Législation

Ordinanza del 20 dicembre 1982 sul lavoro a domicilio (OLLD)

OLLDRS 822.311In vigoreStato 01.01.200816 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Campo d’applicazione1
  2. Sezione 2Diritti e obblighi del datore di lavoro e del lavoratore a domicilio2–10
  3. Sezione 3: Disposizioni esecutive11–13
  4. Sezione 4: Disposizioni finali14–16

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7, 9 e 20 della legge federale del 20 marzo 1981 sul lavoro a domicilio (detta qui di seguito «legge») ordina:

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1

1

 Conformemente all’articolo 1 capoverso 1 della legge, sono considerati datori di lavoro pubblici segnatamente le amministrazioni pubbliche della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure le collettività di diritto pubblico.

2

 Conformemente all’articolo 1 capoverso 4 della legge, è considerato lavoro artigianale o industriale eseguito a mano o a macchina ogni operazione intesa a produrre, trasformare, trattare, imballare, riempire o cernere beni.

Sezione 2 Diritti e obblighi del datore di lavoro e del lavoratore a domicilio

Art. 2Notifica delle condizioni di lavoro

1

 Il datore di lavoro deve notificare per scritto al lavoratore le condizioni di lavoro generalmente applicabili come le tariffe, i regolamenti di lavoro o i contratti collettivi. Ogni accordo concernente il lavoratore, in particolare il salario e il rimborso delle spese, dev’essergli confermato per scritto.

2

 Le istruzioni per l’esecuzione dell’ordinazione sono comunicate mediante le bollette d’accompagnamento e se necessario completate da campioni, schizzi, disegni o da una descrizione del lavoro. La bolletta d’accompagnamento può essere sostituita con il libro di lavoro.

Art. 3Maggiori o minori costi

1

 Sono considerati maggiori costi (art. 4 cpv. 1 della legge) segnatamente:

  1. a.

    le spese che deve sostenere il datore di lavoro per il trasporto degli strumenti di lavoro, dei materiali e dei lavori eseguiti, come pure quelle che gli incombono per istruire e consigliare il lavoratore a domicilio, nella misura in cui tali spese superino quelle risultanti da lavori analoghi o comparabili eseguiti nell’azienda;

  2. b.

    le spese che deve sostenere il lavoratore a domicilio per il posto di lavoro, nella misura in cui non si tratti di spese rimborsabili dal datore di lavoro giusta l’articolo 5 capoverso 1 della legge.

2

 Sono segnatamente considerati minori costi (art. 4 cpv. 1 della legge) i risparmi di spese del datore di lavoro per il locale e il posto di lavoro.

3

 Non sono considerati maggiori o minori costi quelli che risultano da obblighi imperativi derivanti dalla legge o da un contratto collettivo.

4

 Conformemente all’articolo 4 capoverso 1 della legge, dei maggiori o minori costi è tenuto conto soltanto se sono giustificati in modo plausibile.

Art. 4Tempo prestabilito

1

 Per fissare il tempo prestabilito (art. 4 cpv. 2 della legge), è determinante il tempo medio, calcolato o valutato, necessario per l’esecuzione di lavori analoghi o comparabili nell’azienda. In mancanza dei documenti corrispondenti, il datore di lavoro deve calcolare il tempo occorrente, salvo che esso non possa essere predeterminato a causa del genere di lavoro a domicilio. Con il consenso del lavoratore, possono essere effettuati cronometraggi e studi del lavoro anche nel suo posto di lavoro.

2

 Il datore di lavoro comunica per scritto al lavoratore a domicilio come ha calcolato il tempo prestabilito.

Art. 5Conteggio

Il conteggio (art. 4 cpv. 3 della legge) deve comprendere le seguenti indicazioni:

  1. a.

    il nome, cognome e indirizzo del datore di lavoro e del lavoratore a domicilio;

  2. b.

    il numero AVS del lavoratore a domicilio;

  3. c.

    il periodo di paga e la data del versamento del salario;

  4. d.

    la quantità e il tipo di lavoro fornito come pure il materiale eventualmente reso;

  5. e.

    l’unità base di calcolo del salario se il lavoro è pagato al pezzo, a cottimo o in altri modi analoghi, il numero di ore conteggiate e il salario orario se il lavoro è pagato a ore;

  6. f.

    eventuali premi;

  7. g.

    il salario delle vacanze e il numero di giorni di vacanze e di giorni festivi rimunerati;

  8. h.

    gli assegni familiari e per i figli e altre indennità;

  9. i.

    il rimborso delle spese secondo l’articolo 5 capoverso 1 della legge;

  10. k.

    gli anticipi e le trattenute sul salario, i contributi alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, assicurazione contro la disoccupazione, le malattie e gli infortuni, previdenza professionale).

Art. 6Spese

1

 Sono segnatamente considerate spese (art. 5 cpv. 1 della legge) i costi degli strumenti e dei materiali che il lavoratore acquista nell’interesse del datore di lavoro, eccettuati gli strumenti che sono già in possesso del lavoratore.

2

 Sono considerate spese anche quelle di manutenzione degli strumenti e dei materiali utilizzati nel lavoro a domicilio.

Art. 7Limiti di tempo per l’assegnazione di lavoro a domicilio

Il lavoro a domicilio non può essere assegnato o fatto consegnare prima delle ore 6 e dopo le ore 20.

Art. 8Protezione della vita e della salute

Il datore di lavoro è tenuto ad avvertire il lavoratore riguardo alle prescrizioni di sicurezza vigenti per l’utilizzazione degli strumenti di lavoro e del materiale. Le corrispondenti prescrizioni di sicurezza devono essere comunicate al lavoratore il più tardi alla consegna degli strumenti e del materiale.

