Législation

Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5)

RS 822.115 · OLL 5 · 26 articoli

Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (RS 822.115) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (26 articoli)

Art. 1, Oggetto

(art. 29 cpv. 1 e 2 LL) La presente ordinanza disciplina la tutela della salute, della sicurezza e dello sviluppo psicofisico dei giovani lavoratori.…

Art. 2, Rapporto con la legge sul lavoro

Salvo disposizioni speciali della presente ordinanza, si applicano le disposizioni della legge sul lavoro e delle relative ordinanze.…

Art. 3, Applicazione della legge sul lavoro a determinate categorie di aziende

(art. 2 cpv. 3 e 4 cpv. 3 LL) 1 Nelle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante la legge sul lavoro è applicabile ai giovani che seguono una forma…

Art. 4, Lavori pericolosi: principi

1 È vietato l’impiego di giovani per lavori pericolosi. 2 Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la s…

Art. 4 a, Lavori pericolosi: formazione professionale di base

1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) può, d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), prevedere, nelle ordinanze in materia…

Art. 4 b, Lavori pericolosi: provvedimenti d ’

1 I giovani di età superiore ai 15 anni possono essere impiegati per lavori pericolosi al di fuori della formazione professionale di base se i lavori sono svolti nell’ambito di un provvedimento…

Art. 5, Servizio dei clienti in aziende di divertimenti, alberghi, ristoranti e caffè

(art. 29 cpv. 3 LL) 1 È vietato l’impiego di giovani per il servizio dei clienti nelle aziende di divertimenti quali locali notturni, dancing, discoteche e…

Art. 6, Lavoro nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo

(art. 29 cpv. 3 LL) È vietato l’impiego di giovani di età inferiore ai 16 anni nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo. È fatto salvo l’arti…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).