Législation

Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami)

OAFamiRS 836.21In vigoreStato 01.01.202539 articoli

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    modificato: art. 1, 3, 7, 8, 21 · introdotto: art. 16a, 23b
  • RU 2011 4951in vigore il 01.01.2012
    modificato: art. 7, 11, 20 · introdotto: art. 10, 10a, 10b
  • RU 2010 4495in vigore il 15.10.2010
    introdotto: art. 23a

6 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–8
  2. Sezione 2Ordinamento degli assegni familiari per le persone esercitanti un’attività lucrativa9–14
  3. Sezione 3Cassa di compensazione per assegni familiari della Cassa federale di compensazione15
  4. Sezione 4Ordinamento degli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa16–18
  5. Sezione 4aRegistro degli assegni familiari18a–18j
  6. Sezione 5Diritto di ricorso delle autorità19
  7. Sezione 6Statistica20
  8. Sezione 7Disposizioni finali21–24

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 3, 13 capoverso 4, 21b capoverso 1, 21e e 27 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Assegno di formazione1

(art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam)
1

 Il diritto all’assegno di formazione sussiste per i figli che svolgono una formazione ai sensi degli articoli 49bis e 49ter dell’ordinanza del 31 ottobre 19472 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2

 È considerata formazione postobbligatoria la formazione successiva alla scuola dell’obbligo. La durata e la conclusione della scuola dell’obbligo sono stabilite dalle disposizioni cantonali applicabili.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779).
  2. RS 831.101

Art. 2Assegno di nascita

(art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam)
1

 Il diritto all’assegno di nascita sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di nascita.

2

 Se soltanto una persona ha diritto all’assegno di nascita, questo le è versato anche se il primo avente diritto agli assegni familiari per il medesimo figlio è un’altra persona.

3

 L’assegno di nascita è versato se:

  1. a.

    sussiste un diritto agli assegni familiari secondo la LAFam; e

  2. b.

    nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio la madre ha avuto in Svizzera il suo domicilio o la sua dimora abituale ai sensi dell’articolo 13 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; se la nascita avviene prematuramente, la durata richiesta del domicilio o della dimora abituale è ridotta conformemente all’articolo 27 dell’ordinanza del 24 novembre 20042 sulle indennità di perdita di guadagno.

4

 Qualora più persone abbiano diritto all’assegno di nascita per il medesimo figlio, l’assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per il figlio in questione. Se l’assegno di nascita che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.

  1. RS 830.1
  2. RS 834.11

Art. 3Assegno di adozione

(art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam)
1

 Il diritto all’assegno di adozione sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di adozione.

2

 Se soltanto una persona ha diritto all’assegno di adozione, questo le è versato anche se il primo avente diritto agli assegni familiari per il medesimo figlio è un’altra persona.

3

 L’assegno di adozione è versato se:

  1. a.

    sussiste il diritto agli assegni familiari secondo la LAFam;

  2. b.

    è stata rilasciata definitivamente l’autorizzazione ad accogliere l’adottando in vista d’adozione secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 29 giugno 20111 sull’adozione; e

  3. c.

    l’adottando è stato effettivamente accolto in Svizzera dai futuri genitori adottivi.

4

 Qualora più persone abbiano diritto all’assegno di adozione per il medesimo adottando, l’assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per l’adottando in questione. Se l’assegno di adozione che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.2

  1. RS 211.221.36
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779).

Art. 4Figliastri

(art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam)
1

 Un figliastro dà diritto agli assegni familiari se vive in prevalenza nell’economia domestica del patrigno o della matrigna o vi ha vissuto fino alla maggiore età.

2

 Sono considerati figliastri anche i figli del partner ai sensi della legge del 18 giugno 20041 sull’unione domestica registrata.

  1. RS 211.231

Art. 5Affiliati

(art. 4 cpv. 1 lett. c LAFam)

Gli affiliati danno diritto agli assegni familiari se i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d’educazione conformemente all’articolo 49 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

  1. RS 831.101

Art. 6Fratelli, sorelle e abiatici; assunzione della parte prevalente del mantenimento

(art. 4 cpv. 1 lett. d LAFam)

L’avente diritto provvede prevalentemente al mantenimento se:

  1. a.

    il bambino vive nella sua economia domestica e il contributo versato da terzi per il mantenimento non supera l’importo massimo della rendita completa per orfani dell’AVS; o se

  2. b.

    versa per il mantenimento del bambino, che non vive nella sua economia domestica, un contributo pari almeno all’importo massimo della rendita completa per orfani dell’AVS.

