Législation

Ordinanza del 29 giugno 2022 sulla presentazione dei conti dell’istituto federale di diritto pubblico «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» (Ordinanza sulla presentazione dei conti di compenswiss)

RS 830.22In vigoreStato 01.01.202514 articoli

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Indice
  1. Capitolo 1: Disposizioni generali1–2
  2. Capitolo 2Standard applicabili e manuali per la presentazione dei conti3–5
  3. Capitolo 3: Concretizzazione degli IPSAS6–8
  4. Capitolo 4: Presentazione e informazioni integrative9–10
  5. Capitolo 5: Disposizioni finali11–14

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 13 capoverso 3 della legge del 16 giugno 2017 sui fondi di compensazione, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    la presentazione dei conti dell’istituto federale di diritto pubblico «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» (compenswiss);

  2. b.

    la compilazione dei conti annuali dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), dell’assicurazione per l’invalidità (AI) e delle indennità di perdita di guadagno (IPG) secondo l’articolo 71 capoverso 1bis della legge federale del 20 dicembre 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti da parte dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC).

  1. RS 831.10

Art. 2Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    IPSAS: principi contabili internazionali per il settore pubblico («International Public Sector Accounting Standards») dell’International Public Sector Accounting Standards Board1;

  2. b.

    benefici sociali: prestazioni pecuniarie che rientrano nel campo d’applicazione dell’IPSAS 42 relativo ai benefici sociali («Social Benefits»)2;

  3. c.

    criteri di idoneità: criteri di idoneità per la percezione della prestazione ai sensi dell’IPSAS 42;

  4. d.

    prestazioni in natura: prestazioni in natura nel campo d’applicazione dell’IPSAS relativo ai servizi collettivi e individuali, contenente modifiche all’IPSAS 19 relativo ad accantonamenti, passività e attività potenziali («Collective and Individual Services [Amendments to IPSAS 19, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets]»)3.

  1. www.ipsasb.org
  2. www.ipsasb.org
  3. www.ipsasb.org

Capitolo 2 Standard applicabili e manuali per la presentazione dei conti

Art. 3Standard

1

 La presentazione dei conti si basa sugli IPSAS1.

2

 Sono applicabili le deroghe significative agli IPSAS figuranti nell’allegato della presente ordinanza.

  1. www.ipsasb.org

Art. 4Evoluzione degli standard

1

 Compenswiss e l’UCC seguono l’evoluzione degli standard e le sue ripercussioni sui conti annuali di AVS, AI e IPG e sul conto aggregato dell’istituto nei seguenti settori:

  1. a.

    compenswiss nel settore dell’attività d’investimento;

  2. b.

    l’UCC nel settore dell’attività assicurativa.

2

 Compenswiss e l’UCC informano tempestivamente l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), se le modifiche degli IPSAS1 intervenute nel loro settore hanno ripercussioni sui conti annuali di AVS, AI e IPG o sul conto aggregato dell’istituto.

3

 L’UFAS valuta in che modo attuare le modifiche apportate agli IPSAS. A tal fine si consulta con compenswiss per il settore dell’attività d’investimento e con l’UCC per il settore dell’attività assicurativa. Nel settore dell’attività assicurativa l’UFAS si consulta anche con gli organi esecutivi, se questi sono interessati dalle modifiche.

  1. www.ipsasb.org

Art. 5Manuali per la presentazione dei conti

Al fine di attuare le prescrizioni della presente ordinanza:

  1. a.

    compenswiss redige un manuale per la presentazione dei conti nel settore dell’attività d’investimento;

  2. b.

    l’UCC redige un manuale per la presentazione dei conti nel settore dell’attività assicurativa.

Capitolo 3: Concretizzazione degli IPSAS

Sezione 1: IPSAS 42

Art. 6Regola di contabilizzazione per i benefici sociali

1

 Le passività relative a benefici sociali vanno contabilizzate, se:

  1. a.

    un evento passato ha dato luogo a un’obbligazione attuale;

  2. b.

    l’obbligazione comporta un flusso in uscita di risorse; e

  3. c.

    l’ammontare dell’obbligazione può essere stimato in modo attendibile.

2

 Un evento passato sussiste se tutti i criteri di idoneità sono adempiuti al più tardi alla data di riferimento del bilancio.

Art. 7Adempimento dei criteri di idoneità

I criteri di idoneità sono adempiuti nei seguenti casi:

  1. a.

    rendite dell’AVS: se l’assicurato era in vita il primo giorno di un mese per il quale sussiste il diritto;

  2. b.

    assegno per grandi invalidi dell’AVS e dell’AI:

    1. 1.

      se una decisione stabilisce il diritto a un assegno per grandi invalidi, e

    2. 2.

      se l’assicurato era in vita il primo giorno di un mese per il quale sussiste il diritto;

  3. c.

    rendite dell’AI:

    1. 1.

      nel caso delle richieste di prestazioni per le quali sono ancora in corso accertamenti:

      1. –

        se è stato emesso un preavviso favorevole alla concessione di una rendita dell’AI, e

      2. –

        l’assicurato era in vita il primo giorno di un mese per il quale sussiste un diritto,

    2. 2.

      nel caso delle rendite dell’AI già concesse, se l’assicurato era in vita il primo giorno di un mese per il quale sussiste un diritto;

  4. d.

    indennità giornaliere dell’AI: se l’assicurato ha partecipato a un provvedimento d’integrazione;

  5. e.

    indennità per chi presta servizio delle IPG: se l’assicurato ha compiuto un giorno di servizio;

  6. f.

    indennità di maternità delle IPG: se l’assicurata era in vita il primo giorno di un mese per il quale sussiste un diritto;

  7. g.

    indennità di paternità delle IPG: se l’assicurato ha preso un giorno di congedo;

  8. h.

    indennità di assistenza delle IPG: se l’assicurato ha preso un giorno di congedo di assistenza.

