Législation

Ordinanza del 19 giugno 2020 sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (OAOrg)

OAOrgRS 836.22In vigoreStato 01.08.202021 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–6
  2. Sezione 2: Procedura e concessione degli aiuti finanziari7–13
  3. Sezione 3: Versamento degli aiuti finanziari e rapporti periodici14–19
  4. Sezione 4: Disposizioni finali20–21

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 21i capoverso 4 della legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari a organizzazioni familiari per le loro attività negli ambiti di promozione di cui all’articolo 21f
LAFam.

Art. 2Ambito di promozione «accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori»

(art. 21f lett. a LAFam)

1

 L’ambito di promozione «accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori» si articola nei settori «accompagnamento delle famiglie e consulenza alle famiglie» e «formazione dei genitori».

2

 Nel settore «accompagnamento delle famiglie e consulenza alle famiglie» possono essere sostenute organizzazioni familiari che seguono e consigliano le famiglie in diverse fasi, situazioni e composizioni familiari.

3

 Nel settore «formazione dei genitori» possono essere sostenute organizzazioni che trasmettono ai genitori conoscenze e competenze per l’educazione dei figli e la convivenza familiare.

Art. 3Ambito di promozione «conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione»

(art. 21f lett. b LAFam)

1

 L’ambito di promozione «conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione» si suddivide nei settori «custodia di bambini complementare alla famiglia» e «condizioni di formazione e di lavoro favorevoli alle famiglie».

2

 Nel settore «custodia di bambini complementare alla famiglia» possono essere sostenute organizzazioni familiari che seguono e consigliano i fornitori di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia. La custodia di bambini complementare alla famiglia comprende la custodia istituzionale di bambini in età prescolastica e scolastica.

3

 Nel settore «condizioni di formazione e di lavoro favorevoli alle famiglie» possono essere sostenute organizzazioni familiari che promuovono la creazione di condizioni di formazione e di lavoro favorevoli alle famiglie.

Art. 4Copertura geografica

(art. 21g lett. a LAFam)

Un’organizzazione familiare è considerata attiva sull’intero territorio nazionale se la sua offerta si rivolge alle famiglie di almeno tre delle quattro regioni linguistiche e l’ampiezza dell’offerta è simile in tutte le regioni in questione.

Art. 5Attività

(art. 21f LAFam)

La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni familiari per attività regolari o singole.

Art. 6Organizzazioni familiari con organizzazioni affiliate

(art. 21h cpv. 2 LAFam)

Un’organizzazione familiare con organizzazioni affiliate può svolgere autonomamente le attività per le quali chiede gli aiuti finanziari o incaricare le sue organizzazioni affiliate di svolgerle parzialmente o interamente.

Sezione 2: Procedura e concessione degli aiuti finanziari

Art. 7Domanda: contenuto

(art. 21i cpv. 1 LAFam)

1

 La domanda di aiuti finanziari di un’organizzazione familiare deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

  1. a.

    le condizioni istituzionali di cui all’articolo 21g LAFam che l’organizzazione familiare è tenuta ad adempiere;

  2. b.

    le attività previste per le quali chiede aiuti finanziari;

  3. c.

    modalità di finanziamento delle attività previste;

  4. d.

    le altre autorità e organizzazioni private cui l’organizzazione familiare chiede contributi;

  5. e.

    il rapporto annuale, il conto annuale riveduto e il rapporto di revisione dell’anno precedente, nonché il conto annuale approvato e il preventivo dell’anno corrente.

2

 Se l’organizzazione familiare intende affidare a organizzazioni affiliate lo svolgimento di attività per le quali richiede aiuti finanziari, la sua domanda deve inoltre contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

  1. a.

    le condizioni istituzionali di cui all’articolo 21g LAFam che le organizzazioni affiliate in questione sono tenute ad adempiere;

  2. b.

    le attività che intende affidare alle organizzazioni affiliate;

  3. c.

    l’indennità che intende versare alle organizzazioni affiliate per queste attività;

  4. d.

    il rapporto annuale, il conto annuale riveduto e il rapporto di revisione dell’anno precedente, nonché il conto annuale approvato e il preventivo dell’anno corrente per ogni organizzazione affiliata che intende incaricare dello svolgimento di attività.

3

 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) può esigere ulteriori indicazioni e documenti.

Art. 8Domanda: scadenze e forma

(art. 21i cpv. 1 LAFam)

1

 L’UFAS stabilisce le scadenze per l’inoltro delle domande e pubblica le informazioni pertinenti sul suo sito Internet1.

2

 Mette a disposizione il modulo di domanda sul suo sito Internet. L’organizzazione familiare deve presentare la domanda utilizzando tale modulo.