Art. 7Figli residenti all’estero1

(art.4 cpv. 3 LAFam)
1

 Per i figli residenti all’estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali.

1bis

 Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d’età.2

2

 I salariati assicurati obbligatoriamente all’AVS conformemente all’articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS3 o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all’estero anche in assenza di obblighi internazionali.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779).
  3. RS 831.10

Art. 8Figli residenti all’estero; adeguamento degli assegni familiari al potere d’acquisto

(art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 3 LAFam)
1

 Per l’adeguamento degli assegni familiari al potere d’acquisto si applicano i tassi seguenti:

  1. a.

    se il potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre due terzi del potere d’acquisto in Svizzera, è versato il 100 per cento dell’importo minimo legale;

  2. b.

    se il potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre un terzo, ma al massimo a due terzi del potere d’acquisto in Svizzera, sono versati due terzi dell’importo minimo legale;

  3. c.

    se il potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde al massimo ad un terzo del potere d’acquisto in Svizzera, è versato un terzo dell’importo minimo legale.

2

 Sono considerati Stati di domicilio quelli figuranti nell’Elenco degli Stati e dei territori dell’Ufficio federale di statistica.1

3

 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ripartisce gli Stati di domicilio nelle categorie di cui al capoverso 1 sulla base dei dati della Banca mondiale relativi al reddito nazionale lordo pro capite a parità di potere d’acquisto. Riesamina la ripartizione ogni tre anni e se del caso l’adegua. Sono determinanti i dati pubblicati dalla Banca mondiale quattro mesi prima dell’adeguamento.2

4

 L’UFAS pubblica nelle sue direttive un elenco degli Stati di domicilio con la loro ripartizione nelle categorie di cui al capoverso 1.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779).

Sezione 2 Ordinamento degli assegni familiari per le persone esercitanti un’attività lucrativa

Art. 9Succursali

(art. 12 cpv. 2 LAFam)

Si considerano succursali gli istituti e gli stabilimenti in cui è esercitata a tempo indeterminato un’attività artigianale, industriale o commerciale.

Art. 10Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all’estinzione del diritto allo stipendio; coordinamento

(art. 13 cpv. 1, 2 e 4 LAFam)
1

 Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all’articolo 324a capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni (CO)1, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è estinto.

1bis

 Se il salariato prende un congedo non pagato, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi successivi.2

1ter

 Dopo un’interruzione giusta il capoverso 1 o 1bis il diritto agli assegni familiari sussiste dal primo giorno del mese in cui il salariato riprende il lavoro.3

2

 Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante:

  1. a.

    al massimo 16 settimane, in caso di congedo di maternità;

  2. b.

    al massimo 22 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito a degenza ospedaliera del neonato;

  3. bbis.

    al massimo 16 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito al decesso dell’altro genitore;

  4. bter.

    al massimo 24 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito a degenza ospedaliera del neonato e al decesso dell’altro genitore;

  5. c.

    al massimo 2 settimane, in caso di congedo per l’altro genitore;

  6. cbis.

    al massimo 16 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo per l’altro genitore in seguito al decesso della madre;

  7. cter.

    al massimo 24 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo per l’altro genitore in seguito al decesso della madre e alla degenza ospedaliera del neonato;

  8. d.

    al massimo 14 settimane, in caso di congedo per l’assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio;

  9. e.

    al massimo 2 settimane, in caso di congedo di adozione;

  10. f.

    il congedo, in caso di congedo giovanile secondo l’articolo 329e capoverso 1 CO.4

3

 Se il salariato decede, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese corrente e per i tre mesi successivi.

  1. RS 220
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951).
  4. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).

Art. 10aDurata del diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari1

(art. 13 cpv. 2bis LAFam)
1

 Il diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari nasce il primo giorno del mese in cui inizia l’attività indipendente e si estingue l’ultimo giorno del mese in cui questa cessa.

2

 Per il diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari in caso di interruzioni dell’attività lucrativa o di decesso della persona indipendente si applica per analogia l’articolo 10.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4951).

Art. 10bDeterminazione del reddito in caso di esercizio di più attività lucrative1

(art. 13 cpv. 3 LAFam)

Se una persona lavora per più datori di lavoro o esercita simultaneamente un’attività lucrativa indipendente e una dipendente, il reddito determinante risulta dalla somma dei redditi.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4951).

Art. 11Cassa di compensazione per assegni familiari competente in caso di esercizio di più attività lucrative

(art. 13 cpv. 4 lett. b LAFam)1
1

 Se una persona è impiegata presso più datori di lavoro, è competente la cassa di compensazione per assegni familiari del datore di lavoro che versa il salario più elevato.

