Législation

Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

RS 910.19 · ODMA · 22 articoli

Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» (RS 910.19) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (22 articoli)

Art. 1, Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica all’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli fabbricati in Svizzera e le derrate alimentari da essi ottenute.…

Art. 2, Impiego delle designazioni «montagna» e «alpe»

1 Le designazioni «montagna» e «alpe» possono essere impiegate per caratterizzare i prodotti nei documenti commerciali e nella pubblicità solo se le esigenze della presente ordinanza son…

Art. 3, Impiego della designazione «Alpi»

1 La designazione «Alpi» può essere impiegata anche se le esigenze dell’ordinanza non sono adempiute, a condizione che essa si riferisca manifestamente alle Alpi in quanto area geografica. 2 Può esse…

Art. 4, Origine dei prodotti agricoli

1 La designazione «montagna» può essere impiegata soltanto se il prodotto agricolo proviene dalla regione d’estivazione giusta l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle zone agric…

Art. 5, Foraggiamento

1 La designazione «montagna» può essere impiegata per i prodotti d’origine animale soltanto se almeno il 70 per cento della razione alimentare per ruminanti, calcolata in materia secca, proviene dalla regione d’estivazi…

Art. 6, Detenzione di animali da macello

1 La designazione «montagna» può essere impiegata per carne, prodotti carnei e preparati a base di carne soltanto se: a. gli animali da macello hanno trascorso almeno due terzi della loro vita nella r…

Art. 7, Derrate alimentari trasformate

1 La designazione «montagna» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se tutti gli ingredienti di origine agricolaadempiono le esigenze di cui all’articolo 4 capoverso 1. 2 La designazion…

Art. 8, Luogo di fabbricazione

1 La designazione «montagna» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se la fabbricazione ha luogo nella regione d’estivazione o in un Comune il cui territorio si trova interamente o in parte nel…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).