  1. www.ufas.admin.ch > Aiuti finanziari > Organizzazioni familiari

Art. 9Contratto: contenuto

(art. 21i cpv. 2 LAFam)

Il contratto di diritto pubblico per la concessione di aiuti finanziari concluso tra l’UFAS e l’organizzazione familiare stabilisce in particolare:

  1. a.

    gli obiettivi da raggiungere mediante gli aiuti finanziari;

  2. b.

    le attività che l’organizzazione familiare svolge autonomamente;

  3. c.

    le attività da essa affidate alle sue organizzazioni affiliate;

  4. d.

    l’importo degli aiuti finanziari.

Art. 10Contratto: durata e periodicità

(art. 21i cpv. 2 LAFam)

1

 I contratti conclusi con le organizzazioni familiari hanno una durata di quattro anni. Tutti i contratti iniziano e terminano contemporaneamente.

2

 L’UFAS stabilisce il periodo contrattuale. Il primo periodo contrattuale inizia il 1° gennaio 2022.

Art. 11Aiuti finanziari per le attività di organizzazioni affiliate

(art. 21h cpv. 2 LAFam)

1

 Se riceve aiuti finanziari per attività che affida alle sue organizzazioni affiliate, l’organizzazione familiare disciplina contrattualmente con esse tali attività.

2

 Essa riceve aiuti finanziari supplementari per il coordinamento delle attività delle organizzazioni affiliate.

Art. 12Calcolo e importo degli aiuti finanziari

(art. 21i cpv. 2 LAFam)

1

 Per il calcolo degli aiuti finanziari si considerano in particolare:

  1. a.

    il genere, l’importanza e la qualità delle singole attività;

  2. b.

    le prestazioni proprie che si possono esigere dall’organizzazione familiare, tenuto conto della sua capacità economica.

2

 L’importo degli aiuti finanziari è stabilito singolarmente per ogni attività convenuta per contratto.

Art. 13Spese computabili

(art. 21i cpv. 3 LAFam)

1

 Sono computabili le spese effettivamente sostenute e necessarie per lo svolgimento adeguato delle attività.

2

 Gli aiuti finanziari coprono al massimo il 50 per cento di tali spese.

3

 L’organizzazione familiare provvede a indennizzare le organizzazioni affiliate per le attività loro affidate nella misura del 50 per cento al massimo delle spese computabili.

Sezione 3: Versamento degli aiuti finanziari e rapporti periodici

Art. 14Versamento degli aiuti finanziari

L’UFAS versa gli aiuti finanziari annualmente, in più rate.

Art. 15Impiego e conteggio degli aiuti finanziari

L’organizzazione familiare rende conto all’UFAS della correttezza dell’impiego e del conteggio degli aiuti finanziari e delle indennità versate alle organizzazioni affiliate incaricate.

Art. 16Rapporti periodici

1

 L’organizzazione familiare presenta annualmente all’UFAS un rapporto sull’impiego degli aiuti finanziari e sul raggiungimento degli obiettivi convenuti.

2

 A tal fine sottopone all’UFAS i seguenti documenti:

  1. a.

    il rapporto annuale e il conto annuale riveduto dell’anno precedente;

  2. b.

    il rapporto dell’ufficio di revisione;

  3. c.

    il preventivo dell’anno corrente;

  4. d.

    il rapporto di controlling dell’anno corrente.

3

 Essa si assicura a che le organizzazioni affiliate incaricate le forniscano le indicazioni e i documenti di cui ai capoversi 1 e 2 e garantisce di poterli presentare all’UFAS.

4

 L’UFAS mette a disposizione dell’organizzazione familiare il modulo per i rapporti. L’organizzazione familiare deve utilizzare tale modulo per la presentazione dei rapporti.

Art. 17Obbligo di comunicazione e di dichiarazione

1

 L’organizzazione familiare deve informare immediatamente l’UFAS in caso di cambiamenti sostanziali nella propria organizzazione o se il raggiungimento degli obiettivi è compromesso.

2

 Deve poter fornire in qualsiasi momento all’UFAS informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e autorizzare la consultazione della documentazione rilevante da parte dell’UFAS o di terzi da esso incaricati di svolgere attività di verifica e concedere loro l’accesso ai propri locali.

Art. 18Verifica

L’UFAS verifica regolarmente se l’organizzazione familiare adempie i requisiti legali e contrattuali. A tal fine può svolgere valutazioni o audit oppure farli svolgere da terzi.

Art. 19Principio di trasparenza

L’UFAS può pubblicare i contratti relativi agli aiuti finanziari conclusi con le organizzazioni familiari.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 20Esecuzione

L’esecuzione della presente ordinanza è di competenza dell’UFAS.

Art. 21Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2020.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.08.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).