Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11a della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, ordina:
Sezione 1: Principi
1 La Confederazione partecipa, nei limiti del credito d’impegno autorizzato dall’Assemblea federale, ai costi assunti da un Cantone per sostenere gli organizzatori di eventi pubblici in Svizzera quali eventi sportivi o culturali o fiere specializzate o aperte al pubblico (imprese organizzatrici), purché:
- a.
le imprese organizzatrici e i loro eventi sostenuti dal Cantone soddisfino i requisiti di cui alla sezione 2;
- b.
la forma del sostegno da parte del Cantone risponda ai requisiti di cui alla sezione 3;
- c.
il Cantone soddisfi i requisiti di cui alla sezione 4 e agli articoli 17 e 18;
- d.
l’evento si svolga nel Cantone in questione o l’impresa organizzatrice abbia sede o domicilio in tale Cantone.
2 La Confederazione non partecipa ai costi assunti da un Cantone per sostenere:
- a.
imprese organizzatrici il cui capitale è detenuto complessivamente per oltre il 50 per cento dalla Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni con più di 12 000 abitanti;
- b.
eventi regionali o locali (art. 11a cpv. 7 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020);
- c.
eventi politici o religiosi;
- d.
riunioni di organi di persone giuridiche.
Sezione 2: Requisiti relativi agli eventi e alle imprese organizzatrici
1 Il Cantone può sostenere eventi di importanza sovracantonale previsti tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2022 che, a causa dell’epidemia di COVID-19, sono annullati o posticipati su ordine successivo delle autorità (art. 11a cpv. 1 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020).1
2 Può sostenere singoli eventi che non sono annullati ma che, su ordine delle autorità a causa dell’epidemia di COVID-19, rispetto all’evento autorizzato possono svolgersi successivamente solo riducendo il numero di persone di oltre il 30 per cento o senza ristorazione, se in questo modo la prestazione di sostegno cantonale si riduce rispetto a quella che sarebbe stata accordata in caso di annullamento.
3 Non sono sostenuti gli eventi soggetti ad autorizzazione secondo il diritto cantonale se:
- a.
al momento della presentazione della domanda di sostegno non soddisfano le prescrizioni sanitarie cantonali per la data dell’evento prevista; o
- b.
l’autorizzazione è successivamente revocata perché l’impresa organizzatrice non rispetta le prescrizioni sanitarie cantonali, in particolare i requisiti relativi al piano di protezione.2
4 Gli eventi devono:
- a.
essere aperti al pubblico e ideati per accogliere più di 1000 persone al giorno;
- b.
avere un’importanza sovracantonale, ovvero rivolgersi a un pubblico o a una cerchia di partecipanti che si estende oltre il Cantone in cui si svolge l’evento.
5 L’impresa organizzatrice deve dimostrare al Cantone che l’evento può essere tenuto in modo da coprire i suoi costi.
6 È tenuta ad adottare tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per ridurre il danno.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 246).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 246).
Art. 3Impresa organizzatrice
1 L’impresa organizzatrice ha la forma giuridica di un’impresa individuale, di una società di persone o di una persona giuridica con sede in Svizzera.
2 Dispone di un numero d’identificazione delle imprese (numero IDI).
Art. 4Presentazione della domanda
1 L’impresa organizzatrice presenta anticipatamente una domanda per ogni evento all’autorità cantonale competente di cui all’articolo 14 capoversi 1–3. Se un evento coinvolge più imprese organizzatrici, la domanda è presentata da quella che ne assume l’intera responsabilità.
2 Le domande per gli eventi che necessitano di un’autorizzazione sanitaria secondo il diritto cantonale devono contenere le stesse indicazioni riportate nell’autorizzazione per quanto riguarda la data, la durata, il luogo dell’evento e il numero previsto di partecipanti.1
3 Le domande possono essere presentate fino al 31 ottobre 2022.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 246).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 246).
