza e pratica nella filiera agroalimentare assumendo a tal fine funzioni di rete.

Art. 5Agridea

1

 Agridea è la centrale di consulenza agricola nazionale ai sensi dell’articolo 136 capoverso 3 LAgr.

2

 È organizzata come associazione. I membri sono segnatamente tutti i Cantoni.

3

 Agridea sostiene in particolare i suoi membri e i servizi di consulenza dei Cantoni.

4

 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), la Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura e Agridea stipulano di volta in volta per quattro anni una convenzione quadro nella quale definiscono i campi d’attività prioritari, gli ambiti tematici e le attività specifiche di Agridea nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 4.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 717).

Art. 6Compiti dei servizi di consulenza dei Cantoni e di organizzazioni

1

 I servizi di consulenza dei Cantoni e di organizzazioni sono attivi negli ambiti seguenti:

  1. a.

    salvaguardia delle risorse naturali e del paesaggio nonché conseguimento di obiettivi ambientali;

  2. b.

    sviluppo dello spazio rurale e potenziamento di catene del valore;

  3. c.

    accompagnamento del cambiamento strutturale;

  4. d.

    produzione sostenibile e qualità dei prodotti;

  5. e.

    economia aziendale, economia domestica, tecnologia agricola, digitalizzazione, orientamento al mercato e competitività;

  6. f.

    sviluppo della professionalità, dello spirito imprenditoriale e promozione dell’innovazione

2

 Lavorano nelle categorie di prestazioni seguenti:

  1. a.

    acquisizione di basi e dati;

  2. b.

    informazione e documentazione;

  3. c.

    manifestazioni informative e per il perfezionamento professionale;

  4. d.

    consulenza individuale e moderazione in piccoli gruppi;

  5. e.

    sostegno nella realizzazione di progetti e processi;

  6. f.

    interconnessione di ricerca, formazione e consulenza con la pratica nella filiera agroalimentare.

Art. 7Requisiti del personale specializzato

Il personale specializzato di Agridea e dei servizi di consulenza di organizzazioni ha acquisito le più recenti competenze tecniche e qualifiche metodologiche-didattiche necessarie all’esercizio dell’attività.

Sezione 3 Aiuti finanziari

Art. 8Aiuti finanziari per Agridea1

1

 Nell’ambito dei crediti autorizzati, sulla base della convenzione quadro di cui all’articolo 5 capoverso 4, l’UFAG concede ad Agridea aiuti finanziari per eseguire i compiti di cui all’articolo 4.

2

 La concessione degli aiuti finanziari è disciplinata sotto forma di un contratto tra l’UFAG e Agridea. Questo disciplina in particolare:

  1. a.

    l’importo dell’aiuto finanziario e le tranche annuali;

  2. b.

    i campi d’attività prioritari, gli ambiti tematici e le attività specifiche oggetto del sostegno;

  3. c.

    le esigenze qualitative per quanto riguarda l’attuazione della strategia imprenditoriale e il conseguimento degli obiettivi aziendali di Agridea;

  4. d.

    la durata dell’aiuto finanziario;

  5. e.

    il resoconto annuale.

3

 Agridea fa un resoconto annuale all’UFAG sulle sue attività e sull’impiego dei mezzi finanziari. A tal fine gli mette a disposizione i seguenti documenti:

  1. a.

    il rapporto d’esercizio;

  2. b.

    il consuntivo;

  3. c.

    il preventivo per l’anno successivo;

  4. d.

    il programma d’attività per l’anno successivo;

  5. e.

    il rapporto annuale sul programma d’attività dell’anno precedente, sull’attuazione della strategia imprenditoriale e sul conseguimento degli obiettivi aziendali.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 717).

Art. 9Aiuti finanziari per i servizi di consulenza delle organizzazioni

1

 Nell’ambito dei crediti autorizzati, l’UFAG concede aiuti finanziari ai servizi di consulenza di organizzazioni se:

  1. a.

    sono attivi almeno in un’intera regione linguistica o a livello nazionale;

  2. b.

    sono attivi in ambiti speciali in cui Agridea e i servizi di consulenza dei Cantoni non lo sono principalmente; e

  3. c.

    coordinano il loro lavoro con Agridea e con i servizi di consulenza dei Cantoni o con organizzazioni specializzare intercantonali.

2

 L’UFAG stipula un contratto con l’organizzazione. Questo disciplina l’importo e la durata dell’aiuto finanziario nonché il resoconto annuale.

3

 L’organizzazione presenta all’UFAG un rapporto annuale sul conseguimento degli obiettivi stabiliti nel contratto e sull’impiego dei mezzi finanziari.

Art. 10Aiuti finanziari per progetti di consulenza

1

 Nell’ambito dei crediti autorizzati, l’UFAG, su richiesta, può concedere aiuti finanziari per l’esecuzione di progetti di consulenza.

2

 I progetti di consulenza sono finalizzati allo sviluppo di nuovi contenuti o metodi di consulenza.

3

 Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono in particolare la rilevanza dal profilo della politica agricola o i benefici attesi per la pratica, la qualità dal profilo metodologico del procedimento, la diffusione sovraregionale o nazionale dei risultati nonché la competenza tecnica dei richiedenti.

4

 Gli aiuti finanziari ammontano al 50 per cento al massimo dei costi comprovati. I costi infrastrutturali non sono computabili.

5

 L’UFAG stipula un contratto con il richiedente. Questo disciplina l’importo e la durata dell’aiuto finanziario nonché il resoconto.

6

 Nel resoconto si informa sullo stato del progetto e sull’impiego dei mezzi finanziari.

Art. 11Aiuti finanziari per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi

1

 L’UFAG, su richiesta, può concedere aiuti finanziari a promotori provenienti dalla filiera agroalimentare per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi.

2

 Gli accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi sono finalizzati a consentire al promotore di pianificare progetti innovativi e di verificarne la fattibilità, in particolare nell’ottica di progetti di sviluppo regionale secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettera c LAgr e di progetti sulle risorse secondo gli articoli 77a e 77b LAgr.1

3

 Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono:

  1. a.

    l’orientamento degli obiettivi del progetto, delle fasi d’intervento e dei gruppi target ai requisiti per lo sviluppo di un progetto innovativo, in particolare ai requisiti dei progetti di cui al capoverso 2;

  2. b.

    le competenze e le responsabilità dei promotori; e

  3. c.

    il preventivo con la comprova dei fondi propri del promotore.

4

 Gli aiuti finanziari ammontano al 50 per cento al massimo dei costi per gli accertamenti preliminari, ma al massimo a 20 000 franchi.

5

 L’UFAG emana una decisione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 717).

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 13Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).