1bis

 Se una persona esercita simultaneamente un’attività lucrativa indipendente e una dipendente, la cassa di compensazione per assegni familiari del suo datore di lavoro è competente a condizione che:

  1. a.

    il contratto di lavoro sia stato concluso per più di sei mesi o a tempo indeterminato; e

  2. b.

    nell’ambito di questo contratto di lavoro sia raggiunto il reddito minimo giusta l’articolo 13 capoverso 3 LAFam.2

2

 L’UFAS3 emana direttive sulla determinazione della cassa di compensazione per assegni familiari competente per le persone che esercitano saltuariamente o per brevi periodi più attività lucrative indipendenti o dipendenti.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4951).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4951).
  3. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4951).

Art. 12Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate

(art. 14 LAFam)
1

 Una cassa di compensazione per assegni familiari cui è affiliato un unico datore di lavoro (cassa aziendale) non può essere riconosciuta quale cassa di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo 14 lettera a LAFam.

2

 Le casse di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo 14 lettera c LAFam devono annunciarsi all’autorità competente del Cantone in cui intendono esercitare la loro attività.

Art. 13Finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari

(art. 15 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LAFam)
1

 Le casse di compensazione per assegni familiari sono finanziate attraverso contributi, proventi della riserva di fluttuazione, prelievi dalla medesima e pagamenti nel quadro di un’eventuale perequazione cantonale degli oneri.

2

 La riserva di fluttuazione è adeguata se ammonta almeno al 20 per cento e al massimo al 100 per cento delle uscite annue medie per gli assegni familiari.

Art. 14Impiego delle eccedenze di liquidazione

(art. 17 cpv. 2 lett. e LAFam)

Eccedenze derivanti dalla fusione o dallo scioglimento di casse di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo 14 lettere a o c LAFam sono impiegate per gli assegni familiari.

Sezione 3 Cassa di compensazione per assegni familiari della Cassa federale di compensazione

Art. 15

1

 La Cassa federale di compensazione (CFC) gestisce una cassa di compensazione per assegni familiari per l’Amministrazione federale, i tribunali della Confederazione e le aziende federali. Vi possono essere affiliate anche altre istituzioni sottoposte all’alta vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa.

2

 La cassa di compensazione per assegni familiari della CFC è un fondo speciale della Confederazione ai sensi dell’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20051 sulle finanze della Confederazione.

3

 La Confederazione mette a disposizione della cassa di compensazione per assegni familiari della CFC il personale, i locali e i mezzi d’esercizio necessari contro pagamento di indennità. L’indennizzo alla Confederazione e le altre spese amministrative sono a carico dei datori di lavoro. Questi partecipano anche alla costituzione della riserva di fluttuazione.

4

 Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno e il Dipartimento federale degli affari esteri, può emanare disposizioni esecutive concernenti in particolare l’organizzazione, l’affiliazione alla cassa, il controllo dei datori di lavoro, la struttura dei contributi, le spese amministrative, la costituzione della riserva di fluttuazione e la revisione della cassa.

  1. RS 611.0

Sezione 4 Ordinamento degli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa

Art. 16Persone prive di attività lucrativa

(art. 19 cpv. 1 LAFam)

Non sono considerati persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:1

  1. a.

    le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento;

  2. b.

    le persone non separate il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia AVS;

  3. c.

    le persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente all’articolo 3 capoverso 3 LAVS2;

  4. d.

    i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno 19983 sull’asilo i cui contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora stati fissati.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2009, in vigore dall’8 nov. 2009 (RU 2009 5367).
  2. RS 831.10
  3. RS 142.31

Art. 16aMadri disoccupate1

(art. 19 cpv. 1ter LAFam)
1

 Sono considerate madri disoccupate le donne che al momento della nascita del proprio figlio adempiono le condizioni di cui all’articolo 29 dell’ordinanza del 24 novembre 20042 sulle indennità di perdita di guadagno.

2

 È considerata indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) anche l’indennità di maternità di durata maggiore prevista dai Cantoni conformemente all'articolo 16h LIPG.

3

 Il diritto agli assegni familiari per il figlio inizia il primo giorno del mese della sua nascita.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779).
  2. RS 834.11
  3. RS 834.1

Art. 17Determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa

(art. 19 cpv. 2 LAFam)

Per la determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta.

  1. RS 642.11

Art. 18Regolamentazioni cantonali più favorevoli

I Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.

