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Ordinanza del DEFR dell' 11 giugno 1999 sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP

RS 910.124In vigoreStato 01.01.20179 articoli

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  • RU 2016 3289Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP · atto di base Ordinanza del DEFR sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protettein vigore il 01.01.2017
    modificato: art. 5
  • RU 2014 3907Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP · atto di base Ordinanza del DEFR sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protettein vigore il 01.01.2015
    modificato: art. 2

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997, ordina:

Art. 1Esigenze minime relative al controllo

L’organismo di certificazione deve:

  1. a.

    procedere alla prima abilitazione di tutte le imprese di produzione, di tra-sformazione o di elaborazione;

  2. b.

    verificare i flussi delle merci;

  3. c.

    controllare l’uso corretto dei marchi di rintracciabilità;

  4. d.

    garantire che le esigenze relative al processo di produzione, di trasformazione o di elaborazione (esigenze relative al processo) siano rispettate;

  5. e.

    sovrintendere al test del prodotto finale.

Art. 2Frequenza dei controlli

1

 L’organismo di certificazione controlla le esigenze relative alle installazioni tecniche (esigenze strutturali) nell’ambito della procedura di prima abilitazione.1

2

 Il controllo dei flussi delle merci, della rintracciabilità e delle esigenze relative al processo è eseguito almeno ogni due anni in ogni impresa di trasformazione e di elaborazione e almeno ogni quattro anni nelle aziende d’estivazione. Nelle imprese di produzione, il controllo è effettuato su un campione rappresentativo delle imprese.2

3

 Per le indicazioni geografiche protette (IGP), il test del prodotto finale è eseguito ogni anno su un campione rappresentativo delle imprese. Per le denominazioni di origine protette (DOP), il test è eseguito almeno una volta all’anno per ogni impresa di produzione, di trasformazione o di elaborazione che mette in commercio il prodotto finale. Se un’impresa mette in commercio la produzione di diversi attori, il test del prodotto finale è eseguito su un campione dei lotti di ogni singolo attore.3

4

 Se si constata un’irregolarità, l’impresa è ricontrollata sistematicamente.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3907).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3907).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3907).

Art. 3Esigenze strutturali ed esigenze relative al processo

Nell’elenco degli obblighi figurano le seguenti esigenze essenziali per la tipicità del prodotto:

  1. a.

    esigenze strutturali;

  2. b.

    esigenze relative al processo.

Art. 4Marchio di rintracciabilità

Il marchio di rintracciabilità è un contrassegno indelebile che va apposto su ogni singolo prodotto e che consente di identificare il lotto e il produttore. Se il prodotto non si presta a tale procedura, il marchio può essere apposto sull’imballaggio del prodotto pronto per il consumo.

Art. 5Test del prodotto finale1

1

 Per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, il test del prodotto finale consiste in un esame fisico, un esame chimico e un esame organolettico.

2

 L’esame organolettico serve a verificare la conformità dei prodotti alla descrizione sensoriale che figura nell’elenco degli obblighi.

3

 Per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, il test del prodotto finale consiste in un esame delle caratteristiche fisiche o di altre qualità intrinseche.

4

 Il prelievo di campioni avviene sotto la responsabilità dell’organismo di certificazione. L’esame organolettico è eseguito dal raggruppamento richiedente sotto la responsabilità dell’organismo di certificazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3289).

Art. 6Rapporto

L’organismo di certificazione fornisce annualmente all’Ufficio federale dell’agricoltura un rapporto per ogni denominazione protetta nel quale figurano:

  1. a.

    la lista delle imprese controllate, suddivise nelle categorie «produzione», «trasformazione» e «elaborazione»;

  2. b.

    la quantità totale dei prodotti commercializzati con la denominazione protetta;

  3. c.

    il numero e il genere dei provvedimenti correttivi e dei ritiri di certificati per ogni denominazione protetta.

Art. 7Accesso alle imprese e ai documenti

L’organismo di certificazione provvede affinché gli sia garantito:

  1. a.

    l’accesso in qualsiasi momento alle imprese;

  2. b.

    la consultazione di tutta la documentazione utile ai fini della certificazione.

Art. 8Manuale di controllo

1

 L’organismo o gli organismi di certificazione, in collaborazione con il raggruppamento che ha presentato la domanda di registrazione di una DOP o di una IGP, concretizzano in un manuale di controllo le procedure previste nella presente ordinanza.

2

 Il manuale di controllo è parte integrante del sistema di assicurazione della qualità dell’organismo o degli organismi di certificazione.

3

 La versione aggiornata del sistema di assicurazione della qualità degli organismi di certificazione è depositata presso l’Ufficio federale dell’agricoltura.

Art. 9Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2017. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).