Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 80 capoverso 4 della legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile (LSC); visto l’articolo 33 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati, ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
La presente ordinanza disciplina il trattamento dei seguenti dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile:
- a.
dati personali concernenti le persone che presentano una domanda d’ammissione al servizio civile;
- b.
dati personali concernenti le persone che devono prestare servizio civile;
- c.
dati personali concernenti i gestori di aziende agricole;
- d.
dati concernenti gli istituti d’impiego.
Art. 2Organo federale titolare del trattamento dei dati
1 L’Ufficio federale del servizio civile (CIVI) è titolare del trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile.
2 Può fare ricorso ad altri organi federali e a fornitori privati per lo sviluppo tecnico e per la gestione del sistema.
Art. 3Struttura e contenuto
1 Il sistema automatizzato d’informazione del servizio civile è costituito dalle banche dati «Ziviconnect» e «Business Intelligence System» (BIS).
2 Le categorie di dati contenuti in Ziviconnect sono riportate nell’allegato.
3 Il BIS contiene:
- a.
dati anonimizzati di Ziviconnect;
- b.
dati anonimizzati concernenti gli indicatori relativi ai processi e alle attività utilizzati per monitorare le prestazioni nonché gestire e ottimizzare i processi operativi del CIVI.
I seguenti servizi e organi possono essere collegati in linea a Ziviconnect per gli scopi sottoelencati:
- a.
il servizio di gestione delle identità e degli accessi della Confederazione, per l’autenticazione degli utenti di Ziviconnect;
- b.
il Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile, per l’elaborazione delle domande d’ammissione al servizio civile presentate da persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare;
- c.
la banca dati «Unique Person Identification Database» dell’Ufficio centrale di compensazione, per la verifica dell’identità delle persone che hanno presentato una domanda d’ammissione al servizio civile;
- d.
il sistema d’informazione dell’assicurazione militare, per il trattamento di casi assicurati relativi a persone che devono prestare servizio civile;
- e.
il sistema di biglietteria delle Ferrovie federali svizzere, per l’acquisto di biglietti elettronici da parte del CIVI, delle persone richiedenti l’ammissione al servizio civile e delle persone che prestano servizio civile;
- f.
il software standard SAP «S4/HANA» e il sistema di gestione dei dati di base dell’Amministrazione federale delle finanze:
- 1.
per la fatturazione delle tasse di cui all’articolo 111b dell’ordinanza dell’11 settembre 19961 sul servizio civile (OSCi) e delle multe di cui all’articolo 68 LSC,
- 2.
per la fatturazione dei tributi di cui all’articolo 46 LSC,
- 3.
per la concessione di aiuti finanziari di cui all’articolo 47 LSC;
- g.
il sistema d’informazione dell’Ufficio centrale di compensazione tramite il quale le persone che prestano servizio possono esercitare il loro diritto alle indennità, per l’esecuzione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.
- RS 824.01
Sezione 2 Principi del trattamento dei dati
Art. 5Scopo del trattamento dei dati
I dati sono trattati per adempiere i seguenti compiti:
- a.
lo svolgimento della procedura d’ammissione;
- b.
lo svolgimento della procedura di riconoscimento degli istituti d’impiego;
- c.
il sostegno alle persone che devono prestare servizio civile nella ricerca di possibilità d’impiego e di corsi di formazione nonché nella stipula di convenzioni d’impiego con istituti d’impiego riconosciuti;
- d.
la preparazione, lo svolgimento, la gestione, il controllo e la valutazione degli impieghi;
- e.
lo svolgimento di ispezioni e di controlli di efficacia negli istituti d’impiego e la gestione dei contatti con gli istituti d’impiego;
- f.
la preparazione, lo svolgimento, il finanziamento, la gestione, il controllo e la valutazione delle giornate d’introduzione per le persone richiedenti l’ammissione al servizio civile e dei corsi di formazione per le persone che devono prestare servizio civile;
- g.
l’esecuzione delle procedure disciplinari e le denunce penali;
- h.
