Législation

Ordinanza del 26 febbraio 2020 sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l'obbligo di annunciare i posti vacanti (OPCA)

OPCARS 823.121Non più in vigoreStato 01.01.20208 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Importo forfettario1–3
  2. Sezione 2: Controlli ed esecuzione4–6
  3. Sezione 3: Disposizioni finali7–8

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 3 capoverso 3 della legge federale del 27 settembre 2019 sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l’obbligo di annunciare i posti vacanti, ordina:

Sezione 1: Importo forfettario

Art. 1Tipo di importo forfettario

Per controllare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione i Cantoni hanno diritto, a seconda del tipo di controllo svolto, a un importo forfettario per i controlli al computer o a un importo forfettario per i controlli sul posto.

  1. RS 142.20

Art. 2Entità dell’importo forfettario

L’importo forfettario ammonta a:

  1. a.

    30 franchi per i controlli al computer;

  2. b.

    110 franchi per i controlli sul posto.

Art. 3Rapporto e versamento dell’importo forfettario

1

 Le autorità incaricate dei controlli presentano ogni anno alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), entro il 31 marzo, un rapporto sulla loro attività di controllo dell’anno precedente.

2

 Il rapporto annuale illustra:

  1. a.

    il numero di controlli svolti per verificare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti, suddivisi in funzione del tipo di controllo;

  2. b.

    il nome dei collaboratori incaricati dei controlli e gli effettivi di personale necessari, espressi in equivalenti a tempo pieno.

3

 La SECO versa gli importi forfettari se i controlli sono verificabili e se il rapporto dei Cantoni è esaustivo ed è stato presentato per tempo. Emana una decisione al riguardo dopo aver esaminato il rapporto.

4

 I destinatari degli importi forfettari sono i Cantoni.

Sezione 2: Controlli ed esecuzione

Art. 4Tipo e portata dei controlli

1

 I controlli devono essere svolti in considerazione del principio di proporzionalità.

2

 I Cantoni determinano il tipo e la portata dei controlli basandosi su valutazioni dei rischi.

Art. 5Collaborazione e scambio di dati tra le autorità incaricate dei controlli e altre autorità

1

 Le autorità incaricate dei controlli collaborano con le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e le autorità competenti in materia di migrazione.

2

 Le autorità incaricate dei controlli, le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e le autorità competenti in materia di migrazione possono scambiarsi le informazioni e i documenti sui datori di lavoro e sulle persone in cerca d’impiego necessari per la loro attività di controllo.

3

 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità incaricate dei controlli hanno accesso, mediante procedura di richiamo, al sistema d’informazione del servizio pubblico di collocamento di cui all’articolo 35 della legge del 6 ottobre 19891 sul collocamento.

  1. RS 823.11

Art. 6Competenze di inchiesta delle autorità incaricate dei controlli e collaborazione dei datori di lavoro soggetti all’obbligo di annunciare i posti vacanti

1

 Le autorità incaricate dei controlli possono:

  1. a.

    accedere alle aziende e agli altri luoghi di lavoro durante l’orario di lavoro delle persone che vi sono occupate;

  2. b.

    esigere dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione necessaria;

  3. c.

    consultare e riprodurre tutti i documenti necessari.

2

 Le persone e aziende controllate sono tenute a collaborare nel quadro delle competenze di inchiesta elencate al capoverso 1.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 7Modifica di un altro atto normativo

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.

Art. 8Entrata in vigore e validità

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2023.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).