Sezione 4a Registro degli assegni familiari

Art. 18aContenuto del registro degli assegni familiari

1

 Il registro degli assegni familiari contiene i seguenti dati:

  1. a.

    numero AVS1, cognome, nome, data di nascita, sesso e Stato di domicilio del figlio che dà diritto all’assegno familiare;

  2. b.

    numero AVS, cognome, nome, data di nascita e sesso dell’avente diritto;

  3. c.

    la relazione intercorrente tra il figlio e l’avente diritto;

  4. d.

    la situazione occupazionale dell’avente diritto;

  5. e.

    il servizio competente per il calcolo e il versamento dell’assegno conformemente all’articolo 21c LAFam;

  6. f.

    l’agenzia o il servizio di compensazione competente per la gestione della pratica, qualora non si trattasse del servizio di cui alla lettera e;

  7. g.

    il tipo di assegno familiare;

  8. h.

    la base legale dell’assegno familiare;

  9. i.

    l’inizio e la fine del diritto;

  10. j.

    il datore di lavoro, nel caso in cui la cassa di compensazione per assegni familiari cui è affiliato lo richieda.

2

 L’UFAS emana direttive sui dettagli dei dati da registrare.

  1. Nuova espr. giusta l’all. cifra II n. 40 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

Art. 18bServizi autorizzati all’accesso

I seguenti servizi sono autorizzati ad accedere in linea al registro degli assegni familiari:1

  1. a.

    i servizi di cui all’articolo 21c LAFam;

  2. b.

    i servizi svizzeri competenti per il coordinamento degli assegni familiari nelle relazioni internazionali;

  3. c.

    le autorità cantonali che esercitano la vigilanza conformemente all’articolo 17 capoverso 2 LAFam;

  4. d.

    l’UFAS, per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 27 capoverso 2 LAFam e all’articolo 72a capoverso 2 lettera c LAVS;;

  5. e.

    la Segreteria di Stato dell’economia, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 83 capoverso 1 della legge del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719).
  2. RS 837.0

Art. 18cEccezioni al pubblico accesso

1

 Le autorità competenti per le adozioni e le misure di protezione dell’infanzia, a tutela del bene del figlio, possono ordinare all’Ufficio centrale di compensazione di renderne i dati inaccessibili al pubblico.

2

 L’Ufficio centrale di compensazione rende inaccessibili i dati entro un giorno lavorativo dal ricevimento dell’istruzione.

Art. 18dObbligo di notifica

1

 Se i servizi di cui all’articolo 21c LAFam approvano una richiesta di assegni familiari o procedono a una modifica che incide sul diritto all’assegno, notificano all’Ufficio centrale di compensazione i dati di cui all’articolo 18a capoverso 1 entro un giorno lavorativo.

2

 I datori di lavoro comunicano costantemente ai servizi di cui all’articolo 21c LAFam i dati necessari all’adempimento dell’obbligo di notifica conformemente al capoverso 1. Se vengono a conoscenza di una modifica che incide sul diritto all’assegno, la notificano entro dieci giorni lavorativi.

Art. 18eControllo dell’adempimento dell’obbligo di notifica

1

 L’UFAS controlla almeno una volta l’anno il numero delle notifiche effettuate da ognuno dei servizi di cui all’articolo 21c LAFam.

2

 Se constata lacune o presume inadempienze invita il servizio interessato a fornire i dati richiesti entro un determinato termine.

3

 Se il servizio non dà seguito alla richiesta, l’UFAS ne informa la competente autorità di vigilanza.

Art. 18fTrasmissione e trattamento dei dati

1

 La trasmissione dei dati tra i servizi di cui all’articolo 21c LAFam avviene per via elettronica.

2

 Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, l’Ufficio centrale di compensazione immette i dati nel registro degli assegni familiari.

3

 I servizi di cui all’articolo 21c LAFam sono responsabili dell’esattezza dei dati.

Art. 18gCollaborazione

1

 I servizi di cui all’articolo 21c LAFam collaborano all’esercizio e allo sviluppo del registro degli assegni familiari.

2

 In particolare possono formulare proposte di sviluppo e prendere posizione sulle proposte della Confederazione.

Art. 18hProtezione dei dati e sicurezza delle informazioni1

1

 La protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni sono rette:2

  1. a.

    dall’ordinanza del 31 agosto 20223 sulla protezione dei dati;

  2. b.

    dall’ordinanza dell’8 novembre 20234 sulla sicurezza delle informazioni;

  3. c.

    ...

