Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, ordina:
Sezione 1 Applicabilità della LPGA
Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.
- RS 830.1
Sezione 2 Indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)
Art. 2Aventi diritto
3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 19826 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni, se:7
- a.
sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19468 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- abis.la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19;
- b.
subiscono una perdita di guadagno o salariale; e
- c.
nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.9
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.10
4 L’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 190812 sul contratto d’assicurazione. Questo non vale per le prestazioni secondo l’articolo 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.13
- Abrogato dall’all. n. 3 dell’O COVID-19 situazione particolare del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 97).
- Introdotto dal n. I dell’O del 16 apr. 2020 (RU 2020 1257). Abrogato dall’all. n. 3 dell’O COVID-19 situazione particolare del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 97).
- Abrogato dall’all. n. 3 dell’O COVID-19 situazione particolare del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 97).
- Introdotto dall’art. 6 n. 2 dell’O del 2 lug. 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (RU 2020 2737). Abrogato dal n. III 2 dell’O del 2 feb. 2022 (Revoca della quarantena dei contatti e dell’obbligo di telelavoro), con effetto dal 3 feb. 2022 (RU 2022 59).
- Abrogato dall’all. n. 3 dell’O COVID-19 situazione particolare del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 97).
- RS 837.0
- Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O COVID-19 situazione particolare del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 97).
- RS 831.10
- Introdotto dal n. I dell’O del 16 apr. 2020 (RU 2020 1257). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 al 30 giu. 2022 (RU 2020 4571; 2022 97 art. 11 cpv. 9).
- Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2020 (RU 2020 2729). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 183).
- Introdotto dall’appendice dell’O del 13 gen. 2021 (Lavoratori particolarmente a rischio) (RU 2021 5). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2021 906; art. 11 cpv. 8).
- RS 221.229.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 4571).
- Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2020, con effetto dal 17 set. 2020 (RU 2020 3705).
- Abrogati dall’all. n. 3 dell’O COVID-19 situazione particolare del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 97).
Art. 3Inizio e fine del diritto, numero massimo di indennità giornaliere1
3 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento ordinato dalle autorità.4
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 3705).
- Abrogato dall’all. n. 3 dell’O COVID-19 situazione particolare del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 97).
- Abrogato dal n. III 2 dell’O del 2 feb. 2022 (Revoca della quarantena dei contatti e dell’obbligo di telelavoro), con effetto dal 3 feb. 2022 (RU 2022 59).
- Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O COVID-19 situazione particolare del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 97).
- Abrogato dall’all. n. 3 dell’O COVID-19 situazione particolare del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 97).
- Introdotto dall’appendice dell’O del 13 gen. 2021 (Lavoratori particolarmente a rischio) (RU 2021 5). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2021 906; art. 11 cpv. 8).
Art. 4Forma dell’indennità e numero delle indennità giornaliere
1 L’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera.
2 Ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere.
Art. 5Importo e calcolo dell’indennità
1 L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità.
2 All’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 19521 sulle indennità di perdita di guadagno.2
2bis Ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.3
2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.4
2ter0 Se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.5
2quater Per il calcolo dell’indennità dei salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA6, è determinante la perdita salariale derivante dai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19. L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento della perdita salariale.7
3 L’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno.
- RS 834.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 3705).
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020 (RU 2020 3705). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O COVID-19 situazione particolare del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 97).
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020 (RU 2020 3705). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O COVID-19 situazione particolare del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 97).
- Introdotto dal n. I dell’O del 18 giu. 2021 (RU 2021 390). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O COVID-19 situazione particolare del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 97).
- RS 830.1
- Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 4571).
- Introdotto dall’appendice dell’O del 13 gen. 2021 (Lavoratori particolarmente a rischio) (RU 2021 5). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2021 906; art. 11 cpv. 8).
- Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2020, con effetto dal 17 set. 2020 (RU 2020 3705).
Art. 6Estinzione del diritto all’indennità1
In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O COVID-19 situazione particolare del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 97).
Art. 7Esercizio del diritto1
1 Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto.
1bis Le persone di cui all’articolo 2 capoverso 3bis esercitano il diritto all’indennità come segue:
- a.
per ogni mese per cui richiedono l’indennità indicano la cifra d’affari nonché la cifra d’affari mensile media del periodo di riferimento secondo l’articolo 2 capoverso 3ter;
- b.
illustrano a causa di quale provvedimento ordinato dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 è dovuta la diminuzione della loro cifra d’affari.2
2 In caso di continuazione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro, il diritto può essere esercitato da quest’ultimo.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 apr. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 1257).
- Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 4571).
Art. 8Fissazione e pagamento
1 L’indennità è versata all’avente diritto.
2 L’indennità è versata mensilmente e posticipatamente.
3 L’indennità è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità.
5 L’indennità è fissata mediante la procedura semplificata di cui all’articolo 51 LPGA2. Questa disposizione è applicabile, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA, anche alle indennità di notevole entità.
- Abrogato dall’all. n. 3 dell’O COVID-19 situazione particolare del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 97).
- RS 830.1
Art. 8aRiesame periodico1
1Le condizioni per il diritto all’indennità sono riesaminate a intervalli regolari.
2 A tal fine, le casse di compensazione AVS possono effettuare controlli a campione, direttamente o facendo ricorso a periti esterni.2
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 3705).
- Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 4571).
Art. 9Contributi alle assicurazioni sociali
1 Sull’indennità devono essere pagati i contributi:
- a.
all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b.
all’assicurazione per l’invalidità;
- c.
all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno;
- d.
se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione.
2 I contributi sono a carico per metà dell’avente diritto e per metà della Confederazione.
Art. 10Esecuzione e finanziamento
1 L’esecuzione dell’indennità compete alle casse di compensazione AVS.
2 L’indennità, le spese di esecuzione sostenute dalle casse di compensazione e le spese per il riesame periodico e i controlli a campione sono finanziate dalla Confederazione.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 4571).
Art. 10aParticolarità della procedura di contenzioso1
In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA2, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione.
- Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 906).
- RS 830.1
1 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) vigila sull’esecuzione della presente ordinanza. Le casse di compensazione AVS e i loro mandatari devono fornire all’UFAS e alle altre autorità di vigilanza le informazioni di cui essi necessitano per adempiere i loro compiti.
2 Il Controllo federale delle finanze collabora con l’UFAS per determinare i rischi ed evitare versamenti indebiti di prestazioni. Può procedere in modo mirato a controlli presso le casse di compensazione AVS e, a tal fine, ha accesso ai dati necessari concernenti l’indennità di perdita di guadagno per COVID-19.
- Originaria art. 10a. Introdotto dal n. I dell’O del 16 apr. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 1257).
Art. 10bRilevazioni statistiche1
1 A fini statistici le casse di compensazione AVS forniscono all’Ufficio centrale di compensazione (UCC) dati sull’indennità di perdita di guadagno per il COVID-19.
2 L’UCC trasmette a tal fine i dati all’UFAS.
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020 (RU 2020 3705). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 4571).
Art. 10cDisposizioni transitorie della modifica del 4 novembre 20201
1 In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA2, il diritto alle indennità dovute in virtù dell’articolo 2 capoverso 1bis lettera a numero 1 o 2 della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 si estingue il 30 giugno 2021.
2 In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto ad altre indennità dovute in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 è estinto. Le persone che all’entrata in vigore della modifica del 4 novembre 2020 avevano diritto a tali indennità e che intendono esercitare il diritto a indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore dal 17 settembre 2020 devono presentare una nuova richiesta.
- Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 4571).
- RS 830.1
Art. 11Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 2020.
7 Fatto salvo il capoverso 8, si applica fino al 31 dicembre 2022.6
8 Gli articoli 2 capoversi 3quater e 3quinquies, 3 capoversi 5 e 6, nonché 5 capoverso 2quinquies si applicano fino al 31 marzo 2022.7
9 L’articolo 2 capoverso 3bis ha effetto sino al 30 giugno 2022.8
- Abrogato dal n. I dell’O del 4 nov. 2020, con effetto dal 17 set. 2020 (RU 2020 4571).
- Introdotto dal n. I dell’O del 16 apr. 2020 (RU 2020 1257). Abrogato dal n. I dell’O del 22 apr. 2020, con effetto dal 23 apr. 2020 (RU 2020 1335).
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020 (RU 2020 3705). Abrogato dal n. I dell’O del 4 nov. 2020, con effetto dal 17 set. 2020 (RU 2020 4571).
- Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2020 (RU 2020 4571). Abrogato dal n. I dell’O del 18 giu. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 390).
- Introdotto dal n. I dell’O del 18 giu. 2021 (RU 2021 390). Abrogato dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 906).
- Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021 (RU 2021 906). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O COVID-19 situazione particolare del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 97).
- Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 906).
- Introdotto dall’all. n. 3 dell’O COVID-19 situazione particolare del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 97).