Législation

Ordinanza del 27 ottobre 2021 sui test pilota nell’ambito del servizio civile (OTPSC)

OTPSCRS 824.02Non più in vigoreStato 01.10.202215 articoli

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  • RU 2022 456in vigore il 01.10.2022
    introdotto: art. 15

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 79 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile (LSC), ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’esecuzione di test pilota nel quadro del servizio civile al fine di determinare se nell’ambito di attività dei servizi sociali di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera b LSC esistono altre forme d’impiego idonee al servizio civile.

Art. 2Portata e scopo dei test pilota

1

 L’Ufficio federale del servizio civile (CIVI) svolge i test pilota con un massimo di 80 istituti d’impiego e di 160 persone che devono prestare servizio civile.

2

 I test pilota hanno segnatamente lo scopo di determinare:

  1. a.

    gli enti adeguati quali istituti d’impiego del servizio civile;

  2. b.

    i possibili modelli d’impiego;

  3. c.

    lo statuto delle persone che devono prestare servizio civile e le prestazioni di servizio civile da parte delle stesse.

Art. 3Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    prestazione stazionaria: attività che la persona che presta servizio civile svolge presso l’istituto d’impiego, per quest’ultimo o a sostegno di persone che assistono un familiare.

  2. b.

    prestazione a domicilio: attività che la persona che presta servizio civile svolge al di fuori dell’istituto d’impiego, su incarico di quest’ultimo o a sostegno di persone che assistono un familiare.

Art. 4Riconoscimento quale istituto d’impiego e criterio della particolare importanza per la rinuncia alla riscossione del tributo

1

 Per la durata dei test pilota, il CIVI può riconoscere quale istituto d’impiego un ente con fine di lucro a condizione che le prestazioni che fornisce siano d’interesse pubblico.

2

 La partecipazione dell’istituto d’impiego è considerata di particolare importanza secondo l’articolo 46 capoverso 3 LSC in particolare quando l’istituto d’impiego impiega la persona che presta servizio civile per almeno il 30 per cento per prestazioni a domicilio.

Art. 5Superamento del numero massimo di persone

RS 824.01

Il numero massimo di persone che prestano servizio civile in un istituto d’impiego conformemente all’appendice 1 numero 1 dell’ordinanza dell’11 settembre 1996 sul servizio civile (OSCi) può essere superato se l’istituto d’impiego dimostra di fornire alle persone che prestano servizio civile un’assistenza e un’occupazione sufficienti e se tale superamento non ha alcuna incidenza sul mercato del lavoro.

Art. 6Base volontaria

Le prestazioni di servizio civile nell’ambito dei test pilota avvengono su base volontaria.

Art. 7Grado di occupazione e periodo d’impiego di lunga durata

1

 In deroga all’articolo 35 capoverso 4 OSCi1 la persona che deve prestare servizio civile può svolgere le prestazioni di servizio civile come segue:

  1. a.

    a tempo pieno o a tempo parziale al 50, 60, 70, 80 o 90 per cento;

  2. b.

    su base oraria, d’intesa con l’istituto d’impiego.

2

 Le prestazioni di servizio civile di cui al capoverso 1 lettera a possono essere fornite nel quadro di prestazioni stazionarie e a domicilio oppure esclusivamente nel quadro di prestazioni a domicilio. Le prestazioni di servizio civile di cui al capoverso 1 lettera b possono essere fornite esclusivamente nel quadro di prestazioni a domicilio.

3

 In deroga all’articolo 37 capoverso 4 OSCi, il periodo d’impiego di lunga durata non deve obbligatoriamente essere svolto in un unico istituto d’impiego.

  1. RS 824.01

Art. 8Prestazioni di servizio civile a tempo parziale

1

 Se la persona che presta servizio civile svolge le prestazioni di servizio civile a tempo parziale, alla fine di ogni mese il suo grado di occupazione è convertito in giorni interi; tali giorni sono computati come giorni di servizio prestati. Le frazioni di giorni di servizio rimanenti sono riportate al mese successivo; se alla fine dell’impiego il saldo è di almeno cinque ore è computato un giorno di servizio.

2

 I giorni di vacanza secondo l’articolo 72 OSCi1 e il numero di giorni computabili d’assenza per malattia o infortunio secondo l’articolo 54 OSCi sono adeguati in base al grado di occupazione.