2

 L’Ufficio centrale di compensazione, i servizi di cui all’articolo 21c LAFam e i datori di lavoro adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la sicurezza dei dati.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 40 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).
  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 40 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).
  3. RS 235.11
  4. RS 128.1

Art. 18iDurata della conservazione

1

 I dati del registro degli assegni familiari sono conservati per cinque anni a decorrere dal mese in cui termina il diritto all’assegno familiare; alla scadenza del termine sono sottoposti all’Archivio federale per l’archiviazione.

2

 I dati giudicati privi di valore archivistico dall’Archivio federale sono distrutti.

Art. 18jAccesso al registro degli assegni familiari per altri compiti1

1

 Per lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione del sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG2, l’Ufficio centrale di compensazione ha accesso ai seguenti dati:

  1. a.

    il numero AVS e la data di nascita del figlio che dà diritto all’assegno familiare;

  2. b.

    il numero AVS dell’avente diritto;

  3. c.

    il tipo di assegno familiare;

  4. d.

    l’inizio e la fine del diritto.

2

 I servizi cantonali di cui all’articolo 21ebis LAFam hanno accesso ai seguenti dati:

  1. a.

    il numero AVS del figlio che dà diritto all’assegno familiare;

  2. b.

    il numero AVS dell’avente diritto;

  3. c.

    la relazione intercorrente tra il figlio che dà diritto all’assegno familiare e l’avente diritto;

  4. d.

    il tipo di assegno familiare;

  5. e.

    l’inizio e la fine del diritto.

  1. Introdotto dall’all. n. 6 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719).
  2. RS 834.1

Sezione 5 Diritto di ricorso delle autorità

Art. 19

1

 L’UFAS e le casse di compensazione per assegni familiari interessate sono legittimate a ricorrere davanti al Tribunale federale contro le sentenze dei tribunali cantonali delle assicurazioni. L’UFAS è legittimato a ricorrere anche contro le sentenze del Tribunale amministrativo federale.

2

 Le sentenze vanno inoltrate alle autorità legittimate a ricorrere mediante lettera raccomandata.

Sezione 6 Statistica

Art. 20

1

 Per gli assegni familiari è allestita una statistica nazionale. Sono prese in considerazione tutte le prestazioni ai sensi della LAFam in favore dei salariati, dei lavoratori indipendenti e delle persone prive di attività lucrativa.1

2

 I dati contenuti nella statistica concernono in particolare:

  1. a.

    le casse di compensazione per assegni familiari, i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti affiliati e i redditi soggetti all’obbligo di contribuzione;

  2. b.

    il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative;

  3. c.

    l’importo delle prestazioni versate;

  4. d.

    gli aventi diritto e i figli.

3

 I Cantoni rilevano i dati presso le casse di compensazione per assegni familiari. L’UFAS emana direttive concernenti la rilevazione, il trattamento e la classificazione dei dati per Cantone.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4951).

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 21Esecuzione e vigilanza1

1

 L’UFAS ha il compito di eseguire la presente ordinanza, fatti salvi gli articoli 15 e 23 capoverso 2.

2

 Esso provvede all’applicazione uniforme del diritto e, a tal fine, può impartire istruzioni generali agli organi esecutivi in merito all’applicazione delle disposizioni.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779).

Art. 22Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’Allegato.

Art. 23Disposizioni transitorie

1

 La riserva di fluttuazione di cui all’articolo 13 capoverso 2 va ridotta entro tre anni se, all’entrata in vigore della LAFam, supera l’importo delle uscite annue medie.

2

 Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, la cassa di compensazione per assegni familiari della CFC rimborsa alla Confederazione le spese per la propria istituzione più un interesse conforme al mercato. La cassa addossa le spese ai datori di lavoro.

Art. 23aDisposizioni transitorie della modifica dell’8 settembre 20101

1

 Il registro degli assegni familiari entra in funzione nel corso del 2011. L’UFAS stabilisce la data d’intesa con l’Ufficio centrale di compensazione e ne informa i servizi di cui all’articolo 21c LAFam con almeno due mesi d’anticipo.

2

 Entro il 15 del mese precedente l’entrata in funzione del registro degli assegni familiari i servizi di cui all’articolo 21c LAFam comunicano all’Ufficio centrale di compensazione i dati secondo l’articolo 18a capoverso 1 per tutti gli assegni familiari versati a partire dalla data d’entrata in funzione del registro.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 set. 2010, in vigore dal 15 ott. 2010 (RU 2010 4495).

Art. 23bDisposizione transitoria della modifica del 19 giugno 20201

La ripartizione degli Stati di domicilio secondo l’articolo 8 capoverso 3 è effettuata la prima volta al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779).

Art. 24Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Allegati

  • Modifica del diritto vigente

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).