Art. 5Documenti e giustificativi
1 L’impresa organizzatrice deve presentare la domanda accompagnata da documenti che contengono in particolare le seguenti indicazioni:
- a.
una descrizione dell’evento, in particolare il tema, la data e la durata, il luogo, il numero previsto di persone e la motivazione della misura in cui il pubblico o la cerchia dei partecipanti si estende oltre il Cantone in cui si svolge l’evento;
- b.
qualora sia necessaria un’autorizzazione sanitaria secondo il diritto cantonale: l’autorizzazione, oppure, se l’autorizzazione non è ancora stata rilasciata, una conferma del Cantone in cui si svolge l’evento secondo la quale le prescrizioni cantonali sono rispettate;
- c.
le entrate e le uscite preventivate che dimostrano la copertura dei costi secondo l’articolo 2 capoverso 5;
- d.
un giustificativo dei contributi pubblici preventivati;
- e.
i provvedimenti per ridurre il danno;
- f.
un’eventuale decisione negativa del Cantone in cui deve svolgersi l’evento.
2 Deve confermare che:
- a.
in caso di annullamento rimborsa interamente gli ingressi pagati;
- b.
ha stipulato le assicurazioni e le convenzioni di annullamento abituali nel settore;
- c.
alla data di chiusura dell’ultimo bilancio non era sovraindebitata o da allora ha rimediato in modo dimostrabile a un eventuale sovraindebitamento;
- d.
al momento della presentazione della domanda non è oggetto di una procedura di fallimento o di una procedura concordataria o non si trova in liquidazione e nei suoi confronti non sono state pronunciate decisioni passate in giudicato per abusi connessi agli aiuti finanziari COVID-19.
3 È tenuta a fornire all’autorità competente tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
Sezione 3 Requisiti relativi alla forma della prestazione di sostegno dei Cantoni
Art. 6Decisioni sulla prestazione di sostegno
1 Il Cantone che accorda il sostegno emana, in fase di pianificazione, una decisione sulla garanzia della partecipazione ai costi non coperti.
2 Se a causa dell’epidemia di COVID-19 un evento deve essere annullato o posticipato o può svolgersi solo in forma ridotta ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, il Cantone, su richiesta dell’impresa organizzatrice, emana un’altra decisione sulla partecipazione ai costi non coperti, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 2.
Art. 7Base di calcolo per la prestazione di sostegno
1 La prestazione del Cantone all’impresa organizzatrice è calcolata sulla base dei costi non coperti. Questi ultimi comprendono le uscite effettive direttamente connesse all’evento, da cui sono dedotte le entrate effettive.
2 Le entrate comprendono anche i sussidi o le indennità di enti pubblici, in particolare le indennità di cui agli articoli 11 e 12b della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.
3 Un eventuale mancato guadagno non è indennizzato.
4 L’impresa organizzatrice deve dimostrare il danno.
Art. 8Entità della partecipazione
1 Fatti salvi i capoversi 2–4, il Cantone assume i costi non coperti secondo l’articolo 7 capoverso 1.
2 L’impresa organizzatrice assume per evento una franchigia di 5000 franchi sui costi non coperti e un’aliquota del 10 per cento dell’importo restante.
3 L’assunzione dei costi da parte del Cantone ammonta al massimo a 5 milioni di franchi per evento.
4 Se l’impresa organizzatrice non ha adottato tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per ridurre il danno secondo l’articolo 2 capoverso 6, il Cantone può ridurre in modo adeguato la partecipazione.
1 Il Cantone può accordare un anticipo all’impresa organizzatrice se, dopo un esame sommario dei documenti, la prestazione di sostegno richiesta appare giustificata.
2 Se la prestazione è rifiutata, l’impresa organizzatrice deve rimborsare l’anticipo.
3 Se la prestazione accordata è inferiore all’anticipo, la differenza deve essere rimborsata.
Art. 10Giustificativi e informazioni
1 L’impresa organizzatrice deve presentare i seguenti documenti a comprova dei costi non coperti:
- a.
la chiusura dei conti dell’evento con uscite ed entrate;
- b.
la prova del rimborso dei biglietti d’ingresso;
- c.
il giustificativo dei contributi di cui all’articolo 7 capoverso 2;
- d.
il giustificativo dei provvedimenti adottati per ridurre il danno.
- 2 Il Cantone può esigere dall’impresa organizzatrice altre informazioni oltre ai giustificativi richiesti secondo il capoverso 1.
