Legge federale del 20 marzo 1981 sul lavoro a domicilio (LLD)
RS 822.31 · 23 articoli
LLD (RS 822.31) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 19, modificato (RO 2008 5941 5944) in vigore dal 01.01.2009
- Art. 20, modificato (RO 2008 5941 5944) in vigore dal 01.01.2009
Estratto del testo (23 articoli)
1 La legge si applica ai datori di lavoro pubblici e privati, che fanno eseguire lavoro a domicilio, e ai lavoratori a domicilio da loro occupati. 2 I provvedimenti protettivi validi per i lavoratori a domicilio sono applicab…
Nei casi di dubbio sull’applicabilità della legge, l’autorità cantonale decide d’ufficio o a domanda di un interessato. Le autorità federali decidono per le aziende federali.…
All’atto della prima assegnazione di lavoro a domicilio, il datore di lavoro deve notificare al lavoratore e alle persone ed organizzazioni che assegnano lavoro a domicilio in sua rappresentanza le…
1 Il salario per il lavoro a domicilio è determinato secondo le aliquote applicate nell’azienda per un lavoro equivalente. In mancanza di un salario aziendale comparabile, dev’essere applicata l…
1 Il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore a domicilio le spese necessarie, in particolare quelle per gli strumenti di lavoro, il materiale e il loro trasporto…
È vietato assegnare a giovani d’età inferiore ai 15 anni lavoro a domicilio da eseguire in modo indipendente.…
1 Il datore di lavoro non può assegnare né farsi consegnare lavoro a domicilio in domenica e nei giorni festivi. Gli altri giorni, può assegnarlo o farselo consegnare soltanto durante le or…
1 Gli strumenti di lavoro e i materiali, che il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore a domicilio, devono essere concepiti in modo che, se manipolati correttamente, non possano caus…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
