Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 105h, 106c capoverso 2 e 106d capoverso 2 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal); visto l’articolo 14 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito; visto l’articolo 54a capoverso 6 dell’ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC‑AVS/AI), ordina:
Sezione 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le specificazioni tecniche, le modalità organizzative e il formato dei dati applicabili allo scambio elettronico dei dati secondo gli articoli 64a capoverso 7ter, 65 capoverso 2 e 66a della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie (LAMal) e l’articolo 21a della legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC).
- RS 832.10
- RS 831.30
Sezione 2 Scambio di dati relativi al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi
Le autorità cantonali ai sensi dell’articolo 105d OAMal e gli assicuratori costituiscono un gruppo chiuso di utilizzatori (rete).
Art. 3Piattaforma informatica per lo scambio di dati
1 Per lo scambio di dati, le autorità cantonali e gli assicuratori che partecipano alla rete utilizzano la piattaforma informatica Sedex dell’Ufficio federale di statistica (UST).
2 Essi sono responsabili delle notifiche e del rispetto delle direttive operative di Sedex e assumono i costi della realizzazione. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui incarichino terzi di garantire la trasmissione delle notifiche tra loro e Sedex.
Art. 4Procedure di notifica
Fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2, lo scambio di dati avviene mediante le seguenti procedure di notifica:
- a.
notifica da parte dell’assicuratore di un evento nel quadro di un’esecuzione e notifica da parte dell’autorità cantonale dell’assunzione di un credito;
- b.
notifica da parte dell’autorità cantonale di una garanzia di assunzione di crediti dell’assicuratore e notifica periodica da parte dell’assicuratore dei crediti interessati e dei relativi pagamenti già effettuati dal Cantone;
- c.
notifica da parte dell’autorità cantonale dell’obbligo di avviare una sospensione delle prestazioni, di terminarla o annullarla e notifica da parte dell’assicuratore di una conferma d’attuazione di tale obbligo;
- d.
notifica da parte dell’assicuratore dei conteggi trimestrali per il corrente anno civile e di un conteggio finale per l’anno civile trascorso riguardanti gli attestati di carenza di beni ricevuti per gli assicurati;
- e.
notifica da parte dell’autorità cantonale dell’assunzione di un credito ai sensi del capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 18 marzo 20221 e notifica da parte dell’assicuratore di una conferma della cessione del credito e dei pagamenti parziali già effettuati.
- RU 2023 678
Art. 5Standard per lo scambio di dati
Per le procedure di notifica di cui all’articolo 4, le autorità cantonali e gli assicuratori che partecipano alla rete rispettano la struttura e la semantica dei dati da notificare, le azioni, reazioni e opzioni nonché i requisiti tecnici per collegarsi alla rete secondo il «Progetto di scambio di dati ai sensi dell’articolo 64a LAMal» (disponibile unicamente in francese e tedesco), versione 2‑01 del 10 giugno 20241 (standard 64a).
- Il documento può essere consultato all’indirizzo www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Assicuratori e vigilanza > Scambio di dati tra assicuratori e Cantoni relativi al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nonché relativi alla riduzione dei premi.
Art. 6Dati da notificare
1 Le autorità cantonali e gli assicuratori che partecipano alla rete notificano i dati secondo lo standard 64a necessari per le procedure di notifica di cui all’articolo 4.
2 Possono notificare i seguenti dati soltanto se esiste una base legale nel diritto cantonale e il rispettivo Cantone ne fornisce la prova:
- a.
dati relativi alle notifiche di cui all’articolo 4 lettera a da parte dell’assicuratore secondo cui:
- 1.
le condizioni per la presentazione di una domanda di continuazione dell’esecuzione sono soddisfatte,
- 2.
egli ha presentato una domanda di continuazione dell’esecuzione,
- 3.
egli ha ricevuto un attestato di carenza di beni per un assicurato;
- b.
dati relativi alle notifiche di cui all’articolo 4 lettera b da parte dell’autorità cantonale secondo cui gli assicurati elencati non vanno escussi e l’autorità cantonale assume i loro pagamenti in arretrato;
- c.
dati relativi alle notifiche di cui all’articolo 4 lettera b da parte dell’assicuratore riguardanti:
- 1.
i crediti nei confronti degli assicurati secondo la lettera b,
- 2.
i pagamenti effettuati dagli assicurati secondo la lettera b.
Sezione 3 Scambio di dati relativi alla riduzione dei premi nonché relativi all’importo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico‑sanitarie nell’ambito delle prestazioni complementari
1 I servizi cantonali ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal e gli assicuratori costituiscono una rete.
2 L’istituzione comune di cui all’articolo 18 LAMal1 è assimilata a un servizio cantonale.
- RS 832.10
Art. 8Piattaforma informatica per lo scambio di dati
1 Per lo scambio di dati, i servizi cantonali e gli assicuratori che partecipano alla rete utilizzano la piattaforma informatica Sedex dell’UST.
2 Essi sono responsabili delle notifiche e del rispetto delle direttive operative di Sedex e assumono i costi della realizzazione. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui incarichino terzi di garantire la trasmissione delle notifiche tra loro e Sedex.
Art. 9Procedure di notifica
1 Lo scambio di dati avviene mediante le seguenti procedure di notifica:
- a.
notifica di una riduzione dei premi da parte del servizio cantonale;
- b.
notifica di decurtazione o annullamento di una riduzione dei premi da parte del servizio cantonale;
- c.
notifica di modifiche essenziali nel rapporto d’assicurazione da parte dell’assicuratore;
- d.
notifica del conto annuale da parte dell’assicuratore;
- e.
notifica da parte dell’assicuratore del premio effettivo ai sensi dell’articolo 16d OPC‑AVS/AI.
2 Sono considerate modifiche essenziali del rapporto assicurativo le modifiche dei dati assicurativi determinanti per la decisione relativa alla riduzione dei premi.
3 I Cantoni possono prevedere ulteriori procedure di notifica.
Art. 10Standard per lo scambio di dati
1 Per le procedure di notifica di cui all’articolo 9 capoverso 1, i servizi cantonali e gli assicuratori che partecipano alla rete rispettano la struttura e la semantica dei dati da notificare, le azioni, reazioni e opzioni nonché i requisiti tecnici per collegarsi alla rete secondo il «Progetto di scambio di dati relativi alla riduzione dei premi» (disponibile unicamente in francese e tedesco), versione 4.1 del 25 marzo 20201 (standard RP).
2 Il termine «premio tariffario» ai sensi del numero 3.2.5 dello standard RP corrisponde al termine «premio effettivo» secondo l’articolo 16d OPC‑AVS/AI.
- Il documento può essere consultato all’indirizzo www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Assicuratori e vigilanza > Scambio di dati tra assicuratori e Cantoni relativi al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nonché relativi alla riduzione dei premi.
Art. 11Dati da notificare
1 I servizi cantonali e gli assicuratori che partecipano alla rete notificano i dati necessari secondo lo standard RP per le procedure di notifica di cui all’articolo 9 capoverso 1.
2 Se previsto dal diritto cantonale, essi possono notificare dati supplementari ai sensi del numero 3.2.17 dello standard RP.
3 I servizi cantonali non possono notificare le variazioni dell’importo della prestazione complementare annua secondo la LPC1 che non influiscono sull’importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
- RS 831.30
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 12Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DFI del 13 novembre 20121 sullo scambio di dati relativi alla riduzione dei premi è abrogata.
- [RU 2012 6853; 2013 4525; 2017 5527; 2020 2537]
Art. 13Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.