Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 83 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF); visto l’articolo 40 della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza stabilisce le misure che devono essere prese per assicurare la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell’utilizzo di attrezzature a pressione.
2 Essa si applica a:
- a.
attrezzature a pressione con rischio di surriscaldamento, per le quali è stata fissata secondo l’articolo 10 una pressione massima di esercizio (pressione di concessione PC]) superiore a 0,5 bar e nelle quali il prodotto della pressione per il volume (bar × litri) è superiore a 200;
- b.
recipienti a pressione con contenuti gassosi e senza rischio di surriscaldamento, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 2 bar e il prodotto della pressione per il volume (bar × litri) è superiore a 3000;
- c.
recipienti a pressione con contenuti fluidi e senza rischio di surriscaldamento, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 50 bar e il prodotto della pressione per il volume (bar × litri) è superiore a 10 000;
- d.
tubazioni contenenti vapore o acqua calda con una temperatura superiore a 110 °C, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 2 bar, la dimensione nominale (DN) è superiore a 100 e il prodotto della pressione per la dimensione nominale (bar × DN) è superiore a 3500;
- e.
accessori di sicurezza e accessori a pressione da montare su attrezzature a pressione secondo le lettere a–d.
3 La presente ordinanza si applica anche alle attrezzature a pressione che sottostanno all’ordinanza del 29 novembre 20021 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) o all’ordinanza del 3 dicembre 19962 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD), purché adempiano i criteri del capoverso 2 e siano utilizzate in modo fisso.
- RS 741.621
- RS 742.401.6
Art. 2Altro diritto applicabile
RS 832.30Per quanto la presente ordinanza non preveda un disciplinamento speciale, si applicano in particolare l’ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni (OPI) e l’ordinanza 4 del 18 agosto 19931 concernente la legge sul lavoro.
- RS 822.114
RS 819.121Si applicano le definizioni contenute nell’ordinanza del 20 novembre 2002 sulle attrezzature a pressione.
Art. 4Esigenze relative alle attrezzature a pressione
1 Possono essere impiegate soltanto attrezzature a pressione che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la dovuta cura, non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2 L’esigenza di cui al capoverso 1 è considerata in particolare adempiuta se l’azienda utilizza attrezzi a pressione che osservano le disposizioni relative alla messa in circolazione contenute nel corrispondente atto normativo.
3 Occorre provvedere, mediante misure appropriate, affinché la pressione massima e la temperatura massima ammissibili, specificate dal fabbricante per una determinata attrezzatura a pressione, non possano essere superate durante l’utilizzazione.
Art. 5Montaggio e installazione di attrezzature a pressione
Le attrezzature a pressione e i relativi dispositivi devono essere montati e installati osservando le indicazioni del fabbricante e integrati nell’ambiente di lavoro in maniera che:
- a.
le sostanze che ne fuoriescono, in particolare i liquidi, i gas e i vapori, non possano accumularsi o diffondersi in maniera pericolosa; all’occorrenza, i locali devono essere sufficientemente ventilati;
- b.
le sostanze che fuoriescono dai dispositivi destinati a limitare la pressione siano evacuate senza pericolo;
- c.
gli effetti esterni, in particolare meccanici, termici o chimici, non possano provocare pericoli.
Art. 6Protezione contro le esplosioni
In prossimità di attrezzature a pressione contenenti fluidi infiammabili devono essere prese misure di protezione adeguate contro il rischio d’incendio e d’esplosione.
Art. 7Protezione contro l’accesso non autorizzato
Le attrezzature a pressione e le loro valvole devono essere sufficientemente protette contro l’accesso non autorizzato che può provocare pericoli.
1 Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte a manutenzione conformemente alle istruzioni del fabbricante. A tale proposito occorre tener conto della loro destinazione e ubicazione.
2 La manutenzione dev’essere eseguita secondo un piano stabilito in anticipo e i risultati vanno documentati.
Art. 9Utilizzazione di attrezzature a pressione appartenenti a terzi
Chiunque ottiene che un terzo gli metta a disposizione un’attrezzatura a pressione è responsabile del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza.
Art. 10Fissazione della pressione di concessione1
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164.Prima della messa in servizio di un’attrezzatura a pressione, l’azienda deve fissare la pressione massima di esercizio (pressione di concessione [PC]). Quest’ultima non dev’essere superiore alla pressione massima ammissibile (PS), specificata dal fabbricante, di cui all’articolo 2 numero 8 della direttiva 2014/68/UE (direttiva UE sulle attrezzature a pressione), a cui rimanda l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 novembre 20152 sulle attrezzature a pressione..
