Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visti gli articoli 6 capoverso 2 e 65 capoverso 1 dell’ordinanza dell’11 settembre 1996 sul servizio civile (OSCi), ordina:
Capitolo 1 Numero annuale di giorni di servizio per gli impieghi in aziende agricole
Sezione 1 Aziende agricole escluse le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione
Art. 1Superfici per la promozione della biodiversità
(art. 6 cpv. 1 lett. a n. 1 OSCi)
1 Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui agli articoli 55 e 71b dell’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti (OPD), per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d’impiego hanno diritto al seguente numero di giorni di servizio:2
- a.
7 giorni di servizio per ettaro di prati sfruttati in modo estensivo;
- b.
7 giorni di servizio per ettaro di prati sfruttati in modo poco intensivo;
- c.
10 giorni di servizio per ettaro di pascoli sfruttati in modo estensivo;
- d.
14 giorni di servizio per ettaro di pascoli boschivi;
- e.
14 giorni di servizio per ettaro di terreni da strame;
- f.
42 giorni di servizio per ettaro di siepi, boschetti campestri e rivieraschi;
- g.
14 giorni di servizio per ettaro di prati rivieraschi;
- h.
7 giorni di servizio per ettaro di maggesi fioriti;
- i.
5 giorni di servizio per ettaro di maggesi da rotazione;
- j.
5 giorni di servizio per ettaro di fasce di colture estensive in campicoltura;
- k.
5 giorni di servizio per ettaro di strisce su superficie coltiva;
- l.
14 giorni di servizio per ettaro di vigneti con biodiversità naturale;
- m.
- n.
5 giorni di servizio per ettaro di strisce per organismi utili.
2 Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1, per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d’impiego hanno diritto a 0,21 giorni di servizio per albero per:3
- a.
alberi da frutto ad alto fusto nei campi;
- b.
- RS 910.13
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 635).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 635).
Art. 2Superfici in zone declive e in forte pendenza
(art. 6 cpv. 1 lett. a n. 2 OSCi)
Per lavori di gestione di superfici in zone declive e in forte pendenza di cui agli articoli 43 e 44 OPD1, gli istituti d’impiego hanno diritto ai seguenti giorni di servizio:
- a.
3,5 giorni di servizio per ettaro di superficie con una declività del 18–35 per cento;
- b.
7 giorni di servizio per ettaro di superficie con una declività del 35–50 per cento;
- c.
10,5 giorni di servizio per ettaro di superficie con una declività di oltre il 50 per cento.
- RS 910.13
Art. 3Progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio1
(art. 6 cpv. 1 lett. a n. 5 OSCi)
Il numero di giorni di servizio a cui gli istituti d’impiego hanno diritto per l’esecuzione di progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio secondo l’articolo 78 OPD2 si calcola dividendo per 2000 il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio e moltiplicando il risultato per 7.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 635).
- RS 910.13
Art. 4Lavori nell’ambito d’attività «protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste»
(art. 6 cpv. 1 lett. b OSCi)
Per lavori nell’ambito d’attività «protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste» le aziende agricole che realizzano progetti o programmi di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a OSCi hanno diritto al seguente numero di giorni di servizio:
- a.
14 giorni di servizio per ettaro di superficie forestale per la cura del bosco e dei margini boschivi;
- b.
7 giorni di servizio per ettaro di superficie forestale per colture e interventi di piantagione;
- c.
7 giorni di servizio per ettaro per la cura di biotopi forestali ad alto valore ecologico come stagni di bosco e riserve forestali speciali.
- Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 635).
Sezione 2 Aziende con pascoli comunitari e aziende d’estivazione
(art. 6 cpv. 3 e Appendice 1 n. 2 lett. b OSCi)
Il numero di giorni di servizio a cui le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione hanno diritto si calcola aggiungendo 28 al numero di giorni del periodo d’estivazione e moltiplicando il risultato per l’effettivo massimo di persone in servizio, eccetto gli impieghi di gruppo speciali di cui all’Appendice 1 numero 2 lettera b OSCi.
- Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 635).
Capitolo 2 Prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile
Art. 8Importo per le piccole spese personali1
(art. 29 cpv. 1 lett. a della legge del 6 ottobre 1995
2 sul servizio civile, LSC)
Per ogni giorno di servizio computabile, l’istituto d’impiego versa alla persona che presta servizio civile un importo per le piccole spese personali corrispondente al soldo di un soldato di cui all’articolo 31 capoverso 1 dell’ordinanza del 21 febbraio 20183 concernente l’amministrazione dell’esercito.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 234).