Art. 11Limitazione dell’impiego dei fondi
L’impresa organizzatrice che ottiene prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 1 deve confermare al Cantone che, dopo aver presentato la domanda conformemente all’articolo 4, fino alla fine dell’anno in cui si sarebbe svolto l’evento:
- a.
non decide o non distribuisce dividendi o tantièmes né rimborsa apporti di capitale; e
- b.
non accorda mutui ai suoi proprietari.
Art. 12Comunicazione dei dati
1 Per quanto riguarda gli obblighi di fornire ragguagli e di informare, si applica l’articolo 11a capoverso 6 secondo periodo della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.
2 I servizi federali competenti per gli aiuti finanziari COVID-19 destinati in modo specifico ai settori della cultura e dello sport sono tenuti a comunicare ai servizi cantonali competenti, alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e al Controllo federale delle finanze i dati personali e le informazioni di cui questi necessitano per adempiere i loro compiti.
Art. 13Lotta dei Cantoni contro gli abusi
1 La Confederazione partecipa ai costi derivanti dalla garanzia accordata da un Cantone alle imprese organizzatrici solo a condizione che il Cantone assicuri con mezzi adeguati la lotta contro gli abusi ed esiga il rimborso delle prestazioni indebitamente versate.
2 Può in ogni momento effettuare o incaricare terzi di effettuare controlli a campione presso i Cantoni.
Sezione 4: Competenze e procedure cantonali
1 Il trattamento delle domande compete:
- a.
al Cantone in cui si svolge l’evento; o
- b.
al Cantone in cui l’impresa organizzatrice ha la propria sede o il proprio domicilio se il Cantone di cui alla lettera a non sostiene l’evento.
2 La competenza cantonale di cui al capoverso 1 lettera b rimane invariata in caso di trasferimento della sede dell’impresa organizzatrice nel periodo compreso tra la concessione della garanzia e la data dell’evento.
3 Le domande devono essere presentate ai servizi competenti designati dai Cantoni.
1 La procedura di concessione di contributi per i quali è richiesta la partecipazione della Confederazione è retta dal diritto cantonale.
2 I Cantoni decidono in merito alle domande dopo un esame dei singoli casi.
3 Per l’esame i Cantoni possono ricorrere a terzi.
Sezione 5: Entità della partecipazione federale
La Confederazione partecipa per il 50 per cento alle prestazioni di sostegno dei Cantoni secondo l’articolo 8.
Sezione 6: Procedure tra i Cantoni e la Confederazione
1 I Cantoni rendono conto alla Confederazione delle prestazioni di sostegno garantite e di quelle effettivamente fornite. Il rendiconto contiene almeno le seguenti informazioni:
- a.
numero IDI e nome dell’impresa organizzatrice;
- b.
nome, luogo e data dell’evento;
- c.
- d.
in caso di danno, i costi non coperti e l’importo effettivamente pagato, comprese le quote della Confederazione e del Cantone.
2 Il rendiconto del Cantone di cui al capoverso 1 è effettuato mediante una soluzione informatica gestita dalla SECO.
3 La comunicazione avviene al più tardi 10 giorni lavorativi dopo la decisione sulla garanzia o sulla prestazione di sostegno effettiva.
4 Il Cantone fornisce alla SECO, su richiesta, tutti i giustificativi di cui agli articoli 5 e 10 per ogni decisione di garanzia o di prestazione di sostegno effettiva.
5 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca può stabilire ulteriori dettagli in merito al rendiconto.
1 I Cantoni fatturano successivamente alla Confederazione la partecipazione federale alle loro prestazioni di sostegno di cui all’articolo 8.
2 Le fatture devono essere presentate alla SECO a scadenza mensile.
Art. 19Riduzione successiva e domanda di rimborso; rimborsi
1 La Confederazione può trattenere i pagamenti destinati ai Cantoni o chiedere il rimborso dei versamenti effettuati se risulta che i requisiti della presente ordinanza non sono stati rispettati.
2 I rimborsi effettuati dalle imprese organizzatrici sono ripartiti tra la Confederazione e i Cantoni in funzione della partecipazione ai costi.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 20Esecuzione da parte della Confederazione
Per quanto concerne la Confederazione l’esecuzione della presente ordinanza è di competenza della SECO.
Art. 21Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 27 maggio 2021 alle ore 00.00.
2 Ha effetto sino al 30 aprile 2022.
3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2022.1
- Introdotto dal n. I dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 246).