Législation

Ordinanza del 15 giugno 2007 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell'utilizzo di attrezzature a pressione (Ordinanza sull'utilizzo di attrezzature a pressione)

RS 832.312.12In vigoreStato 19.07.201619 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–10
  2. Sezione 2: Obbligo di notifica e ispezione11–16
  3. Sezione 3: Disposizioni finali17–19

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 83 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF); visto l’articolo 40 della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza stabilisce le misure che devono essere prese per assicurare la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell’utilizzo di attrezzature a pressione.

2

 Essa si applica a:

  1. a.

    attrezzature a pressione con rischio di surriscaldamento, per le quali è stata fissata secondo l’articolo 10 una pressione massima di esercizio (pressione di concessione PC]) superiore a 0,5 bar e nelle quali il prodotto della pressione per il volume (bar × litri) è superiore a 200;

  2. b.

    recipienti a pressione con contenuti gassosi e senza rischio di surriscaldamento, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 2 bar e il prodotto della pressione per il volume (bar × litri) è superiore a 3000;

  3. c.

    recipienti a pressione con contenuti fluidi e senza rischio di surriscaldamento, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 50 bar e il prodotto della pressione per il volume (bar × litri) è superiore a 10 000;

  4. d.

    tubazioni contenenti vapore o acqua calda con una temperatura superiore a 110 °C, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 2 bar, la dimensione nominale (DN) è superiore a 100 e il prodotto della pressione per la dimensione nominale (bar × DN) è superiore a 3500;

  5. e.

    accessori di sicurezza e accessori a pressione da montare su attrezzature a pressione secondo le lettere a–d.

3

 La presente ordinanza si applica anche alle attrezzature a pressione che sottostanno all’ordinanza del 29 novembre 20021 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) o all’ordinanza del 3 dicembre 19962 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD), purché adempiano i criteri del capoverso 2 e siano utilizzate in modo fisso.

  1. RS 741.621
  2. RS 742.401.6

Art. 2Altro diritto applicabile

RS 832.30

Per quanto la presente ordinanza non preveda un disciplinamento speciale, si applicano in particolare l’ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni (OPI) e l’ordinanza 4 del 18 agosto 19931 concernente la legge sul lavoro.

  1. RS 822.114

Art. 3Definizioni

RS 819.121

Si applicano le definizioni contenute nell’ordinanza del 20 novembre 2002 sulle attrezzature a pressione.

Art. 4Esigenze relative alle attrezzature a pressione

1

 Possono essere impiegate soltanto attrezzature a pressione che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la dovuta cura, non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

2

 L’esigenza di cui al capoverso 1 è considerata in particolare adempiuta se l’azienda utilizza attrezzi a pressione che osservano le disposizioni relative alla messa in circolazione contenute nel corrispondente atto normativo.

3

 Occorre provvedere, mediante misure appropriate, affinché la pressione massima e la temperatura massima ammissibili, specificate dal fabbricante per una determinata attrezzatura a pressione, non possano essere superate durante l’utilizzazione.

Art. 5Montaggio e installazione di attrezzature a pressione

Le attrezzature a pressione e i relativi dispositivi devono essere montati e installati osservando le indicazioni del fabbricante e integrati nell’ambiente di lavoro in maniera che:

  1. a.

    le sostanze che ne fuoriescono, in particolare i liquidi, i gas e i vapori, non possano accumularsi o diffondersi in maniera pericolosa; all’occorrenza, i locali devono essere sufficientemente ventilati;

  2. b.

    le sostanze che fuoriescono dai dispositivi destinati a limitare la pressione siano evacuate senza pericolo;

  3. c.

    gli effetti esterni, in particolare meccanici, termici o chimici, non possano provocare pericoli.

Art. 6Protezione contro le esplosioni

In prossimità di attrezzature a pressione contenenti fluidi infiammabili devono essere prese misure di protezione adeguate contro il rischio d’incendio e d’esplosione.

Art. 7Protezione contro l’accesso non autorizzato

Le attrezzature a pressione e le loro valvole devono essere sufficientemente protette contro l’accesso non autorizzato che può provocare pericoli.

Art. 8Manutenzione

1

 Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte a manutenzione conformemente alle istruzioni del fabbricante. A tale proposito occorre tener conto della loro destinazione e ubicazione.

2

 La manutenzione dev’essere eseguita secondo un piano stabilito in anticipo e i risultati vanno documentati.

Art. 9Utilizzazione di attrezzature a pressione appartenenti a terzi

Chiunque ottiene che un terzo gli metta a disposizione un’attrezzatura a pressione è responsabile del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 10Fissazione della pressione di concessione1

Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164.