- Nuovo testo giusta l’art. 7 cpv. 2 dell’O del 25 nov. 2015 sulle attrezzature a pressione, in vigore dal 19 lug. 2016 (RU 2016 233).
- RS 930.114
Sezione 2: Obbligo di notifica e ispezione
Art. 11Obbligo di notifica
1 L’azienda deve notificare per scritto all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) le attrezzature a pressione prima della loro messa in servizio nonché ogni modifica importante.
2 La notifica contiene le seguenti indicazioni:
- a.
i dati tecnici essenziali dell’attrezzatura a pressione;
- b.
l’ubicazione e lo scopo dell’impiego;
- c.
- d.
eventualmente, indicazioni sulla qualifica dell’azienda per eseguire determinate ispezioni internamente all’azienda.
3 L’INSAI tiene un registro delle attrezzature a pressione notificate.
Art. 12Obbligo di ispezione
1 Le attrezzature a pressione vanno sottoposte periodicamente a ispezione.
2 Le ispezioni servono a stabilire lo stato di un’attrezzatura a pressione dal profilo della sicurezza. Devono essere eseguite, indipendentemente dalla manutenzione di cui all’articolo 8, quando l’attrezzatura a pressione non è in esercizio e quando è in esercizio; i risultati delle ispezioni sono documentati.
3 I costi delle ispezioni sono a carico dell’azienda.
Art. 13Esonero dall’obbligo di ispezione
1 L’INSAI può, su richiesta dell’azienda, esonerare attrezzature a pressione dall’obbligo di ispezione se la sicurezza di esercizio è garantita per quanto riguarda la perdita di materiale, le alterazioni del materiale dovute al fluido, la pressione e il funzionamento.
2 Dopo ogni modifica importante dell’attrezzatura a pressione, l’INSAI esamina se l’esonero dall’obbligo di ispezione è giustificato.
Art. 14Competenza in materia di ispezioni
1 Le ispezioni sono eseguite dall’organizzazione incaricata ai sensi dell’articolo 85 capoverso 3 LAINF (organizzazione qualificata). Essa le esegue d’intesa con l’azienda.
2 L’INSAI può incaricare gli ispettorati degli utilizzatori di eseguire le ispezioni periodiche. Essi devono essere accreditati conformemente alla norma ISO/CEI 17020, tipo B1.
3 Le ispezioni delle attrezzature a pressione senza rischio di surriscaldamento durante l’esercizio possono essere eseguite dall’azienda, per quanto essa sia qualificata a farlo e presenti un piano d’ispezione.
4 L’organizzazione qualificata e gli ispettorati degli utilizzatori devono comunicare all’azienda il risultato delle ispezioni periodiche eseguite e farlo iscrivere nel registro.
- ISO/CEI 17020: 1998, documento n. 601.dw, edizione novembre 2004, rev. 04. Questa norma può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.
Art. 15Riparazioni e modifiche
Le riparazioni e le modifiche di attrezzature a pressione possono essere eseguite unicamente d’intesa con l’organizzazione qualificata o con l’ispettorato degli utilizzatori.
La commissione di coordinamento prevista dall’articolo 85 capoverso 2 LAINF emana, conformemente all’articolo 52a OPI1, direttive sull’attuazione della presente ordinanza.
- RS 832.30
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 17Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 Le seguenti ordinanze sono abrogate:
- 1.
Ordinanza del 9 aprile 19251 concernente l’impianto e l’esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore;
- 2.
Ordinanza del 19 marzo 19382 concernente l’impianto e l’esercizio di recipienti a pressione.
2 L’OPI3 è modificata come segue:
La mod. può essere consultata alla RU 2007 2943. - [CS 8 370; RU 1974 1381, 1999 704 n. II 30, 2006 2437 art. 8 n. 1]
- [CS 8 388; RU 2006 2437 art. 8 n. 2]
- RS 832.30
Art. 18Disposizione transitoria relativa ai controlli periodici secondo il diritto anteriore
Le attrezzature a pressione che sottostanno all’obbligo di autorizzazione utilizzate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono sottoposte al diritto anteriore sino alla prossima ispezione interna dell’attrezzatura a pressione da parte dell’organizzazione qualificata. È possibile sottoporle anticipatamente alle disposizioni della presente ordinanza d’intesa con l’organizzazione qualificata.
Art. 19Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1º luglio 2007.