3

 La persona che presta servizio civile a tempo parziale sottostà all’assicurazione militare secondo l’articolo 40 LSC soltanto per la durata delle rispettive prestazioni.

  1. RS 824.01

Art. 9Prestazioni di servizio civile su base oraria

1

 Se la persona che presta servizio civile svolge le prestazioni di servizio civile su base oraria, alla fine di ogni mese è computato un giorno di servizio ogni otto ore. Le frazioni di giorni di servizio rimanenti sono riportate al mese successivo; se alla fine dell’impiego il saldo è di almeno cinque ore è computato un giorno di servizio.

2

 Non sussiste alcun diritto a giorni di vacanza. In caso di malattia o infortunio sono computate le ore concordate tra l’istituto d’impiego e la persona che presta servizio civile prima della malattia o dell’infortunio; quest’ultima deve presentare un certificato medico.

3

 La persona che presta servizio civile su base oraria sottostà all’assicurazione militare secondo l’articolo 40 LSC soltanto per la durata delle rispettive prestazioni fornite su base oraria.

Art. 10Picchetto

1

 Se la persona che presta servizio civile svolge le prestazioni di servizio civile a tempo pieno o a tempo parziale, a settimana può essere impiegata nel servizio di picchetto al massimo una mezza giornata di servizio computabile.

2

 Se la persona che presta servizio civile svolge le prestazioni di servizio civile su base oraria, a settimana può essere impiegata nel servizio di picchetto al massimo a quattro ore di servizio computabili.

Art. 11Durata minima degli impieghi

1

 In deroga all’articolo 37 capoverso 1 OSCi1, l’obbligo della persona che presta servizio civile di compiere un periodo d’impiego di lunga durata è considerato adempiuto se entro la fine dell’impiego possono essere computati almeno 90 giorni.

2

 In deroga all’articolo 39a capoverso 1 OSCi, la durata minima delle prestazioni di servizio civile annuale può essere inferiore a 26 giorni.

  1. RS 824.01

Art. 12Periodi d’impiego a titolo di prova e corsi di formazione

1

 I singoli giorni di un periodo d’impiego a titolo di prova secondo l’articolo 33 OSCi1 devono essere prestati entro 14 giorni dall’inizio dell’impiego. Se in determinati giorni il periodo d’impiego a titolo di prova si svolge su base oraria, è computato un giorno di servizio ogni otto ore; se dopo questo calcolo il saldo è di almeno cinque ore è computato un ulteriore giorno di servizio.

2

 Il mansionario può prevedere che la persona che presta servizio civile frequenti un corso di cinque giorni secondo l’articolo 80 capoverso 1 lettera a OSCi prima o subito dopo l’inizio dell’impiego e un corso di cinque giorni su uno dei temi di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettera b-f OSCi prima o durante le quattro settimane iniziali dell’impiego.

  1. RS 824.01

Art. 13Spese

1

 L’istituto d’impiego rimborsa alla persona che presta servizio civile le spese effettive e comprovate sostenute per compiere il tragitto quotidiano di andata e ritorno dall’alloggio al luogo di lavoro e gli spostamenti relativi alle prestazioni a domicilio.

2

 Se decide che la persona che presta servizio civile deve utilizzare un mezzo privato invece del trasporto pubblico versa un’indennità di 65 centesimi per chilometro.

Art. 14Valutazione

1

 Il CIVI valuta i test pilota all’attenzione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

2

 Valuta in particolare:

  1. a.

    l’efficacia e l’efficienza dei modelli d’impiego;

  2. b.

    le questioni finanziarie e di responsabilità;

  3. c.

    i benefici degli impieghi e la soddisfazione dei famigliari, delle persone che necessitano di assistenza e degli istituti d’impiego;

  4. d.

    le opportunità e i rischi degli impieghi svolti.

3

 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali valuta la compatibilità tra i test pilota svolti e l’indennità di perdita di guadagno.

4

 Il DEFR informa il Consiglio federale sui risultati dei test pilota e sulle sue intenzioni riguardo alle fasi successive.

Art. 15Entrata in vigore e durata di validità

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2021 con effetto sino al 31 dicembre 2022.

2

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2023.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 456).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).