l’individuazione del luogo di dimora delle persone che devono prestare servizio civile mediante segnalazione nel sistema di ricerca informatizzato di polizia e la revoca a ricerche avvenute;
- i.
il trattamento delle domande di risarcimento secondo gli articoli 52–61 LSC;
- j.
la consulenza e l’assistenza alle persone che devono prestare servizio civile (art. 26 LSC);
- k.
lo svolgimento di colloqui con gli istituti d’impiego (art. 62 LSC);
- l.
la riscossione dei tributi dagli istituti d’impiego e la concessione di aiuti finanziari ai medesimi;
- m.
la partecipazione alle procedure di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale;
- n.
la contabilità creditori e debitori;
- o.
l’allestimento di statistiche.
Art. 6Comunicazione
1 Il CIVI fornisce un accesso a Ziviconnect ai seguenti organi e alle seguenti persone per gli scopi sottoelencati:
- a.
agli organi federali, agli organi cantonali e ai privati coinvolti nell’adempimento dei compiti previsti dalla LSC, per accedere ai dati personali per gli scopi di cui all’articolo 5;
- b.
agli organi federali e cantonali collegati a Ziviconnect di cui all’articolo 80 capoverso 2 LSC, per accedere a dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 80 capoverso 1bis LSC, nella misura in cui sia necessario per l’adempimento dei loro compiti ai sensi della LSC;
- c.
alle persone che devono prestare servizio civile, per accedere ai dati di istituti d’impiego riconosciuti necessari per la ricerca di possibilità di impiego, per la stipula di una convenzione d’impiego e per la preparazione e lo svolgimento di un impiego;
- d.
agli istituti d’impiego riconosciuti che utilizzano Ziviconnect, per accedere ai dati personali delle persone che devono prestare servizio civile che si sono candidate per un impiego e hanno concordato un impiego necessari per stipulare una convenzione d’impiego e per preparare e svolgere un impiego;
- e.
agli istituti d’impiego riconosciuti, per accedere ai dati personali delle persone che devono prestare servizio civile necessari per stipulare una convenzione d’impiego, a condizione che tali persone abbiano dato il proprio consenso, allo scopo di garantire l’utilità economica degli impieghi di servizio civile e di gestire i programmi prioritari;
- f.
ai responsabili dei corsi impiegati dagli istituti d’istruzione, per accedere ai dati personali delle persone che devono prestare servizio civile necessari per lo svolgimento dei corsi di formazione;
- g.
agli organi cantonali competenti per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare e all’Amministrazione federale delle contribuzioni, per accedere ai dati personali necessari in relazione a questioni connesse alla tassa d’esenzione;
- h.
agli organi preposti all’indennità per perdita di guadagno, per accedere ai dati personali necessari per determinare gli aventi diritto.
2 Il CIVI comunica dati personali di Ziviconnect ai seguenti organi e alle seguenti persone per gli scopi sottoelencati:
- a.
agli organi di cui all’articolo 80b capoverso 1 lettere a–m LSC, per l’adempimento dei loro compiti;
- b.
ai Comuni di domicilio, per determinare il domicilio e il luogo di dimora delle persone che devono prestare servizio civile;
- c.
ai servizi pubblici svizzeri e, all’occorrenza, ad altre istituzioni specializzate:
- 1.
per la garanzia della sicurezza delle persone che devono prestare servizio civile nell’ambito degli impieghi all’estero,
- 2.
per il trattamento delle domande di riconoscimento degli istituti d’impiego che intendono proporre impieghi all’estero o nell’agricoltura,
- 3.
per il trattamento delle domande di aiuto finanziario degli istituti d’impiego;
- d.
ai datori di lavoro delle persone che prestano servizio civile, per constatare l’impossibilità di disdire il contratto di lavoro durante i periodi di cui all’articolo 336c capoverso 1 lettera a del Codice delle obbligazioni1;
- e.
alle casse malati, per la sospensione dell’obbligo di assicurazione delle persone che prestano servizio civile;
- f.
