Législation

Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

RS 832.311.141 · OLCostr · 122 articoli

Ordinanza sui lavori di costruzione (RS 832.311.141) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (122 articoli)

Art. 1, Oggetto

La presente ordinanza stabilisce i provvedimenti da adottare per garantire la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione.…

Art. 2, Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. lavori di costruzione: b. altezza di caduta: 1. per le superfici di lavoro e le superfici praticabili la cui inclinazione è inferiore o uguale a 60°, la differenza di a…

Art. 3, Pianificazione dei lavori di costruzione

1 La pianificazione dei lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d’infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l’applicazione delle mis…

Art. 4, Piano di sicurezza e di protezione della salute

1 Il datore di lavoro deve provvedere affinché prima dell’inizio dei lavori sia disponibile un piano che illustri le misure di sicurezza e di protezione della salute necessarie per i pr…

Art. 5, Organizzazione della sicurezza sul lavoro e della protezione

della salute 1 Il datore di lavoro deve designare in ogni cantiere una persona competente per la sicurezza sul lavoro e per la protezione della salute; questa persona deve…

Art. 6, Obbligo di indossare un casco di protezione

1 I lavoratori devono indossare un casco di protezione per tutti i lavori in cui sono esposti al pericolo della caduta di oggetti o di materiali. 2 È obbligatorio indossare il casco di prot…

Art. 7, Indumenti ad alta visibilità

Durante i lavori in prossimità di mezzi di trasporto, come macchine da cantiere e veicoli di trasporto, o di vie di passaggio pubbliche i lavoratori devono indossare indumenti ad alta visibilità in materi…

Art. 8, Soccorso delle vittime d’infortuni

1 Deve essere garantita la possibilità di soccorrere le vittime di infortuni. 2 I numeri di telefono d’emergenza dei servizi di soccorso più vicini, come medico, ospedale, ambulanza, polizia, pompie…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).