Législation

Ordinanza del DFI del 3 novembre 2021 sulle prestazioni di cura mediche ambulatoriali

RS 831.201.21In vigoreStato 01.01.20222 articoli

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 3quinquies capoverso 4 dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI), ordina:

Art. 1

1

 Le prestazioni di cura mediche ambulatoriali secondo l’articolo 3quinquies capoverso 1 OAI comprendono i seguenti provvedimenti:

  1. a.

    valutazione:

    1. 1.

      determinazione del bisogno di cure dell’assicurato e dell’ambiente in cui vive,

    2. 2.

      pianificazione dei provvedimenti necessari;

  2. b.

    consulenza:

    1. 1.

      consulenza all’assicurato ed eventualmente agli ausiliari non professionisti addetti alle cure per l’esecuzione delle cure, in particolare per quanto concerne la gestione della malattia, la somministrazione dei medicamenti o l’impiego di apparecchi medici,

    2. 2.

      istruzione concernente le cure da prodigare,

    3. 3.

      attuazione dei controlli necessari;

  3. c.

    coordinamento: provvedimenti di coordinamento in situazioni di cura complesse e nel contempo instabili;

  4. d.

    esami:

    1. 1.

      valutazione dello stato di salute generale, in particolare misurazione delle funzioni vitali,

    2. 2.

      prelievo di materiale per esami di laboratorio,

    3. 3.

      sorveglianza medica durante gli esami;

  5. e.

    cure:

    1. 1.

      provvedimenti medici per la cura di infermità congenite, volti a mantenere le funzioni corporee somatiche,

    2. 2.

      sorveglianza medica durante le cure.

2

 La sorveglianza medica secondo il capoverso 1 lettera d numero 3 e lettera e numero 2 comprende:

  1. a.

    sorveglianza medica di breve durata: valutazione approfondita e completa dello stato di salute generale dell’assicurato allo scopo di riconoscere precocemente i segni di un eventuale peggioramento e permettere al personale infermieristico di adottare immediatamente i provvedimenti necessari;

  2. b.

    sorveglianza medica di lunga durata: sorveglianza di un assicurato nel quale in qualsiasi momento può insorgere una situazione potenzialmente mortale o pericolosa per la salute che necessita dell’intervento di personale infermieristico.

3

 L’ufficio AI stabilisce la durata computabile delle singole prestazioni. A tal fine determina il periodo di tempo effettivo in cui è necessaria la presenza di personale infermieristico tenendo conto delle possibili prestazioni fornite parallelamente.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).