Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr), ordina:
Art. 1Progetti sostenuti
1 Per i seguenti progetti nell’agricoltura e nella filiera alimentare possono essere concessi aiuti finanziari:
- a.
sviluppo di standard per la produzione di prodotti agricoli (standard di produzione) e rispettivo consolidamento nella categoria interessata o tra i produttori interessati;
- b.
introduzione di nuovi modelli d’affari;
- c.
realizzazione di nuove idee di progetto, incluso lo sviluppo di prototipi;
- d.
accertamenti preliminari per progetti di cui alle lettere a–c.
2 Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se il progetto adempie le condizioni di cui agli articoli 3, 4e 5 e:
- a.
è orientato alle esigenze del mercato;
- b.
genera a breve o medio termine un valore aggiunto supplementare per l’agricoltura;
- c.
rafforza a lungo termine la competitività di una categoria dell’agricoltura e della filiera alimentare svizzere o dei produttori coinvolti;
- d.
accresce la sostenibilità dei prodotti o dei processi;
- e.
non ha effetti collaterali negativi su altri aspetti della qualità e della sostenibilità dei prodotti e dei processi;
- f.
giova in primo luogo all’agricoltura e alla filiera alimentare; e
- g.
è realizzato da un ente promotore nel quale i produttori sono rappresentati in misura determinante.
Art. 2Provvedimenti non sostenuti nell’ambito di progetti sostenuti
Per i seguenti provvedimenti non sono concessi aiuti finanziari anche se sono attuati nell’ambito di un progetto sostenuto:
- a.
verifica della qualità dei prodotti agricoli e dei rispettivi prodotti trasformati;
- b.
- c.
provvedimenti già sostenuti con prestazioni sulla base di altri atti normativi;
- d.
provvedimenti specifici delle ditte o altri provvedimenti che potrebbero avere effetti distorsivi sulla concorrenza;
- e.
provvedimenti volti innanzitutto a monopolizzare determinati vantaggi di mercato o a limitare in altro modo la concorrenza, in particolare l’introduzione di varietà club e di sistemi di franchising;
- f.
versamento di indennizzi forfettari il cui importo è calcolato per unità di quantità o superficie;
- g.
provvedimenti che garantiscono principalmente l’adempimento di esigenze stabilite per legge nell’ambito della qualità e della sostenibilità.
Art. 3Esigenze specifiche relative a progetti per lo sviluppo e il consolidamento di standard di produzione
1 Lo standard di produzione deve adempiere le seguenti esigenze:
- a.
contribuire a lungo termine a un incremento delle vendite di prodotti agricoli svizzeri, a un miglioramento della posizione di mercato o a un aumento del prezzo alla produzione;
- b.
soddisfare una prestazione richiesta dai consumatori;
- c.
provvedere affinché i prodotti o i processi siano sostanzialmente più sostenibili dal profilo economico nonché ecologico o sociale rispetto ai prodotti o ai processi che adempiono solo le esigenze minime stabilite per legge;
- d.
garantire la continuità dello standard di produzione dopo la fine del sostegno;
- e.
migliorare sostanzialmente la sostenibilità rispetto allo standard precedente qualora si tratti dell’ulteriore sviluppo di uno standard di produzione esistente.
2 L’ente promotore può essere:
- a.
un’organizzazione di categoria; o
- b.
un’organizzazione di produttori che si associa ad addetti alla trasformazione o a commercianti, nonché, eventualmente, a consumatori.
3L’ente promotore di un progetto sostenuto ha i seguenti obblighi:
- a.
garantire trasparenza sulle esigenze che lo standard impone al prodotto o al processo nonché sul loro rispetto;
- b.
garantire che i produttori, gli addetti alla trasformazione e i commercianti coinvolti nonché, eventualmente, i consumatori interessati collaborino;
- c.
verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto sulla base di indicatori.
Art. 4Esigenze specifiche relative a progetti per l’introduzione di nuovi modelli d’affari
1 Il modello d’affari deve adempiere le seguenti esigenze:
- a.
comportare un sostanziale incremento della sostenibilità dal profilo economico nonché ecologico o sociale rispetto a modelli esistenti;
- b.
essere in grado di autofinanziarsi dopo la fine del sostegno.
2 L’ente promotore deve essere un gruppo di produttori con addetti alla trasformazione o commercianti, nonché, eventualmente, con consumatori.
3 L’ente promotore di un progetto sostenuto ha i seguenti obblighi:
- a.
garantire che i produttori, gli addetti alla trasformazione e i commercianti coinvolti nonché, eventualmente, i consumatori interessati collaborino;
- b.
verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto sulla base di indicatori.
Art. 5Esigenze specifiche relative a progetti per la realizzazione di nuove idee di progetto, incluso lo sviluppo di prototipi
1 La nuova idea di progetto deve adempiere le seguenti esigenze:
- a.
distinguersi chiaramente dalla pratica agricola in uso;
- b.
contribuire alla generazione di valore aggiunto nelle aziende agricole interessate attraverso:
- 1.
un incremento delle vendite o del prezzo alla produzione,
- 2.