Prima della messa in servizio di un’attrezzatura a pressione, l’azienda deve fissare la pressione massima di esercizio (pressione di concessione [PC]). Quest’ultima non dev’essere superiore alla pressione massima ammissibile (PS), specificata dal fabbricante, di cui all’articolo 2 numero 8 della direttiva 2014/68/UE (direttiva UE sulle attrezzature a pressione), a cui rimanda l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 novembre 20152 sulle attrezzature a pressione..

  1. Nuovo testo giusta l’art. 7 cpv. 2 dell’O del 25 nov. 2015 sulle attrezzature a pressione, in vigore dal 19 lug. 2016 (RU 2016 233).
  2. RS 930.114

Sezione 2: Obbligo di notifica e ispezione

Art. 11Obbligo di notifica

1

 L’azienda deve notificare per scritto all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) le attrezzature a pressione prima della loro messa in servizio nonché ogni modifica importante.

2

 La notifica contiene le seguenti indicazioni:

  1. a.

    i dati tecnici essenziali dell’attrezzatura a pressione;

  2. b.

    l’ubicazione e lo scopo dell’impiego;

  3. c.

    le misure di protezione;

  4. d.

    eventualmente, indicazioni sulla qualifica dell’azienda per eseguire determinate ispezioni internamente all’azienda.

3

 L’INSAI tiene un registro delle attrezzature a pressione notificate.

Art. 12Obbligo di ispezione

1

 Le attrezzature a pressione vanno sottoposte periodicamente a ispezione.

2

 Le ispezioni servono a stabilire lo stato di un’attrezzatura a pressione dal profilo della sicurezza. Devono essere eseguite, indipendentemente dalla manutenzione di cui all’articolo 8, quando l’attrezzatura a pressione non è in esercizio e quando è in esercizio; i risultati delle ispezioni sono documentati.

3

 I costi delle ispezioni sono a carico dell’azienda.

Art. 13Esonero dall’obbligo di ispezione

1

 L’INSAI può, su richiesta dell’azienda, esonerare attrezzature a pressione dall’obbligo di ispezione se la sicurezza di esercizio è garantita per quanto riguarda la perdita di materiale, le alterazioni del materiale dovute al fluido, la pressione e il funzionamento.

2

 Dopo ogni modifica importante dell’attrezzatura a pressione, l’INSAI esamina se l’esonero dall’obbligo di ispezione è giustificato.

Art. 14Competenza in materia di ispezioni

1

 Le ispezioni sono eseguite dall’organizzazione incaricata ai sensi dell’articolo 85 capoverso 3 LAINF (organizzazione qualificata). Essa le esegue d’intesa con l’azienda.

2

 L’INSAI può incaricare gli ispettorati degli utilizzatori di eseguire le ispezioni periodiche. Essi devono essere accreditati conformemente alla norma ISO/CEI 17020, tipo B1.

3

 Le ispezioni delle attrezzature a pressione senza rischio di surriscaldamento durante l’esercizio possono essere eseguite dall’azienda, per quanto essa sia qualificata a farlo e presenti un piano d’ispezione.

4

 L’organizzazione qualificata e gli ispettorati degli utilizzatori devono comunicare all’azienda il risultato delle ispezioni periodiche eseguite e farlo iscrivere nel registro.

  1. ISO/CEI 17020: 1998, documento n. 601.dw, edizione novembre 2004, rev. 04. Questa norma può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

Art. 15Riparazioni e modifiche

Le riparazioni e le modifiche di attrezzature a pressione possono essere eseguite unicamente d’intesa con l’organizzazione qualificata o con l’ispettorato degli utilizzatori.

Art. 16Direttive

La commissione di coordinamento prevista dall’articolo 85 capoverso 2 LAINF emana, conformemente all’articolo 52a OPI1, direttive sull’attuazione della presente ordinanza.

  1. RS 832.30

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 17Abrogazione e modifica del diritto vigente

1

 Le seguenti ordinanze sono abrogate:

  1. 1.

    Ordinanza del 9 aprile 19251 concernente l’impianto e l’esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore;

  2. 2.

    Ordinanza del 19 marzo 19382 concernente l’impianto e l’esercizio di recipienti a pressione.

2

 L’OPI3 è modificata come segue:

La mod. può essere consultata alla RU 2007 2943.

...

  1. [CS 8 370; RU 1974 1381, 1999 704 n. II 30, 2006 2437 art. 8 n. 1]
  2. [CS 8 388; RU 2006 2437 art. 8 n. 2]
  3. RS 832.30

Art. 18Disposizione transitoria relativa ai controlli periodici secondo il diritto anteriore

Le attrezzature a pressione che sottostanno all’obbligo di autorizzazione utilizzate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono sottoposte al diritto anteriore sino alla prossima ispezione interna dell’attrezzatura a pressione da parte dell’organizzazione qualificata. È possibile sottoporle anticipatamente alle disposizioni della presente ordinanza d’intesa con l’organizzazione qualificata.

Art. 19Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1º luglio 2007.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 19.07.2016. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).