Sezione 2 IPSAS 19 – Regola di contabilizzazione per le prestazioni in natura

Art. 8

1

 Vanno contabilizzati accantonamenti per prestazioni in natura, se:

  1. a.

    un evento passato ha dato luogo a un’obbligazione attuale;

  2. b.

    è probabile un flusso in uscita di risorse; e

  3. c.

    l’ammontare dell’obbligazione può essere stimato in modo attendibile.

2

 Un evento passato sussiste se la prestazione in natura è stata fruita fino alla data di riferimento del bilancio.

3

 Sono considerati prestazioni in natura fruite in particolare:

  1. a.

    un provvedimento sanitario eseguito;

  2. b.

    un provvedimento di reinserimento eseguito;

  3. c.

    un provvedimento professionale eseguito;

  4. d.

    un mezzo ausiliario consegnato.

Capitolo 4: Presentazione e informazioni integrative

Art. 9Presentazione

1

 Per la presentazione del bilancio valgono i seguenti principi:

  1. a.

    le attività, le passività e il capitale proprio vanno indicati separatamente nei conti annuali di AVS, AI e IPG e nel conto aggregato dell’istituto;

  2. b.

    le attività e le passività vanno suddivise nelle seguenti categorie:

    1. 1.

      attività d’investimento,

    2. 2.

      attività assicurativa;

  3. c.

    le categorie «attività d’investimento» e «attività assicurativa» vanno suddivise in più voci, se ciò è significativo per la valutazione della situazione patrimoniale o finanziaria da parte di terzi o è richiesto dagli IPSAS1;

  4. d.

    le voci delle categorie «attività d’investimento» e «attività assicurativa» vanno ordinate in base al loro livello di liquidità;

  5. e.

    il debito dell’AI nei confronti dell’AVS deve figurare quale passività derivante dall’attività d’investimento; il credito dell’AVS nei confronti dell’AI deve figurare quale attività derivante dall’attività d’investimento.

2

 Per la presentazione del conto economico valgono i seguenti principi:

  1. a.

    il risultato di ripartizione corrisponde alla differenza tra i ricavi e i costi dell’attività assicurativa; esso va indicato separatamente nei conti annuali di AVS, AI e IPG;

  2. b.

    il risultato degli investimenti corrisponde alla differenza tra i ricavi e i costi dell’attività d’investimento; esso va indicato separatamente nei conti annuali di AVS, AI e IPG;

  3. c.

    gli interessi passivi sul debito dell’AI nei confronti dell’AVS e gli interessi attivi sul credito dell’AVS nei confronti dell’AI rientrano nel risultato degli investimenti;

  4. d.

    nel conto economico aggregato vanno indicati separatamente:

    1. 1.

      il risultato dell’attività assicurativa,

    2. 2.

      il risultato dell’attività d’investimento.

3

 L’UFAS può impartire all’UCC istruzioni per la presentazione dei conti annuali di AVS, AI e IPG.

  1. www.ipsasb.org

Art. 10Informazioni integrative

1

 Oltre a fornire le informazioni integrative prescritte dagli IPSAS1, nell’allegato del conto annuale dell’AI si deve suddividere l’importo delle rendite AI rilevate nell’anno d’esercizio in:

  1. a.

    rendite rilevate per l’anno d’esercizio;

  2. b.

    rendite rilevate per l’anno precedente;

  3. c.

    rendite rilevate per anni anteriori.

2

 Tutte le deroghe agli IPSAS vanno indicate e motivate nei conti annuali di AVS, AI e IPG e nel conto aggregato dell’istituto.

  1. www.ipsasb.org

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 11Abrogazione di un altro atto normativo

[RU 2007 519]

L’ordinanza del 14 febbraio 2007 sulla devoluzione all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti della quota spettante alla Confederazione nella ripartizione dell’oro della Banca nazionale è abrogata.

Art. 12Modifica di un altro atto normativo

Le mod. possono essere consultate alla RU 2022 424.

...

Art. 13Disposizioni transitorie

1

 I conti annuali di AVS, AI e IPG e il conto aggregato dell’istituto per l’anno d’esercizio 2024 vanno compilati in base al diritto anteriore.

2

 Nella relazione sulla gestione per l’anno d’esercizio 2025 i dati di confronto dell’anno 2024 vanno presentati in base al nuovo diritto. In casi motivati compenswiss e l’UCC possono derogare a questo principio per singole voci previo accordo con l’UFAS.

Art. 14Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).