al gestore dell’e-shop del CIVI, per l’amministrazione e la consegna dell’equipaggiamento destinato a contraddistinguere le persone che prestano servizio civile;
- g.
all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, per gli ordini di stampa;
- h.
all’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione, per invii in blocco;
- i.
alle strutture alberghiere e di ristorazione, per la prenotazione di pernottamenti e pasti nell’ambito dei corsi di formazione per le persone che prestano servizio civile;
- j.
ai gestori di piattaforme elettroniche designati dal CIVI, per l’organizzazione di corsi online;
- k.
ai servizi specializzati incaricati dal CIVI, per effettuare le visite mediche e stabilire le misure preventive in vista di impieghi all’estero;
- l.
alle istituzioni incaricate di effettuare test attitudinali in vista di impieghi all’estero, per l’adempimento dei loro compiti;
- m.
ai fornitori di prestazioni che su mandato del CIVI valutano le giornate d’introduzione, i corsi di formazione e gli impieghi, per condurre sondaggi presso le persone richiedenti l’ammissione al servizio civile o che devono prestare servizio civile, gli istituti d’impiego e i responsabili dei corsi.
- RS 220
Art. 7Pubblicazione di dati di base e possibilità d’impiego
1 Il CIVI può rendere pubblicamente accessibili i dati di base e le possibilità d’impiego degli istituti d’impiego riconosciuti.
2 A tal fine può utilizzare anche servizi di comunicazione automatizzati.
Sezione 3 Obblighi
Art. 8Sorveglianza e coordinamento
1 Il CIVI esercita la sorveglianza:
- a.
sul trattamento dei dati personali secondo la presente ordinanza;
- b.
sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione e di sicurezza dei dati da parte dei privati e delle istituzioni private che trattano dati in Ziviconnect.
2 Coordina le sue attività con le autorità della Confederazione, i privati e le istituzioni private che trattano dati in Ziviconnect.
3 Accorda i diritti individuali di trattamento dei dati per Ziviconnect.
Art. 9Obbligo di diligenza
Le autorità, i privati e le istituzioni private devono garantire che i dati personali che trattano in Ziviconnect siano completi, corretti e aggiornati.
Art. 10Sicurezza dei dati
1 Il CIVI emana un regolamento per il trattamento dei dati.
2 Le autorità, i privati e le istituzioni private di cui all’articolo 4 e all’articolo 6 capoverso 1 adottano i provvedimenti organizzativi e tecnici necessari affinché i dati personali siano protetti contro la perdita, la sottrazione nonché il trattamento o la consultazione non autorizzati.
Sezione 4 Conservazione
1 Sono conservati per cinque anni i dati riguardanti:
- a.
le persone che devono prestare servizio civile, dalla fine dell’obbligo di prestare servizio civile;
- b.
gli istituti d’impiego, dall’estinzione del riconoscimento;
- c.
gli istituti d’istruzione, dalla fine dell’anno civile in cui si è tenuto l’ultimo corso di formazione.
2 I dati di cui al capoverso 1 lettera b trattati per scopi impersonali possono essere conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento, a condizione che l’istituto d’impiego sia una persona giuridica.
3 Al termine della durata di conservazione, i dati sono trasmessi all’Archivio federale, anonimizzati o distrutti.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 12Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 20 agosto 20141 sul sistema d’informazione del servizio civile è abrogata.
- [RU 2014 2781; 2016 1927; 2017 6699 cifre I, II; 2021 132 all. n. 31, 800 all. cifra II 34; 2022 568 all. 2 cifra II n. 115; 2023 735 all. 2 cifra II n. 39]
Art. 13Disposizioni transitorie
1 Il sistema d’informazione E-ZIVI è disattivato al più tardi il 31 dicembre 2025.
2 I dati personali contenuti nel sistema d’informazione E-ZIVI sono trasferiti in Ziviconnect entro il 31 dicembre 2025.
Art. 14Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2024.
Allegati
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.