Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 3 capoverso 3 della legge federale del 27 settembre 2019 sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l’obbligo di annunciare i posti vacanti, ordina:
Sezione 1: Importo forfettario
Art. 1Tipo di importo forfettario
Per controllare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione i Cantoni hanno diritto, a seconda del tipo di controllo svolto, a un importo forfettario per i controlli al computer o a un importo forfettario per i controlli sul posto.
- RS 142.20
Art. 2Entità dell’importo forfettario
L’importo forfettario ammonta a:
- a.
30 franchi per i controlli al computer;
- b.
110 franchi per i controlli sul posto.
Art. 3Rapporto e versamento dell’importo forfettario
1 Le autorità incaricate dei controlli presentano ogni anno alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), entro il 31 marzo, un rapporto sulla loro attività di controllo dell’anno precedente.
2 Il rapporto annuale illustra:
- a.
il numero di controlli svolti per verificare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti, suddivisi in funzione del tipo di controllo;
- b.
il nome dei collaboratori incaricati dei controlli e gli effettivi di personale necessari, espressi in equivalenti a tempo pieno.
3 La SECO versa gli importi forfettari se i controlli sono verificabili e se il rapporto dei Cantoni è esaustivo ed è stato presentato per tempo. Emana una decisione al riguardo dopo aver esaminato il rapporto.
4 I destinatari degli importi forfettari sono i Cantoni.
Sezione 2: Controlli ed esecuzione
Art. 4Tipo e portata dei controlli
1 I controlli devono essere svolti in considerazione del principio di proporzionalità.
2 I Cantoni determinano il tipo e la portata dei controlli basandosi su valutazioni dei rischi.
Art. 5Collaborazione e scambio di dati tra le autorità incaricate dei controlli e altre autorità
1 Le autorità incaricate dei controlli collaborano con le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e le autorità competenti in materia di migrazione.
2 Le autorità incaricate dei controlli, le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e le autorità competenti in materia di migrazione possono scambiarsi le informazioni e i documenti sui datori di lavoro e sulle persone in cerca d’impiego necessari per la loro attività di controllo.
3 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità incaricate dei controlli hanno accesso, mediante procedura di richiamo, al sistema d’informazione del servizio pubblico di collocamento di cui all’articolo 35 della legge del 6 ottobre 19891 sul collocamento.
- RS 823.11
Art. 6Competenze di inchiesta delle autorità incaricate dei controlli e collaborazione dei datori di lavoro soggetti all’obbligo di annunciare i posti vacanti
1 Le autorità incaricate dei controlli possono:
- a.
accedere alle aziende e agli altri luoghi di lavoro durante l’orario di lavoro delle persone che vi sono occupate;
- b.
esigere dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione necessaria;
- c.
consultare e riprodurre tutti i documenti necessari.
2 Le persone e aziende controllate sono tenute a collaborare nel quadro delle competenze di inchiesta elencate al capoverso 1.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 7Modifica di un altro atto normativo
La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
Art. 8Entrata in vigore e validità
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2023.