Art. 9Lavori pericolosi

1

 Per la protezione del lavoratore e dell’ambiente nel posto di lavoro, non possono essere eseguiti a domicilio i seguenti lavori:

  1. a.

    la manipolazione di macchine, istallazioni, istrumenti e utensili, nonché l’uso di materiali, se l’esperienza dimostra che presentano un rischio considerevole d’infortuni o di danni alla salute;

  2. b.

    la produzione, la lavorazione, l’imballaggio di oggetti contenenti materie esplosive o infiammabili;

  3. c.

    la produzione, la lavorazione e l’utilizzazione di materie facilmente infiammabili; tuttavia è permessa la verniciatura, le iscrizioni e l’imballaggio, se tali operazioni non presentano un pericolo considerevole d’incendio o d’esplosione;

  4. d.

    lavori che comportano un considerevole pericolo di avvelenamento o di radiazione ionizzante;

  5. e.

    la cernita, la trasformazione e il rammendo di biancheria, abiti e sacchi non lavati o puliti;

  6. f.

    la cernita e la lavorazione di cascami di articoli tessili, non lavati o puliti;

  7. g.

    i lavori con cannelli saldatori e da taglio;

  8. h.

    i lavori che espongono a forti scotimenti o a rumori intensi;

  9. i.

    i lavori che espongono a freddo o caldo intensi;

  10. k.

    i lavori che consistono nel sollevare, portare e spostare carichi pesanti.

2

 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO)1, udita l’autorità esecutiva, può autorizzare deroghe in casi particolari. Le deroghe devono essere vincolate a condizioni speciali per proteggere il lavoratore a domicilio e, se necessario, l’ambiente del posto di lavoro.

  1. Nuova denominazione giusta l’art. 22 cpv. 1 n. 12 dell’O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 10Elenco dei lavoratori a domicilio e registrazione

1

 Il datore di lavoro deve farsi iscrivere nel registro dei datori di lavoro del Cantone di domicilio o di sede della sua azienda al più tardi al momento della prima assegnazione di lavoro a domicilio. L’autorità d’esecuzione gli consegna un attestato che certifica la sua iscrizione nel registro e che il datore di lavoro deve conservare e presentare su domanda delle autorità d’esecuzione e di sorveglianza.

2

 Il datore di lavoro deve trasmettere ogni anno alle autorità d’esecuzione, su domanda, una copia dell’elenco dei lavori a domicilio contenente le indicazioni seguenti:

  1. a.

    il nome, cognome, l’indirizzo e la data di nascita del lavoratore a domicilio;

  2. b.

    la professione e l’attività del lavoratore a domicilio;

  3. c.

    la data della prima consegna di lavoro a domicilio.

Sezione 3: Disposizioni esecutive

Art. 11Cantoni

1

 I Cantoni comunicano alla SECO le autorità d’esecuzione designate secondo l’articolo 15 capoverso 1 della legge, come anche l’autorità cantonale di ricorso.

2

 Le autorità cantonali d’esecuzione devono prendere i provvedimenti esecutivi necessari. In particolare esse devono accertare che siano rispettate le disposizioni della legge e dell’ordinanza, eseguendo controlli per prove a caso presso i datori di lavoro e, se il provvedimento è giustificato, nei locali dei lavoratori a domicilio; esse consigliano i datori di lavoro e i lavoratori a domicilio in merito all’applicazione della legge e provvedono affinché il registro dei datori di lavoro sia sempre tenuto a giorno. Possono riscuotere tasse per le deroghe concesse in virtù dell’articolo 7 capoverso 1 della legge.1

3

 Il rapporto annuale previsto dall’articolo 15 capoverso 4 della legge deve essere presentato alla SECO al più tardi tre mesi dopo la fine dell’anno civile. Esso deve parimente informare sulle decisioni prese in virtù dell’articolo 2 della legge e concernenti l’applicabilità di questa nei casi dubbi, come anche sulle autorizzazioni di deroghe ai limiti di tempo, fissati nell’articolo 7 della presente ordinanza, per assegnare e farsi consegnare lavoro a domicilio.

  1. Nuovo testo dell’ultimo per. giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 30 gen. 1991 sull’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RS 172.068).

Art. 12Confederazione

1

 La SECO, nel quadro della sua alta vigilanza, provvede per un’esecuzione uniforme della legge. Può dare istruzioni alle autorità esecutive cantonali.1

2

 In particolare, svolge controlli mediante campionatura.2

3

 Consiglia i Cantoni e le aziende della Confederazione sull’applicazione della legge e della presente ordinanza ed esamina se i provvedimenti presi dalle autorità cantonali d’esecuzione e dalle aziende della Confederazione che assegnano lavoro a domicilio siano conformi alle prescrizioni corrispondenti.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347).
  2. Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347).

Art. 131

  1. Abrogato dal n. II 7 dell’O del 12 set. 2007 concernente l’abrogazione e l’adeguamento di ordinanze nell’ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4525).

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 14Abrogazione e modificazione

1

 L’ordinanza del 9 gennaio 19701 concernente l’esecuzione della legge federale sul lavoro a domicilio è abrogata.

2

 Il regolamento d’esecuzione del decreto federale che promuove il lavoro a domicilio, del 28 giugno 19492, è modificato come segue:

Titolo

...

Art. 1 cpv. 1

...

  1. [RU 1970 75]
  2. RS 822.321. Le modifica qui appresso sono inserite nel R menzionato.

Art. 15Disposizione transitoria

I membri della commissione federale del lavoro a domicilio restano in funzione sino alla fine del periodo amministrativo.

Art. 16Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1983.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2008. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).