- 3.
una maggiore efficienza o una migliore posizione di mercato;
- c.
migliorare la sostenibilità dal profilo sociale o ecologico rispetto alla pratica agricola in uso.
2 L’ente promotore deve essere un gruppo di almeno due produttori. In via suppletiva, nell’ente promotore possono essere rappresentati anche addetti alla trasformazione e commercianti.
1 Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate dall’ente promotore.
2 Le domande devono contenere:
- a.
una descrizione del progetto, in particolare dei suoi obiettivi relativi alla sostenibilità e ad altri aspetti della qualità, nonché informazioni su come gli obiettivi devono essere raggiunti;
- b.
i criteri sulla base dei quali sono definiti gli ambiti della sostenibilità in cui deve essere ottenuto un miglioramento;
- c.
una descrizione degli indicatori sulla base dei quali si verifica periodicamente in che misura è stato ottenuto un miglioramento negli ambiti della sostenibilità definiti;
- d.
informazioni su come l’ente promotore adempierà i suoi obblighi ai sensi degli articoli 3 e 4;
- e.
informazioni sull’ente promotore;
- f.
un preventivo e un piano di finanziamento nonché la prova dei fondi propri; per progetti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a e b la domanda deve contenere anche un piano aziendale.
3 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può richiedere altre informazioni qualora ne necessiti per l’esame della domanda.
4 Le domande vanno presentate entro i termini seguenti:
- a.
per le domande di aiuti finanziari per progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c: al più tardi tre mesi prima del previsto inizio del progetto;
- b.
per le domande di aiuti finanziari per progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d: prima del previsto inizio del progetto secondo i termini pubblicati sul sito Internet dell’UFAG.
Art. 7Decisione sulla concessione dell’aiuto finanziario
1 L’UFAG decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari.
2 Può stabilire condizioni e oneri, in particolare:
- a.
indicazioni concernenti la comunicazione e lo scambio di esperienze tra l’ente promotore e altre cerchie interessate;
- b.
indicazioni concernenti la definizione dei criteri sulla base dei quali viene stabilito in che ambito della sostenibilità deve essere ottenuto un miglioramento;
- c.
indicazioni concernenti la definizione degli indicatori sulla base dei quali si verifica periodicamente in che misura è stato ottenuto un miglioramento negli ambiti della sostenibilità definiti.
Art. 8Importo degli aiuti finanziari e durata della concessione
1 L’aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo dei costi computabili. Non può superare un eventuale disavanzo.
2 Per i seguenti progetti, l’importo massimo dell’aiuto finanziario per l’intera durata della concessione dell’aiuto finanziario ammonta a:
- a.
per la realizzazione di nuove idee di progetto di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c: 80 000 franchi;
- b.
per gli accertamenti preliminari di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d: 20 000 franchi.
3 L’importo finale dell’aiuto finanziario è stabilito sulla base dell’esame del conteggio definitivo.
4 Gli aiuti finanziari sono concessi al massimo per la seguente durata:
- a.
per lo sviluppo e il consolidamento di standard di produzione nonché per l’introduzione di nuovi modelli d’affari: quattro anni;
- b.
per la realizzazione di nuove idee di progetto nonché per gli accertamenti preliminari: due anni.
Art. 9Costi computabili
1 Per costi computabili s’intendono le spese necessarie per l’adeguata realizzazione del progetto e direttamente imputabili a quest’ultimo.
2 Sono computabili in particolare:
- a.
i costi del personale, inclusi i costi della postazione di lavoro;
- b.
i costi per l’introduzione dei prodotti sul mercato o dei processi presso gli utenti;
- c.
i costi per la prima verifica o per il primo controllo dei prodotti o dei processi;
- d.
i costi per il supporto professionale al progetto da parte di terzi.
3 Non sono computabili in particolare:
- a.
i costi strutturali, organizzativi e amministrativi degli enti promotori;
- b.
le quote sociali a terzi;
- c.
i costi infrastrutturali, ad eccezione dei costi per lo sviluppo di prototipi nel quadro di progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c;
- d.
i costi delle singole imprese per l’attuazione individuale del provvedimento.
4 L’UFAG può limitare l’importo fino al quale i costi sono computabili.
Art. 10Rapporto e conteggio
1 Dopo la fine del sostegno, l’ente promotore deve presentare all’UFAG un rapporto finale e un conteggio finale.
2 Per i progetti che durano più di due anni deve inoltre presentare ogni anno un rapporto intermedio e un conteggio intermedio.
3 Il rapporto finale e quelli intermedi devono fornire indicazioni sulla misura in cui è stato raggiunto l’obiettivo del progetto.
4 I rapporti e i conteggi devono essere redatti conformemente alle indicazioni dell’UFAG.
Art. 11Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera alimentare è abrogata.
- [RU 2013 3879]
Art. 12Disposizione transitoria
I provvedimenti per i quali è stato concesso un aiuto finanziario prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sottostanno al diritto previgente durante il periodo per il quale è stato concesso l’aiuto finanziario.
Art. 13Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.