Législation

Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

RS 910.17 · OCSC · 26 articoli

Ordinanza sui contributi per singole colture (RS 910.17) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (26 articoli)

Art. 1, Superfici che danno diritto ai contributi

1 I contributi per singole colture sono versati per superfici con le seguenti colture: a. colza, girasoli, zucche per l’estrazione di olio, lino per l’estrazione di olio, papavero e cartamo;…

Art. 2, Importo dei contributi

Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a: franchi a. colza, girasoli, zucche per l’estrazione di olio, lino per l’estrazione di olio, papavero e cartamo 700 b . Nuovo testo giusta la cifra…

Art. 3, Coordinamento con i pagamenti diretti dell’Unione europea

1 Se i pagamenti diretti che l’Unione europea (UE) versa a un gestore per le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera non possono essere dedot…

Art. 4, Superfici che danno diritto al supplemento

1 Il supplemento per i cereali è versato per le superfici con le colture frumento, spelta, segale, farro, piccola spelta, orzo, avena, triticale, riso, miglio, sorgo nonché miscele di queste…

Art. 5, Importo del supplemento per i cereali

Il supplemento per i cereali per ettaro e anno è calcolato in base ai fondi approvati per il supplemento e alla superficie cerealicola che dà diritto al supplemento. Il risultato è arrotondato pe…

Art. 6, Gestori aventi diritto ai contributi

Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 3943 ). Gestori aventi diritto ai contributi 1 Il gestore di un’azienda ha diritto ai contributi o al supplemento, se: a. è una persona fisi…

Art. 6 a, Condizioni generali

Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 3943 ). Condizioni generali 1 I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati se: a. il gestore fornisce la prova…

Art. 6 b, Condizioni particolari per i contributi per singole colture

Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 3943 ). Condizioni particolari per i contributi per singole colture 1 Il contributo per sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e legum…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).