Législation

Ordinanza del 1° novembre 2023 sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo)

OQuSoRS 910.16In vigoreStato 01.01.202413 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr), ordina:

Art. 1Progetti sostenuti

1

 Per i seguenti progetti nell’agricoltura e nella filiera alimentare possono essere concessi aiuti finanziari:

  1. a.

    sviluppo di standard per la produzione di prodotti agricoli (standard di produzione) e rispettivo consolidamento nella categoria interessata o tra i produttori interessati;

  2. b.

    introduzione di nuovi modelli d’affari;

  3. c.

    realizzazione di nuove idee di progetto, incluso lo sviluppo di prototipi;

  4. d.

    accertamenti preliminari per progetti di cui alle lettere a–c.

2

 Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se il progetto adempie le condizioni di cui agli articoli 3, 4e 5 e:

  1. a.

    è orientato alle esigenze del mercato;

  2. b.

    genera a breve o medio termine un valore aggiunto supplementare per l’agricoltura;

  3. c.

    rafforza a lungo termine la competitività di una categoria dell’agricoltura e della filiera alimentare svizzere o dei produttori coinvolti;

  4. d.

    accresce la sostenibilità dei prodotti o dei processi;

  5. e.

    non ha effetti collaterali negativi su altri aspetti della qualità e della sostenibilità dei prodotti e dei processi;

  6. f.

    giova in primo luogo all’agricoltura e alla filiera alimentare; e

  7. g.

    è realizzato da un ente promotore nel quale i produttori sono rappresentati in misura determinante.

Art. 2Provvedimenti non sostenuti nell’ambito di progetti sostenuti

Per i seguenti provvedimenti non sono concessi aiuti finanziari anche se sono attuati nell’ambito di un progetto sostenuto:

  1. a.

    verifica della qualità dei prodotti agricoli e dei rispettivi prodotti trasformati;

  2. b.

    sviluppo di prodotti;

  3. c.

    provvedimenti già sostenuti con prestazioni sulla base di altri atti normativi;

  4. d.

    provvedimenti specifici delle ditte o altri provvedimenti che potrebbero avere effetti distorsivi sulla concorrenza;

  5. e.

    provvedimenti volti innanzitutto a monopolizzare determinati vantaggi di mercato o a limitare in altro modo la concorrenza, in particolare l’introduzione di varietà club e di sistemi di franchising;

  6. f.

    versamento di indennizzi forfettari il cui importo è calcolato per unità di quantità o superficie;

  7. g.

    provvedimenti che garantiscono principalmente l’adempimento di esigenze stabilite per legge nell’ambito della qualità e della sostenibilità.

Art. 3Esigenze specifiche relative a progetti per lo sviluppo e il consolidamento di standard di produzione

1

 Lo standard di produzione deve adempiere le seguenti esigenze:

  1. a.

    contribuire a lungo termine a un incremento delle vendite di prodotti agricoli svizzeri, a un miglioramento della posizione di mercato o a un aumento del prezzo alla produzione;

  2. b.

    soddisfare una prestazione richiesta dai consumatori;

  3. c.

    provvedere affinché i prodotti o i processi siano sostanzialmente più sostenibili dal profilo economico nonché ecologico o sociale rispetto ai prodotti o ai processi che adempiono solo le esigenze minime stabilite per legge;

  4. d.

    garantire la continuità dello standard di produzione dopo la fine del sostegno;

  5. e.

    migliorare sostanzialmente la sostenibilità rispetto allo standard precedente qualora si tratti dell’ulteriore sviluppo di uno standard di produzione esistente.

2

 L’ente promotore può essere:

  1. a.

    un’organizzazione di categoria; o

  2. b.

    un’organizzazione di produttori che si associa ad addetti alla trasformazione o a commercianti, nonché, eventualmente, a consumatori.

3

L’ente promotore di un progetto sostenuto ha i seguenti obblighi:

  1. a.

    garantire trasparenza sulle esigenze che lo standard impone al prodotto o al processo nonché sul loro rispetto;

  2. b.

    garantire che i produttori, gli addetti alla trasformazione e i commercianti coinvolti nonché, eventualmente, i consumatori interessati collaborino;

  3. c.

    verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto sulla base di indicatori.

Art. 4Esigenze specifiche relative a progetti per l’introduzione di nuovi modelli d’affari

1

 Il modello d’affari deve adempiere le seguenti esigenze:

  1. a.

    comportare un sostanziale incremento della sostenibilità dal profilo economico nonché ecologico o sociale rispetto a modelli esistenti;

  2. b.

    essere in grado di autofinanziarsi dopo la fine del sostegno.

2

 L’ente promotore deve essere un gruppo di produttori con addetti alla trasformazione o commercianti, nonché, eventualmente, con consumatori.

3

 L’ente promotore di un progetto sostenuto ha i seguenti obblighi:

  1. a.

    garantire che i produttori, gli addetti alla trasformazione e i commercianti coinvolti nonché, eventualmente, i consumatori interessati collaborino;

  2. b.

    verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto sulla base di indicatori.

Art. 5Esigenze specifiche relative a progetti per la realizzazione di nuove idee di progetto, incluso lo sviluppo di prototipi

1

 La nuova idea di progetto deve adempiere le seguenti esigenze:

  1. a.

    distinguersi chiaramente dalla pratica agricola in uso;

  2. b.

    contribuire alla generazione di valore aggiunto nelle aziende agricole interessate attraverso:

    1. 1.

      un incremento delle vendite o del prezzo alla produzione,

    2. 2.

      una riduzione dei costi,

    3. 3.

      una maggiore efficienza o una migliore posizione di mercato;

  3. c.

    migliorare la sostenibilità dal profilo sociale o ecologico rispetto alla pratica agricola in uso.

