L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 34ter capoverso 1 lettera b della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 1948, decreta:
I. Istituzione e organizzazione
1 Il Consiglio federale può autorizzare il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1 a istituire, per i singoli casi, un Ufficio federale di conciliazione (detto qui di seguito «Ufficio di conciliazione»), competente a comporre i conflitti collettivi del lavoro tra datori di lavoro e lavoratori che oltrepassano i confini di un Cantone.
2 Il DEFR dopo aver consultato i Cantoni interessati, può incaricare un Ufficio cantonale di conciliazione di fare da mediatore nei conflitti che oltrepassano i confini di un Cantone, ma che hanno importanza solo regionale.
3 L’Ufficio di conciliazione è istituito soltanto a richiesta degli interessati, se i tentativi di conciliare le parti mediante trattative dirette non hanno avuto successo e soltanto se non esiste un Ufficio contrattuale paritetico di conciliazione o d’arbitrato.
4 Sono considerati come Uffici contrattuali paritetici di conciliazione o d’arbitrato, nel senso della presente legge, quelli in cui i datori di lavoro e i lavoratori hanno gli stessi diritti e doveri, sono rappresentati in numero uguale e stanno sotto la presidenza di una persona neutra.
- Nuova espr. giusta il n. I 17 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il p resente testo.
1 Il DEFR costituisce l’Ufficio di conciliazione, per ciascun conflitto, nominando un presidente e due assessori.
2 Il DEFR nomina i membri dell’Ufficio di conciliazione, che sono:
- a.
il presidente, scelto tra cinque persone designate dal Consiglio federale;
- b.
i due assessori, scelti tra due gruppi di sei persone designate dal Consiglio federale in base alle proposte delle associazioni padronali centrali, da una parte, e delle associazioni operaie centrali, dall’altra.
3 Il Consiglio federale statuisce sulle domande di ricusa di queste persone.
4 Detti membri sono nominati per ogni legislatura del Consiglio nazionale.
II. Procedura di conciliazione
1 Le persone citate dall’Ufficio di conciliazione sono tenute a presentarsi e a partecipare ai dibattimenti, a fornire informazioni e a produrre i documenti richiesti. Chi contravviene a queste prescrizioni può essere punito, dall’Ufficio di conciliazione, con la multa fino a 500 franchi.
2 A richiesta motivata di una parte, solo il presidente può prendere visione dei documenti da essa presentati; in questo caso il presidente provvede alle comunicazioni necessarie agli assessori.
3 Per ottenere informazioni l’Ufficio di conciliazione può, di sua iniziativa o a richiesta delle parti, far capo a due persone competenti, le quali saranno designate dalle parti stesse in ragione di una per parte. Esso può parimente udire testimoni e domandare perizie in qualsiasi stadio della procedura. Esso applica per analogia le disposizioni della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 19471.
- RS 273
1 L’Ufficio di conciliazione cerca di indurre le parti a un accordo diretto. Se non vi riesce, propone loro una mediazione, invitandole a pronunciarsi per l’accettazione o per il rifiuto. L’accettazione parziale equivale a rifiuto.
2 Le parti presenteranno le loro conclusioni per iscritto; del rimanente la procedura è orale. Inoltre essa deve essere rapida e gratuita. Le spese possono tuttavia essere messe a carico, totalmente o parzialmente, della parte che l’ha provocata temerariamente, oppure che l’ha ostacolata. Le decisioni che condannano a una multa o alle spese sono equiparate, per l’esecuzione, alle sentenze giudiziarie.
3 Se la conciliazione non riesce e se le parti non sono disposte a accettare un arbitrato, l’Ufficio di conciliazione informa, di regola, il pubblico sullo stato del conflitto nella maniera che gli sembra meglio indicata.
III. Procedura d’arbitrato
1 Con l’approvazione delle parti, l’Ufficio di conciliazione pronuncia una decisione arbitrale obbligatoria, entro i limiti della competenza fissata nell’articolo 1, come pure nei conflitti per i quali esiste un Ufficio contrattuale di conciliazione ma non un Ufficio contrattuale d’arbitrato. La procedura d’arbitrato può essere aperta alla fine della procedura di conciliazione davanti all’Ufficio federale di conciliazione o in vece di detta procedura.
2 Se la procedura di conciliazione fallisce, il DEFR può, se le parti lo domandano, costituire un Ufficio arbitrale speciale e deferirgli il conflitto.
3 L’Ufficio arbitrale decide definitivamente. Le sue decisioni sono equiparate, per l’esecuzione, alle sentenze giudiziarie.
4 Del rimanente, la procedura d’arbitrato è regolata dalle disposizioni della presente legge sulla procedura di conciliazione (art. 3 e 4) e, per analogia, da quelle della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 19471.
- RS 273
IV. Obbligo di mantenere la pace
1 Durante la procedura di conciliazione o di arbitrato, i datori di lavoro e gli operai o impiegati interessati, come pure le loro associazioni hanno il dovere di mantenere la pace del lavoro e di astenersi da qualsiasi mezzo di lotta. L’obbligo di mantenere la pace nasce nel momento in cui l’istituzione dell’Ufficio di conciliazione o dell’Ufficio d’arbitrato è comunicata alle parti e dura quarantacinque giorni. L’Ufficio di conciliazione o l’Ufficio d’arbitrato può, mediante decisione presa a unanimità di voti, prorogare detto termine.
2 Al fine di assicurare la pace del lavoro, l’Ufficio di conciliazione o quello d’arbitrato può esortare le parti a concludere, per la durata della procedura di conciliazione o d’arbitrato, una convenzione speciale destinata a reprimere gli attentati alla pace.
3 L’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato constata le violazioni della pace e può portarle a conoscenza del pubblico, se la parte colpevole non cessa la sua azione.
4 Sono riservate le pene convenzionali previste in caso di rottura della pace.
V. Disposizioni finali
1 L’articolo 32 della legge federale del 18 giugno 19141 sul lavoro nelle fabbriche è abrogato.
2 Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge ed emana le disposizioni esecutive necessarie.
DCF del 2 set. 1949.Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 1949
- RS 821.41