Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 13 capoverso 3 della legge del 16 giugno 2017 sui fondi di compensazione, ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
La presente ordinanza disciplina:
- a.
la presentazione dei conti dell’istituto federale di diritto pubblico «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» (compenswiss);
- b.
la compilazione dei conti annuali dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), dell’assicurazione per l’invalidità (AI) e delle indennità di perdita di guadagno (IPG) secondo l’articolo 71 capoverso 1bis della legge federale del 20 dicembre 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti da parte dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC).
- RS 831.10
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
- a.
IPSAS: principi contabili internazionali per il settore pubblico («International Public Sector Accounting Standards») dell’International Public Sector Accounting Standards Board1;
- b.
benefici sociali: prestazioni pecuniarie che rientrano nel campo d’applicazione dell’IPSAS 42 relativo ai benefici sociali («Social Benefits»)2;
- c.
criteri di idoneità: criteri di idoneità per la percezione della prestazione ai sensi dell’IPSAS 42;
- d.
prestazioni in natura: prestazioni in natura nel campo d’applicazione dell’IPSAS relativo ai servizi collettivi e individuali, contenente modifiche all’IPSAS 19 relativo ad accantonamenti, passività e attività potenziali («Collective and Individual Services [Amendments to IPSAS 19, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets]»)3.
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Capitolo 2 Standard applicabili e manuali per la presentazione dei conti
1 La presentazione dei conti si basa sugli IPSAS1.
2 Sono applicabili le deroghe significative agli IPSAS figuranti nell’allegato della presente ordinanza.
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Art. 4Evoluzione degli standard
1 Compenswiss e l’UCC seguono l’evoluzione degli standard e le sue ripercussioni sui conti annuali di AVS, AI e IPG e sul conto aggregato dell’istituto nei seguenti settori:
- a.
compenswiss nel settore dell’attività d’investimento;
- b.
l’UCC nel settore dell’attività assicurativa.
2 Compenswiss e l’UCC informano tempestivamente l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), se le modifiche degli IPSAS1 intervenute nel loro settore hanno ripercussioni sui conti annuali di AVS, AI e IPG o sul conto aggregato dell’istituto.
3 L’UFAS valuta in che modo attuare le modifiche apportate agli IPSAS. A tal fine si consulta con compenswiss per il settore dell’attività d’investimento e con l’UCC per il settore dell’attività assicurativa. Nel settore dell’attività assicurativa l’UFAS si consulta anche con gli organi esecutivi, se questi sono interessati dalle modifiche.
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Art. 5Manuali per la presentazione dei conti
Al fine di attuare le prescrizioni della presente ordinanza:
- a.
compenswiss redige un manuale per la presentazione dei conti nel settore dell’attività d’investimento;
- b.
l’UCC redige un manuale per la presentazione dei conti nel settore dell’attività assicurativa.
Capitolo 3: Concretizzazione degli IPSAS
Sezione 1: IPSAS 42
Art. 6Regola di contabilizzazione per i benefici sociali
1 Le passività relative a benefici sociali vanno contabilizzate, se:
- a.
un evento passato ha dato luogo a un’obbligazione attuale;
- b.
l’obbligazione comporta un flusso in uscita di risorse; e
- c.
l’ammontare dell’obbligazione può essere stimato in modo attendibile.
2 Un evento passato sussiste se tutti i criteri di idoneità sono adempiuti al più tardi alla data di riferimento del bilancio.
Art. 7Adempimento dei criteri di idoneità
I criteri di idoneità sono adempiuti nei seguenti casi:
- a.
rendite dell’AVS: se l’assicurato era in vita il primo giorno di un mese per il quale sussiste il diritto;
- b.
assegno per grandi invalidi dell’AVS e dell’AI:
- 1.
se una decisione stabilisce il diritto a un assegno per grandi invalidi, e
- 2.
se l’assicurato era in vita il primo giorno di un mese per il quale sussiste il diritto;
- c.
rendite dell’AI:
- 1.
nel caso delle richieste di prestazioni per le quali sono ancora in corso accertamenti:
- –
se è stato emesso un preavviso favorevole alla concessione di una rendita dell’AI, e
- –
l’assicurato era in vita il primo giorno di un mese per il quale sussiste un diritto,
- 2.
nel caso delle rendite dell’AI già concesse, se l’assicurato era in vita il primo giorno di un mese per il quale sussiste un diritto;
- d.
indennità giornaliere dell’AI: se l’assicurato ha partecipato a un provvedimento d’integrazione;
- e.
indennità per chi presta servizio delle IPG: se l’assicurato ha compiuto un giorno di servizio;
- f.
indennità di maternità delle IPG: se l’assicurata era in vita il primo giorno di un mese per il quale sussiste un diritto;
- g.
indennità di paternità delle IPG: se l’assicurato ha preso un giorno di congedo;
- h.
indennità di assistenza delle IPG: se l’assicurato ha preso un giorno di congedo di assistenza.
