Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (legge), ordina:
Sezione 1 In generale
Art. 1Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina il calcolo uniforme dei costi e la registrazione uniforme delle prestazioni negli ospedali e nelle case di cura.
2 È applicabile agli ospedali, alle case per partorienti e alle case di cura autorizzati ai sensi dell’articolo 39 della legge.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
1 Il calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni devono essere effettuati in modo che forniscano le basi per:
- a.
operare una distinzione delle prestazioni e dei costi attinenti alla cura ospedaliera, ambulatoriale e per pazienti lungodegenti;
- b.
determinare le prestazioni e i costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in relazione con la cura ospedaliera in ospedale e in una casa per partorienti;
- c.
- d.
determinare le prestazioni e i costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in relazione con la cura ambulatoriale in ospedale e in una casa per partorienti;
- e.
determinare le prestazioni e i costi delle cure come pure le altre prestazioni dispensate nelle case di cura e nell’ambito della cura per pazienti lungodegenti in ospedale che sono prese a carico dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e i loro costi;
- f.
determinare le prestazioni e i costi delle cure per ogni livello dei bisogni di cure nelle case di cura e nell’ambito della cura per pazienti lungodegenti in ospedale;
- g.
escludere le prestazioni economicamente di interesse generale ai sensi dell’articolo 49 capoverso 3 della legge e i loro costi;
- h.
escludere i costi coperti dai contributi di cui all’articolo 3 dell’ordinanza dell’8 maggio 20241 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.
2 La distinzione e la determinazione dei costi e delle prestazioni summenzionati devono permettere:
- a.
- b.
di comparare gli istituti a livello regionale, cantonale e intercantonale allo scopo di analizzare i costi e le prestazioni;
- c.
- d.
di calcolare stanziamenti globali di bilancio;
- e.
di approntare le pianificazioni cantonali;
- f.
di valutare l’economicità e l’equità della fornitura di prestazioni;
- g.
di controllare l’evoluzione e il livello dei costi.
- RS 811.225
Sezione 2 Definizioni
Art. 3Cura ospedaliera1
Sono considerate cure ospedaliere ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 della legge le degenze relative a esami, terapie e cure in ospedale o in case per partorienti:
- a.
di una durata di almeno 24 ore;
- b.
di una durata inferiore a 24 ore, nel corso delle quali un letto viene occupato durante una notte;
- c.
in ospedale in caso di trasferimento in un altro ospedale;
- d.
in una casa per partorienti in caso di trasferimento in ospedale;
- e.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
Art. 5Cura ambulatoriale1
Sono considerate ambulatoriali ai sensi dell’articolo 49 capoverso 6 della legge le cure che non sono considerate ospedaliere. Sono pure considerate cure ambulatoriali le degenze ripetute in cliniche di giorno o di notte.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
Art. 6Cura per pazienti lungodegenti1
Sono considerate cure per pazienti lungodegenti ai sensi degli articoli 49 capoverso 4 e 50 della legge le degenze in ospedale o in casa di cura senza che, secondo l’indicazione medica, siano necessarie cure e assistenza o una riabilitazione medica in ospedale.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
Art. 7Costi di formazione universitaria e di ricerca1
1 Sono considerati costi di formazione universitaria ai sensi dell’articolo 49 capoverso 3 lettera b della legge i mezzi impiegati per:
- a.
la formazione di base teorica e pratica degli studenti di una professione medica disciplinata nella legge federale del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche, fino al conseguimento del diploma federale;
- b.
il perfezionamento degli studenti secondo la lettera a fino all’ottenimento del titolo federale di perfezionamento.
2 Sono considerati costi per la ricerca ai sensi dell’articolo 49 capoverso 3 della legge i mezzi impiegati per i lavori creativi intrapresi in modo sistematico e lo sviluppo sperimentale allo scopo di accrescere il livello delle conoscenze come pure la loro utilizzazione per permettere nuove applicazioni. Ne fanno parte i progetti realizzati per accrescere le conoscenze scientifiche come pure per migliorare la prevenzione, la diagnosi o la cura di malattie.
3 Sono considerati costi di formazione universitaria e di ricerca anche i costi indiretti come pure i mezzi impiegati per le attività di formazione e di ricerca finanziate da terzi.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
- RS 811.11
1 Sono considerati investimenti ai sensi dell’articolo 49 capoverso 7 della legge i beni mobili e immobili come pure le altre immobilizzazioni che sono necessari per l’adempimento del mandato di prestazioni ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 lettera e della legge.
2 Sono assimilate alle operazioni di acquisto le operazioni di acquisto rateale e di locazione. I costi delle operazioni di acquisto rateale e di locazione sono giustificati separatamente come costi d’utilizzazione delle immobilizzazioni.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
Sezione 3 Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni
Art. 9Esigenze per il calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni
1 Gli ospedali, le case per partorienti e le case di cura devono tenere una contabilità analitica nella quale i costi sono giustificati in modo appropriato secondo il luogo dove la prestazione è fornita e per rapporto alla prestazione.1
2 La contabilità analitica deve comprendere in particolare i tipi di costo, i centri di costo, le unità finali d’imputazione e la registrazione delle prestazioni.
