Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 114a dell’ordinanza del 31 agosto 1983 sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI), ordina:
Art. 1Base di calcolo dell’indennità per il rischio di responsabilità
1 L’indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse di disoccupazione è calcolata in base alla somma annua media dei risarcimenti loro addebitati nei due anni precedenti mediante decisioni passate in giudicato.
2 Sono esclusi dal calcolo dell’indennità i risarcimenti per danni causati intenzionalmente, per inosservanza di un’istruzione dell’ufficio di compensazione in relazione a un caso specifico o mediante reati.
Art. 2Ammontare dell’indennità
L’ammontare dell’indennità corrisponde al 75 per cento della somma dei risarcimenti di cui all’articolo 1 capoverso 1.
1 L’ammontare dell’indennità versata ai singoli titolari delle casse di disoccupazione è calcolato in base al numero di casi verificati dall’ufficio di compensazione nell’anno precedente (art. 83 cpv. 1 lett. d della L del 25 giu. 19821 sull’assicurazione contro la disoccupazione) e al numero di domande di liberazione dall’obbligo di risarcimento presentate dai titolari delle casse di disoccupazione in seguito all’inesigibilità di rimborsi chiesti di proprio moto dalle casse (art. 115 OADI); il numero di casi verificati è moltiplicato per due.
2 L’indennità per il rischio di responsabilità relativa all’anno precedente è versata nel secondo trimestre dell’anno in corso.
- RS 837.0
Art. 4Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.