- RS 824.0
- RS 510.301
Art. 9Abiti e scarpe da lavoro speciali necessari
(art. 29 cpv. 1 lett. b LSC)
Se l’impiego richiede abiti o scarpe da lavoro speciali, l’istituto d’impiego versa alla persona che presta servizio civile un’indennità di 60 franchi per 26 giorni di servizio computabili, ma al massimo 240 franchi per impiego.
(art. 17a cpv. 3 e 29 cpv. 1 lett. c e 2 LSC)
1 Se non è in grado di offrire il vitto alla persona che presta servizio civile, l’istituto d’impiego le versa per ogni giorno di servizio computabile:
- a.
4 franchi per la colazione;
- b.
- c.
2 Esso non deve versare alla persona che presta servizio civile prestazioni in denaro per la colazione del primo giorno e per la cena dell’ultimo giorno di servizio civile.
Art. 11Tragitto quotidiano per recarsi al lavoro
(art. 29 cpv. 1 lett. e LSC; art. 67 OSCi)
Se la persona che presta servizio civile deve assolutamente utilizzare il proprio veicolo privato per recarsi al lavoro, l’istituto d’impiego le versa un’indennità chilometrica di 65 centesimi.
Art. 12Importi relativi agli impieghi all’estero
(art. 29 cpv. 1 lett. f LSC; art. 65 e 68 OSCi)
1 Se, in caso di impieghi all’estero, gli importi accordati conformemente agli articoli 9 e 10 non coprono i costi effettivi, l’istituto d’impiego rifonde alla persona che presta servizio civile i maggiori costi comprovati, ma al massimo in misura pari all’importo che verserebbe ai propri lavoratori svizzeri nella stessa situazione.
2 Se il costo della vita nel Paese estero in cui è prestato un impiego si situa nettamente al di sotto di quello in Svizzera, l’istituto d’impiego può versare le indennità prescritte dagli articoli 9–11 calcolando importi inferiori a quelli previsti. Non può tuttavia applicare importi inferiori a quelli che versa ai propri lavoratori svizzeri nella stessa situazione. Se non indennizza lavoratori svizzeri in questo Paese, esso paga i costi effettivi di vitto, ma versa al minimo 10 franchi per ogni giorno (2 fr. per la colazione e rispettivamente 4 fr. per il pranzo e la cena).
3 È vietato all’istituto d’impiego equiparare la persona che presta servizio civile ai volontari che operano al suo interno e che si assumono parzialmente o totalmente i costi di vitto e altre spese, come anche ai volontari che non ricevono alcuna indennità.
Capitolo 3 Disposizioni finali
Art. 13Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DEFR del 15 aprile 20041 sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile è abrogata.
- [RU 2004 2083; 2007 3783; 2009 1127; 2011 159; 2016 1941]
Art. 14Disposizioni transitorie
1 Per gli impieghi concordati prima del 1° luglio 2016, per le prestazioni in denaro relative all’utilizzazione dell’alloggio privato e al tragitto quotidiano per recarsi al lavoro, oltre alle disposizioni previste al capitolo 2, si applicano le seguenti disposizioni:
- a.
l’istituto d’impiego versa per ogni giorno di servizio computabile un importo di 5 franchi per l’utilizzazione dell’alloggio privato alla persona che presta servizio civile;
- b.
se la persona che presta servizio civile utilizza un abbonamento privato per i mezzi pubblici, l’istituto d’impiego le rifonde i relativi costi pro rata (costo giornaliero dell’abbonamento moltiplicato per il numero di giorni di servizio computabili).
2 L’Ufficio federale del servizio civile1 si assume i costi del pranzo della persona soggetta al servizio civile che segue il suo corso d’introduzione secondo l’articolo 83c LSC2. Non le versa altre indennità di vitto per queste giornate.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2019.
- RS 824.0
Art. 14aDisposizioni transitorie della modifica del 6 novembre 20241
1 Negli anni 2026 e 2027 gli istituti d’impiego hanno ancora diritto a 7 giorni di servizio per ettaro di superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera m del diritto anteriore.
2 Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 OPD2, per i quali vengono concessi contributi, negli anni 2026 e 2027 gli istituti d’impiego hanno ancora diritto a 0,21 giorni di servizio per albero per alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati, secondo il diritto anteriore.
3 Negli anni 2026 e 2027 il numero di giorni di servizio secondo l’articolo 3 del diritto anteriore si calcola ancora secondo l’articolo 63 OPD del diritto anteriore.
- Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 635).
- RS 910.13
Art. 15Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.