Législation

Ordinanza del 28 agosto 2024 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG dal 2025

RS 831.108Stato 01.01.202511 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti1–5
  2. Sezione 2Assicurazione per l’invalidità6
  3. Sezione 3Indennità di perdita di guadagno7–9
  4. Sezione 4Disposizioni finali10–11

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9bis, 10 capoverso 1 e 33ter della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); visto l’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI); visti gli articoli 16a capoverso 2, 16f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), ordina:

Sezione 1 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 1Tavola scalare dei contributi

I limiti della tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente sono stabiliti come segue:

Franchi

  1. a.

    limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LAVS

60 500.–

  1. b.

    limite inferiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LAVS

10 100.–

Art. 2Contributo minimo delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa

1

 Il limite del reddito di un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 10 000 franchi.

2

 Il contributo minimo delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS e delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 435 franchi all’anno. Nell’assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l’articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 870 franchi all’anno.

Art. 3Rendite ordinarie

1

 L’importo minimo della rendita completa di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoverso 5 LAVS è fissato a 1260 franchi.

2

 Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l’attuale reddito annuo medio determinante del:

Sono applicate le tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2025.

3

 Le nuove rendite, complete o parziali, non devono essere inferiori a quelle precedenti.

Art. 4Livello dell’indice

Le rendite adeguate in virtù dell’articolo 3 capoverso 2 corrispondono a 229,1 punti dell’indice delle rendite. Secondo l’articolo 33ter capoverso 2 LAVS, questo indice equivale alla media aritmetica dei due valori seguenti:

  1. a.

    203,7 punti per l’evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 212,1 punti (settembre 1977 = 100) dell’indice nazionale dei prezzi al consumo;

  2. b.

    254,5 punti per l’evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di 2555 punti (giugno 1939 = 100) dell’indice dei salari nominali.

Art. 5Altre prestazioni

Oltre alle rendite ordinarie, tutte le altre prestazioni dell’AVS e dell’AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della legge o dell’ordinanza sono aumentate in misura corrispondente.

Sezione 2 Assicurazione per l’invalidità

Art. 6

Il contributo minimo secondo l’articolo 3 capoverso 1bis LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è fissato a 70 franchi all’anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente è fissato a 140 franchi all’anno.

Sezione 3 Indennità di perdita di guadagno

Art. 7Indennità totale massima

1

 L’indennità totale massima secondo l’articolo 16a LIPG ammonta a 275 franchi al giorno.

2

 L’importo massimo dell’indennità secondo l’articolo 16f capoverso 1 LIPG ammonta a 220 franchi al giorno.

Art. 8Livello dell’indice

L’indennità totale massima corrisponde a un livello di 2494 punti dell’indice dei salari dell’Ufficio federale di statistica (giugno 1939 = 100).

Art. 9Contributo minimo

Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 25 franchi all’anno.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 10Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza 23 del 12 ottobre 20221 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG è abrogata.

  1. [RU 2022 604]

Art. 11Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).