Sezione 2 IPSAS 19 – Regola di contabilizzazione per le prestazioni in natura
1 Vanno contabilizzati accantonamenti per prestazioni in natura, se:
- a.
un evento passato ha dato luogo a un’obbligazione attuale;
- b.
è probabile un flusso in uscita di risorse; e
- c.
l’ammontare dell’obbligazione può essere stimato in modo attendibile.
2 Un evento passato sussiste se la prestazione in natura è stata fruita fino alla data di riferimento del bilancio.
3 Sono considerati prestazioni in natura fruite in particolare:
- a.
un provvedimento sanitario eseguito;
- b.
un provvedimento di reinserimento eseguito;
- c.
un provvedimento professionale eseguito;
- d.
un mezzo ausiliario consegnato.
Capitolo 4: Presentazione e informazioni integrative
Art. 9Presentazione
1 Per la presentazione del bilancio valgono i seguenti principi:
- a.
le attività, le passività e il capitale proprio vanno indicati separatamente nei conti annuali di AVS, AI e IPG e nel conto aggregato dell’istituto;
- b.
le attività e le passività vanno suddivise nelle seguenti categorie:
- 1.
- 2.
- c.
le categorie «attività d’investimento» e «attività assicurativa» vanno suddivise in più voci, se ciò è significativo per la valutazione della situazione patrimoniale o finanziaria da parte di terzi o è richiesto dagli IPSAS1;
- d.
le voci delle categorie «attività d’investimento» e «attività assicurativa» vanno ordinate in base al loro livello di liquidità;
- e.
il debito dell’AI nei confronti dell’AVS deve figurare quale passività derivante dall’attività d’investimento; il credito dell’AVS nei confronti dell’AI deve figurare quale attività derivante dall’attività d’investimento.
2 Per la presentazione del conto economico valgono i seguenti principi:
- a.
il risultato di ripartizione corrisponde alla differenza tra i ricavi e i costi dell’attività assicurativa; esso va indicato separatamente nei conti annuali di AVS, AI e IPG;
- b.
il risultato degli investimenti corrisponde alla differenza tra i ricavi e i costi dell’attività d’investimento; esso va indicato separatamente nei conti annuali di AVS, AI e IPG;
- c.
gli interessi passivi sul debito dell’AI nei confronti dell’AVS e gli interessi attivi sul credito dell’AVS nei confronti dell’AI rientrano nel risultato degli investimenti;
- d.
nel conto economico aggregato vanno indicati separatamente:
- 1.
il risultato dell’attività assicurativa,
- 2.
il risultato dell’attività d’investimento.
3 L’UFAS può impartire all’UCC istruzioni per la presentazione dei conti annuali di AVS, AI e IPG.
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Art. 10Informazioni integrative
1 Oltre a fornire le informazioni integrative prescritte dagli IPSAS1, nell’allegato del conto annuale dell’AI si deve suddividere l’importo delle rendite AI rilevate nell’anno d’esercizio in:
- a.
rendite rilevate per l’anno d’esercizio;
- b.
rendite rilevate per l’anno precedente;
- c.
rendite rilevate per anni anteriori.
2 Tutte le deroghe agli IPSAS vanno indicate e motivate nei conti annuali di AVS, AI e IPG e nel conto aggregato dell’istituto.
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Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 11Abrogazione di un altro atto normativo
[RU 2007 519]L’ordinanza del 14 febbraio 2007 sulla devoluzione all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti della quota spettante alla Confederazione nella ripartizione dell’oro della Banca nazionale è abrogata.
Art. 12Modifica di un altro atto normativo
Le mod. possono essere consultate alla RU 2022 424. Art. 13Disposizioni transitorie
1 I conti annuali di AVS, AI e IPG e il conto aggregato dell’istituto per l’anno d’esercizio 2024 vanno compilati in base al diritto anteriore.
2 Nella relazione sulla gestione per l’anno d’esercizio 2025 i dati di confronto dell’anno 2024 vanno presentati in base al nuovo diritto. In casi motivati compenswiss e l’UCC possono derogare a questo principio per singole voci previo accordo con l’UFAS.
Art. 14Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.