3 La contabilità analitica deve permettere una giustificazione appropriata dei costi delle prestazioni. I costi sono imputati alle prestazioni in una forma adeguata.
4 La contabilità analitica deve essere elaborata in modo che non si possano trarre conclusioni sulla persona curata.
5 La contabilità analitica deve essere approntata per ogni anno civile e messa a disposizione a partire dal 30 aprile dell’anno seguente.
6 Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) può emanare disposizioni più dettagliate riguardanti l’elaborazione tecnica della contabilità analitica. In tal caso consulta i Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
Art. 10Esigenze nei confronti di ospedali e case per partorienti1
1 Gli ospedali e le case per partorienti devono tenere una contabilità finanziaria.
2 Gli ospedali devono calcolare i costi dei centri di costo secondo la nomenclatura fissata nel regolamento per il trattamento di cui all’articolo 30c dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie.3
3 Gli ospedali e le case per partorienti devono tenere una contabilità dei salari.
4 Dev’essere tenuta una contabilità dei costi e delle prestazioni.
5 Per il calcolo dei costi d’utilizzazione delle immobilizzazioni gli ospedali e le case per partorienti devono tenere una contabilità delle immobilizzazioni. Sono considerati investimenti ai sensi dell’articolo 8 gli oggetti con un valore di acquisto di 10 000 franchi o più.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
- RS 832.102
- Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 19 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statististica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).
Art. 10aDati degli ospedali e delle case per partorienti1
1 La contabilità delle immobilizzazioni deve contenere, per ogni immobilizzazione, almeno i dati concernenti:
- a.
- b.
la durata d’utilizzazione prevista in anni;
- c.
- d.
il valore contabile dell’immobilizzazione all’inizio dell’anno;
- e.
il tasso di ammortamento;
- f.
- g.
il valore contabile dell’immobilizzazione alla fine dell’anno;
- h.
il tasso d’interesse calcolatorio;
- i.
l’interesse calcolatorio annuo;
- j.
i costi annui d’utilizzazione delle immobilizzazioni come somma dell’ammortamento annuo e degli interessi calcolatori annui.
2 Le immobilizzazioni necessarie per l’esercizio e per l’adempimento del mandato di prestazioni dell’istituto possono essere prese in considerazione al massimo con il loro valore di acquisto.
3 Gli ammortamenti annui massimi sono calcolati a partire dal valore d’acquisto con ammortamento lineare per la durata d’utilizzazione prevista in funzione di un valore residuo pari a zero.
4 Gli interessi calcolatori delle immobilizzazioni necessarie per l’esercizio e per la fornitura delle prestazioni ospedaliere sono calcolati in base al metodo del valore medio. Il tasso d’interesse ammonta al 3,7 per cento. Esso è verificato periodicamente.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
1 Le case di cura devono tenere una contabilità finanziaria.
2 Per il calcolo dei costi degli investimenti deve essere tenuta una contabilità degli investimenti.
3 Deve essere tenuta una contabilità dei costi e delle prestazioni.
Sezione 4 Giustificazione delle prestazioni fornite
Art. 12Esigenze per la statistica delle prestazioni
1 Gli ospedali, le case per partorienti e le case di cura devono tenere una statistica delle prestazioni.1
2 La statistica delle prestazioni deve permettere una giustificazione appropriata delle prestazioni fornite.
3 La statistica delle prestazioni deve essere elaborata in modo che non si possano trarre conclusioni sulla persona curata.
4 La statistica delle prestazioni deve essere approntata per ogni anno civile e messa a disposizione a partire dal 30 aprile dell’anno seguente.
5 Il Dipartimento può emanare disposizioni più dettagliate riguardanti l’elaborazione tecnica della statistica delle prestazioni. In tal caso consulta i Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
Art. 13Ospedali e case per partorienti1
1 La statistica delle prestazioni degli ospedali deve essere elaborata in coordinamento con la rilevazione per la statistica dell’assistenza sanitaria di cui al numero 05.03 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 30 aprile 20252 sulla statistica federale. Questa disposizione si applica per analogia alle case per partorienti.3
2 La statistica delle prestazioni deve comprendere segnatamente gli elementi descrizione delle prestazioni, movimento dei pazienti, giornate di cura, durata di degenza e numero di punti effettuati.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
- RS 431.011
- Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 19 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statististica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).
1 La statistica delle prestazioni delle case di cura è elaborata in coordinamento con la rilevazione per la statistica dell’assistenza sanitaria di cui al numero 05.03 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 30 aprile 20251 sulla statistica federale.2
2 La statistica delle prestazioni deve comprendere segnatamente gli elementi descrizione delle prestazioni, giornate di soggiorno e giornate di cura per livello dei bisogni di cure.
- RS 431.011
- Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 19 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statististica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).
Sezione 5 Consultazione dei documenti
Gli ospedali, le case per partorienti e le case di cura devono tenere a disposizione per consultazione i documenti di un anno, a partire dal 1° maggio dell’anno seguente. Sono autorizzati a consultarli le autorità che approvano, le autorità della Confederazione competenti in materia e i partner tariffali.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
Sezione 6 Disposizioni finali
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
Art. 17Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.