Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)
RS 910.19 · ODMA · 22 articoli
Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» (RS 910.19) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 11, modificato (RO 2022 568) in vigore dal 01.09.2023
- Art. 12, modificato (RO 2020 5491) in vigore dal 01.01.2021
- Art. 8, modificato (RO 2020 5491) in vigore dal 01.01.2021
- Art. 3, modificato (RO 2020 5491) in vigore dal 01.01.2021
- Art. 10, modificato (RO 2017 6089) in vigore dal 01.01.2021
- Art. 13, modificato (RO 2020 5491) in vigore dal 01.01.2021
Estratto del testo (22 articoli)
La presente ordinanza si applica all’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli fabbricati in Svizzera e le derrate alimentari da essi ottenute.…
1 Le designazioni «montagna» e «alpe» possono essere impiegate per caratterizzare i prodotti nei documenti commerciali e nella pubblicità solo se le esigenze della presente ordinanza son…
1 La designazione «Alpi» può essere impiegata anche se le esigenze dell’ordinanza non sono adempiute, a condizione che essa si riferisca manifestamente alle Alpi in quanto area geografica. 2 Può esse…
1 La designazione «montagna» può essere impiegata soltanto se il prodotto agricolo proviene dalla regione d’estivazione giusta l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle zone agric…
1 La designazione «montagna» può essere impiegata per i prodotti d’origine animale soltanto se almeno il 70 per cento della razione alimentare per ruminanti, calcolata in materia secca, proviene dalla regione d’estivazi…
1 La designazione «montagna» può essere impiegata per carne, prodotti carnei e preparati a base di carne soltanto se: a. gli animali da macello hanno trascorso almeno due terzi della loro vita nella r…
1 La designazione «montagna» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se tutti gli ingredienti di origine agricolaadempiono le esigenze di cui all’articolo 4 capoverso 1. 2 La designazion…
1 La designazione «montagna» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se la fabbricazione ha luogo nella regione d’estivazione o in un Comune il cui territorio si trova interamente o in parte nel…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