2

 L’ente promotore deve essere un gruppo di almeno due produttori. In via suppletiva, nell’ente promotore possono essere rappresentati anche addetti alla trasformazione e commercianti.

Art. 6Domande

1

 Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate dall’ente promotore.

2

 Le domande devono contenere:

  1. a.

    una descrizione del progetto, in particolare dei suoi obiettivi relativi alla sostenibilità e ad altri aspetti della qualità, nonché informazioni su come gli obiettivi devono essere raggiunti;

  2. b.

    i criteri sulla base dei quali sono definiti gli ambiti della sostenibilità in cui deve essere ottenuto un miglioramento;

  3. c.

    una descrizione degli indicatori sulla base dei quali si verifica periodicamente in che misura è stato ottenuto un miglioramento negli ambiti della sostenibilità definiti;

  4. d.

    informazioni su come l’ente promotore adempierà i suoi obblighi ai sensi degli articoli 3 e 4;

  5. e.

    informazioni sull’ente promotore;

  6. f.

    un preventivo e un piano di finanziamento nonché la prova dei fondi propri; per progetti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a e b la domanda deve contenere anche un piano aziendale.

3

 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può richiedere altre informazioni qualora ne necessiti per l’esame della domanda.

4

 Le domande vanno presentate entro i termini seguenti:

  1. a.

    per le domande di aiuti finanziari per progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c: al più tardi tre mesi prima del previsto inizio del progetto;

  2. b.

    per le domande di aiuti finanziari per progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d: prima del previsto inizio del progetto secondo i termini pubblicati sul sito Internet dell’UFAG.

Art. 7Decisione sulla concessione dell’aiuto finanziario

1

 L’UFAG decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari.

2

 Può stabilire condizioni e oneri, in particolare:

  1. a.

    indicazioni concernenti la comunicazione e lo scambio di esperienze tra l’ente promotore e altre cerchie interessate;

  2. b.

    indicazioni concernenti la definizione dei criteri sulla base dei quali viene stabilito in che ambito della sostenibilità deve essere ottenuto un miglioramento;

  3. c.

    indicazioni concernenti la definizione degli indicatori sulla base dei quali si verifica periodicamente in che misura è stato ottenuto un miglioramento negli ambiti della sostenibilità definiti.

Art. 8Importo degli aiuti finanziari e durata della concessione

1

 L’aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo dei costi computabili. Non può superare un eventuale disavanzo.

2

 Per i seguenti progetti, l’importo massimo dell’aiuto finanziario per l’intera durata della concessione dell’aiuto finanziario ammonta a:

  1. a.

    per la realizzazione di nuove idee di progetto di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c: 80 000 franchi;

  2. b.

    per gli accertamenti preliminari di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d: 20 000 franchi.

3

 L’importo finale dell’aiuto finanziario è stabilito sulla base dell’esame del conteggio definitivo.

4

 Gli aiuti finanziari sono concessi al massimo per la seguente durata:

  1. a.

    per lo sviluppo e il consolidamento di standard di produzione nonché per l’introduzione di nuovi modelli d’affari: quattro anni;

  2. b.

    per la realizzazione di nuove idee di progetto nonché per gli accertamenti preliminari: due anni.

Art. 9Costi computabili

1

 Per costi computabili s’intendono le spese necessarie per l’adeguata realizzazione del progetto e direttamente imputabili a quest’ultimo.

2

 Sono computabili in particolare:

  1. a.

    i costi del personale, inclusi i costi della postazione di lavoro;

  2. b.

    i costi per l’introduzione dei prodotti sul mercato o dei processi presso gli utenti;

  3. c.

    i costi per la prima verifica o per il primo controllo dei prodotti o dei processi;

  4. d.

    i costi per il supporto professionale al progetto da parte di terzi.

3

 Non sono computabili in particolare:

  1. a.

    i costi strutturali, organizzativi e amministrativi degli enti promotori;

  2. b.

    le quote sociali a terzi;

  3. c.

    i costi infrastrutturali, ad eccezione dei costi per lo sviluppo di prototipi nel quadro di progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c;

  4. d.

    i costi delle singole imprese per l’attuazione individuale del provvedimento.

4

 L’UFAG può limitare l’importo fino al quale i costi sono computabili.

Art. 10Rapporto e conteggio

1

 Dopo la fine del sostegno, l’ente promotore deve presentare all’UFAG un rapporto finale e un conteggio finale.

2

 Per i progetti che durano più di due anni deve inoltre presentare ogni anno un rapporto intermedio e un conteggio intermedio.

3

 Il rapporto finale e quelli intermedi devono fornire indicazioni sulla misura in cui è stato raggiunto l’obiettivo del progetto.

4

 I rapporti e i conteggi devono essere redatti conformemente alle indicazioni dell’UFAG.

Art. 11Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera alimentare è abrogata.

  1. [RU 2013 3879]

Art. 12Disposizione transitoria

I provvedimenti per i quali è stato concesso un aiuto finanziario prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sottostanno al diritto previgente durante il periodo per il quale è stato concesso l’aiuto finanziario.

Art. 13Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).