Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 92 capoverso 7bis e 109 della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), ordina:
Sezione 1: Oggetto e presentazione contabile
La presente ordinanza disciplina:
- a.
la partecipazione della Confederazione ai costi del collocamento e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 90a LADI);
- b.
i mutui di tesoreria accordati dalla Confederazione per assicurare l’equilibrio annuale dei conti (art. 90b LADI);
- c.
la partecipazione dei Cantoni alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 92 cpv. 7bis LADI).
Art. 2Presentazione contabile
Tutte le transazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 1 sono registrate singolarmente nel conto del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (fondo di compensazione).
Sezione 2 Partecipazione della Confederazione ai costi del collocamento
Art. 3Versamenti parziali
Alla fine di ogni trimestre, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) versa al fondo di compensazione l’importo dovuto dalla Confederazione a titolo della sua partecipazione per tale trimestre. L’importo dei versamenti parziali è stabilito in funzione del preventivo della Confederazione.
L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (ufficio di compensazione) calcola il 31 marzo di ogni anno la partecipazione annuale della Confederazione per l’esercizio precedente.
Sezione 3 Mutui di tesoreria della Confederazione e crediti in conto corrente
Art. 5Concessione dei mutui di tesoreria
1 La Confederazione accorda mutui di tesoreria al fondo di compensazione quando la pianificazione trimestrale della SECO mostra che gli averi del fondo non sono sufficienti per adempire gli obblighi di pagamento.
2 La SECO informa l’Amministrazione federale delle finanze degli importi dei mutui necessari.
Art. 6Richiesta dei mutui, tasso e durata
1 I mutui sono richiesti dalla SECO alla Tesoreria federale in importi parziali di almeno 100 milioni di franchi. La richiesta è comunicata con 10 giorni di anticipo.
2 Il fondo di compensazione paga l’interesse sui mutui alle condizioni di mercato. L’Amministrazione federale delle finanze fissa il tasso d’interesse.
3 Al momento della concessione del mutuo, la SECO e l’Amministrazione federale delle finanze ne fissano la durata di comune accordo.
Art. 7Rimborso dei mutui
1 Se non è in grado di rimborsare il mutuo alla scadenza fissata, il fondo di compensazione lo rimborsa non appena la sua situazione finanziaria e l’evoluzione del mercato del lavoro lo permettono.
2 I rimborsi parziali sono effettuati soltanto se l’importo disponibile per il rimborso è di 100 milioni di franchi almeno.
Art. 8Credito in conto corrente
L’Amministrazione federale delle finanze può accordare al fondo di compensazione un credito in conto corrente per coprire un fabbisogno di liquidità a corto termine. Fissa il limite di tale credito.
Sezione 4 Partecipazione dei Cantoni alle spese degli uffici di collocamento
Art. 9Ripartizione tra i Cantoni1
1 La quota di partecipazione di un Cantone all’importo totale annuale della partecipazione di tutti i Cantoni è determinata come segue:
- GDC Cantone =
numero dei giorni di disoccupazione controllata nel Cantone per l’anno considerato
- GDC totale =
numero dei giorni di disoccupazione controllata in tutti i Cantoni nell’anno considerato
- partecipazione =
partecipazione di tutti i Cantoni in milioni di franchi per l’anno considerato
2 Le quote dei Cantoni sono arrotondate a 1000 franchi.
- Nuovo testo giusta il n. I 19 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
1 L’ufficio di compensazione calcola il 31 marzo di ogni anno la partecipazione annuale dei Cantoni per l’esercizio precedente.
2 Le quote a carico dei singoli Cantoni sono compensate con gli importi successivi versati a titolo di rimborso delle spese secondo l’articolo 92 capoverso 7 LADI. Questa compensazione ha luogo sul conto corrente del Cantone presso la Confederazione.
Sezione 5: Disposizioni finali
La SECO e l’Amministrazione federale delle finanze eseguono congiuntamente la presente ordinanza.
Art. 12Diritto previgente: abrogazione
[RU 1996 811, 1997 2446 n. II, 1999 2387 n. I 7, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 18, 2002 4059]L’ordinanza del 31 gennaio 1996 sul finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione è abrogata.
Art. 13Diritto vigente: modifica
- La modifica può essere consultata alla RU 2003 4863.
Art. 14Entrata in vigore
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2003.